Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-03-04, n. 202501849

CS
Parere interlocutorio
27 luglio 2021
TAR Roma
Sentenza
8 settembre 2017
CS
Decreto cautelare
20 marzo 2020
TAR Roma
Sentenza
8 settembre 2017
CS
Ordinanza collegiale
10 marzo 2021
TAR Roma
Ordinanza cautelare
7 dicembre 2016
CS
Rigetto
Sentenza
12 aprile 2022
CS
Parere definitivo
29 aprile 2024
CS
Rigetto
Sentenza
12 aprile 2022
CS
Ordinanza cautelare
17 aprile 2020
CS
Rigetto
Sentenza
12 aprile 2022
TAR Roma
Sentenza
4 gennaio 2022
TAR Ancona
Sentenza
23 settembre 2019
CS
Rigetto
Sentenza
3 gennaio 2022
CS
Parere interlocutorio
28 febbraio 2022
TAR Roma
Ordinanza cautelare
7 dicembre 2016
CS
Rigetto
Sentenza
4 marzo 2025
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Rigetto
Sentenza
5 luglio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-03-04, n. 202501849
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501849
Data del deposito : 4 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2025

N. 01849/2025REG.PROV.COLL.

N. 02220/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2022, proposto da Max Four società agricola s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Gse - Gestore Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese e Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, non costituiti in giudizio;



per la riforma,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 46/2022, resa tra le parti;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di GSE- Gestore Servizi Energetici s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il cons. Stefano Filippini;

Udito l’avv. Andrea Sticchi Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Oggetto di causa è il provvedimento del GSE del 22 maggio 2013 con cui è stato negato all’impianto fotovoltaico l’accesso al regime incentivante di cui al D.M. 5.5.2011 (cd. Quarto Conto Energia); incentivo richiesto dalla società Max Four società agricola s.r.l., qualificata come imprenditore agricolo professionale ai sensi della D.Lgs. n. 99/2004, titolare di un impianto fotovoltaico della potenza pari 670,56 kW ubicato nel Comune di Bitti (NU), realizzato sulla copertura di un fabbricato rurale adibito ad allevamento di ovini e caprini.

1.1. Per la realizzazione dell’impianto la società aveva curato anche la procedura di accatastamento del fabbricato presentando, in data 11.7.2012, all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Nuoro, il tipo mappale (approvato il 12.7.2012, prot. 2012/NU01333249) per il necessario aggiornamento catastale, trattandosi di edificio di nuova costruzione.

1.2. L’impianto fotovoltaico entrava in esercizio in data 24 agosto 2012, mentre il fabbricato veniva iscritto al Catasto fabbricati al foglio 40, particella 97, categoria catastale D/10, con atto assunto al protocollo n. NU0006492 del 17 gennaio 2013 dell’Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Nuoro.

In data 23 gennaio 2013 la società presentava al GSE la domanda di concessione delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011.

Seguivano istruttoria del GSE e interlocuzioni tra le parti, che terminavano, dopo il preavviso di diniego e le osservazioni della società, con la nota n. GSE/P20130111813 del 22 maggio 2013 che rigettava definitivamente l’istanza di ammissione ad incentivo sulla base dei seguenti rilievi: - il fabbricato non costituiva un volume chiuso e definito; -l’immobile era stato accatastato soltanto dopo l’entrata in esercizio dell’impianto; - il terreno su cui l’impianto era installato aveva destinazione agricola e il relativo titolo autorizzativo era stato conseguito soltanto in data 20 agosto 2012; non sussistevano, quindi, le condizioni previste dall’art. 65 del D.L. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, per il riconoscimento degli incentivi agli impianti fotovoltaico installati su aree agricole.

2. Avverso il diniego la società proponeva ricorso al T.a.r. per il Lazio, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, sostenendosi che l’impianto soddisferebbe tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore per l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha rigettato il ricorso, condannando la società alle spese di lite, sulla base degli argomenti che possono riassumersi nei termini seguenti:

i) l’impianto di specie è installato sul tetto di un fabbricato rurale adibito a stalle di ovini e caprini, aperto su tutti e quattro i lati; l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio del predetto impianto (l’autorizzazione unica n. 12/2012) è stata rilasciata in data 20 agosto 2012, i lavori di realizzazione dell’impianto sono stati ultimati alla data del 20 agosto 2012 e l’impianto è stato messo in esercizio in data 24 agosto 2012; in data 11 luglio 2012 era stato presentava all’Agenzia del Territorio, trattandosi di immobile di nuova costruzione, il tipo mappale per il necessario aggiornamento della mappa catastale; la variazione catastale, relativamente al mappale 40, particella n. 97 (nella quale ricade l’impianto considerato) veniva registrata soltanto in data 17 gennaio 2013.

ii) Risulta poi evidente in causa che l’accatastamento del fabbricato sia avvenuto soltanto in data 17 gennaio 2013, a nulla potendo valere la mera presentazione della istanza di avvio del relativo procedimento datata 1 luglio 2012; l’accatastamento del fabbricato, pertanto, è successivo alla messa in esercizio dell’impianto (avvenuta in data 24 agosto 2012) in difformità a quanto prescritto dall’art. 14, comma 2, D.M. 5.5.2011 (secondo cui “ …. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico .) e al paragrafo 4.4.1.1. delle Regole applicative (secondo cui “…. I fabbricati rurali accatastati secondo le categorie catastali A/6, C/6 e D/10, prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, sono equiparati agli edifici, qualora sussistano le seguenti condizioni:…” ). Alla luce di ciò, non potendosi configurare, nella specie, un fabbricato regolarmente accatastato, e per ciò solo, equiparabile agli “edifici” secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1.1 delle Regole Applicative, il GSE ha correttamente escluso che il fabbricato in esame potesse considerarsi come “edificio”, trattandosi di un immobile destinato al ricovero di animali e risultando esso aperto su tutti e quattro i lati. Veniva, quindi, riscontrata l’assenza, nel fabbricato in

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