Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-11, n. 201900274
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Testo completo
Pubblicato il 11/01/2019
N. 00274/2019REG.PROV.COLL.
N. 07851/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7851 del 2016, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
C O G, rappresentato e difeso dall'avvocato U L S D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Rosazza n. 32;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZ. II n. 00875/2016, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento ex art.33 l.104/92
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di C O G;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati U L S D L e l'Avvocato dello Stato Roberta Guizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno impugna la sentenza 26 maggio 2016 n. 875, con la quale il TAR per la Puglia, sez. II della Sezione staccata di Lecce, in accoglimento del ricorso introduttivo e del successivo ricorso per motivi aggiunti proposti da Omar Gianluca Calogiuri, ha annullato la nota 11 agosto 2015 n. 5495 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, di preavviso di diniego alla richiesta di trasferimento ex art. 33, co. 5, l. n. 104/1992 ed il successivo provvedimento 22 febbraio 2016, di diniego della predetta richiesta di trasferimento,
Quest’ultima era stata proposta al fine di assistere il proprio padre, gravemente disabile in quanto affetto dal morbo di Alzhaimer, cardiopatia scleroipertensiva e poliartrosi.
L’amministrazione, cui con propria ordinanza il TAR aveva ordinato di riesaminare l’istanza in quanto “la stessa amministrazione ha rappresentato che per mero errore materiale non si è tenuto conto dell’integrazione dell’istanza di trasferimento prodotta dal dipendente”, ha con successivo provvedimento disposto nuovamente il rigetto della richiesta di trasferimento.
La sentenza afferma, in particolare, che l’amministrazione “ha posto in rilievo la preminenza delle esigenze di servizio della sede di Bari dove il dipendente presta servizio . . . e tali esigenze funzionali sono state ritenute più pressanti e maggiormente emergenziali rispetto a quelle degli uffici di P.S. di Lecce, ove ha richiesto di essere trasferito il ricorrente”.
Tuttavia, secondo la sentenza, tali elementi “comporterebbero, come naturale conseguenza, l’impossibilità generalizzata di accogliere richieste di trasferimento che implichino lo spostamento da una sede di servizio connotata da peculiari situazioni emergenziali e con più ampia competenza territoriale rispetto ad una sede con un ambito operativo più ristretto”.
Inoltre, “la presenza di altri familiari non può essere causa ostativa al richiesto trasferimento”, né assume rilievo il fatto che altri dipendenti di pari qualifica e maggiore anzianità aspirano al detto