Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-24, n. 202400768

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-24, n. 202400768
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400768
Data del deposito : 24 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2024

N. 00768/2024REG.PROV.COLL.

N. 00034/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2023, proposto da OL LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e l’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

IA LE e IA Infante, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione Quarta, n. 3829/2022

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il Cons. Daniela Di Carlo;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’appellante impugna la sentenza di primo grado che ha respinto il suo ricorso avverso i provvedimenti che hanno disposto il depennamento del suo nominativo dalle graduatorie di merito della Regione Campania del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente, con la conseguente revoca della nomina in ruolo e destituzione dal servizio.

2. La stessa riferisce di essere docente di lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese - AB25) e di essere in possesso della laurea magistrale in traduzione letteraria e tecnicoscientifica, titolo che, a suo dire, sarebbe valido per l’accesso all’insegnamento nelle classi di concorso specificate nell’allegato “A” Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39/98, così come aggiornato e integrato con il D.M. n. 22/2005, per espressa previsione degli artt. 399 e seguenti del D.lgs. n. 297/94.

3. Riferisce ancora l’appellante che, con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 del Ministero dell’Istruzione, veniva bandito il concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado. Tuttavia, il bando non consentiva la partecipazione al concorso ai laureati quali l’appellante, nonostante gli stessi fossero in possesso di un titolo di studio valido per l’accesso alle graduatorie d’istituto per il conferimento degli incarichi a tempo determinato.

4. Avverso tale criterio di ammissione alla procedura di reclutamento l’odierna appellante, unitamente ad altri docenti, proponeva ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

Successivamente, partecipava al concorso nella Regione Campania per l’Ambito Disciplinare ADB5 – Inglese, superando tutte le prove.

All’esito della procedura concorsuale, la ricorrente veniva inserita con riserva nella graduatoria di merito.

Successivamente, il TAR del Lazio accoglieva il ricorso e, per l’effetto, l’USR Campania disponeva il suo inserimento nella graduatoria di merito regionale per l’Ambito Disciplinare ADB5 – Inglese. A seguito di ciò, veniva assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019.

5. Il Ministero dell’Istruzione proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7789/2019 della Sezione VI, accoglieva l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingeva il ricorso di primo grado.

6. In conseguenza di ciò, il Direttore Generale dell’USR per la Campania disponeva il depennamento della docente dalla graduatoria e la revoca del provvedimento con il quale la docente era stata individuata quale destinataria di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

7. Il ricorso avverso i suddetti provvedimenti, nella misura in cui gli stessi vanificano irreversibilmente il suo interesse a mantenere il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 1° settembre 2019, rappresentano l’oggetto dell’odierna materia del contendere.

8. Avverso la sentenza di cui in epigrafe, reiettiva di tutte le censure proposte, l’appellante deduce plurimi motivi di appello.

Più in particolare, con i primi cinque motivi, deduce l’ error in giudicando e la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, sotto svariati profili.

Anzitutto, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe ingiusta e illegittima in quanto non tiene conto della circostanza che l’appellante, in virtù della sentenza di accoglimento del TAR, ha partecipato al concorso nella Regione Campania per l’Ambito Disciplinare ADB5 – Inglese, superando tutte le prove. All’esito della procedura concorsuale, ella fu infatti inserita con riserva nella graduatoria di merito regionale per la detta classe di concorso, al posto n. 189 con punti 70.6. Successivamente, inoltre, l’USR Campania, con decreto prot. 7520 del 21 marzo 2019, ha disposto l’inserimento a pieno titolo della stessa docente nella graduatoria di merito regionale per l’Ambito Disciplinare ADB5 – Inglese. A seguito di ciò, in data 2 settembre 2019, la appellante è stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019, classe di concorso AB24 - lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “M.T. Cicerone” di Sala

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