Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2009-10-21, n. 200905202
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N. 05202/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 06165/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 6165 del 2009, proposto da:
Giulivi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. B B, G C, L M, E R, con domicilio eletto presso L M in Roma, via Confalonieri, 5;
contro
A L, A A, G B, E C S, G C, G D N, A D P, F F, rappresentati e difesi dagli avv. G B, M L, con domicilio eletto presso G B in Roma, via Merulana 234;Letizia Breschi;
per la riforma
della ordinanza sospensiva del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00840/2009, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE.
Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A L;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A A;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G B;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E C S;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G C;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G D N;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A D P;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F F;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2009 il dott. G R e uditi per le parti gli avvocati Ribolzi, Bologna, Andrea e L M;
Considerato che, impregiudicate le numerose eccezioni di inammissibilità dell’originario ricorso, non pare, allo stato, che sull’unica via di collegamento della costruzione in questione (sei villette mono familiari, con accesso da via Pisani Dossi, prosecuzione di via Cardina) con la rete viaria pubblica possa escludersi con certezza “il diritto di passaggio” della appellante (in proposito pende giudizio civile davanti al Tribunale di Como), e che, sotto il profilo del danno, non possono sussistere dubbi sul grave pregiudizio della appellante medesima che subisce un arresto dei lavori (già iniziati), per i quali ha impegnato ingenti risorse finanziarie, mentre “il disagio” degli originari ricorrenti, accentuato dall’incremento del traffico dovuto all’esecuzione dei lavori e al loro completamento (sarebbe consentito l’insediamento di 44 abitanti), sembra, al momento, recessivo in considerazione del fatto che i lavori cesseranno e che, un eventuale esito positivo del ricorso, non può che comportare il ripristino dello stato dei luoghi;