Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-01, n. 202302164

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-01, n. 202302164
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302164
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2023

N. 02164/2023REG.PROV.COLL.

N. 05282/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5282 del 2021, proposto da:
A A B, E C, L C, Urbano D'Agrippino, M D N, R F, G L P, I P, V P, F P, R P, M R, G S e M S, rappresentati e difesi dagli avvocati S G e W M, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12183/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Laura Marzano;

Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 12183 del 19 novembre 2020 con cui il TAR Lazio, Sez. III Bis , ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del bando di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, segnatamente nella parte in cui, all'articolo 2, primo comma, lettera a) stabilisce che " Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge, la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (…) ” così escludendo la possibilità di partecipare alla procedura straordinaria per chi possiede solo due annualità di servizio.

Gli appellanti, infatti, sono in possesso di titolo di laurea a specifiche classi di concorso unitamente ai 24 crediti formativi universitari, nonché del requisito delle tre annualità tuttavia svolto negli anni antecedenti l'anno scolastico 2009/2010, diversamente da quanto richiesto dalla normativa di riferimento dal decreto legge n. 126 del 29 ottobre 2019 con cui è stata autorizzata la procedura concorsuale straordinaria impugnata.

Il TAR ha respinto il ricorso in sintesi osservando:

- che il requisito contestato è richiesto direttamente dall’art. 1, comma 5, lett. a) b) e c), del decreto legge 126/2019 recante “misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, di cui il decreto ministeriale impugnato è mera attuazione;

- che tale norma primaria è molto chiara e non si presta a interpretazioni diverse, in quanto il legislatore si limita a richiamare il D.Lgs. n. 59 del 2017 solo per quanto concerne il titolo di studio, prevedendo poi in aggiunta al possesso del titolo di studio anche il requisito dell’esperienza professionale dei tre anni, sicché i tre anni di esperienza non possono ritenersi sostituibili con il possesso dei 24 CFU;

- che la questione di costituzionalità della norma prospettata, pur rilevante, non è fondata avendo il concorso in questione, per espressa previsione di legge, carattere straordinario sicchè residua per i ricorrenti la possibilità di partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera d), dell’art. 17, comma 2, del d.l gs. n. 59 del 2017;

- che, infatti, la previsione di una specifica esperienza professionale, di tre anni negli ultimi dodici presso istituzioni scolastiche statali, non appare irragionevole o lesiva di altri principi costituzionali;

- che non emerge neanche un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema.

Gli appellanti ritengono la sentenza errata e ingiusta perché non si sarebbe pronunciata compiutamente sui motivi formulati in primo grado che, pertanto, ripropongono come segue.

1) La disposizione censurata, impedendo la partecipazione al concorso agli odierni ricorrenti, porrebbe in essere una irragionevole disparità di trattamento tra candidati e non risolverebbe il problema del precariato;
si imporrebbe, pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata della norma primaria ovvero la sottoposizione alla Corte della questione di costituzionalità della stessa.

2) L’art. 2, comma 7, del DPR 487/1994, dispone che “ i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione ”;
quindi sarebbe irragionevole e discriminatorio l’aver introdotto lo sbarramento temporale iniziale, così addivenendo ad un immeritato sacrificio, di inusitata severità, in danno dei ricorrenti che risulterebbero discriminati sulla scorta di un mero dato temporale.

3) La censurata previsione sarebbe contraria anche al principio del favor partecipationis .

4) La disposizione impugnata stravolgerebbe l’unitarietà della procedura e il principio meritocratico che la legge n. 124/1999 ha posto alla base del sistema di assunzione del personale insegnante della scuola pubblica.

5) La normativa primaria andrebbe disapplicata per violazione del principio di non discriminazione;
la Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000 (che, dal 1° dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico vincolante dei Trattati), all’art. 21, sancisce un vastissimo divieto di discriminazione atipico e aperto a sanzionare qualunque atto o comportamento idoneo a determinare la diseguaglianza, anche in campo lavorativo.

6) Il decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 sarebbe illegittimo anche nella parte in cui prevede che le domande devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica.

L’amministrazione appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio.

In assenza di ulteriori scritti difensivi la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7 febbraio 2023.

2. L’appello, i cui motivi possono essere esaminati in maniera congiunta, è infondato.

2.1. La previsione di bando impugnata in primo grado, che prevede, come requisito di ammissione al concorso, lo svolgimento, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, di almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, discende direttamente dalla normativa primaria.

Infatti l’art. 1, comma 5, lett. a) b) e c), del decreto legge 126/2019 recante “misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, dispone che la partecipazione è riservata ai soggetti anche di ruolo che, congiuntamente: « tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020
».

Pertanto l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario in oggetto essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore.

Ne discende l’infondatezza della censura di violazione di legge e di eccesso di potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria

2.2. Come condivisibilmente rilevato dal TAR la riportata previsione è chiarissima in quanto il legislatore si limita a richiamare il D.Lgs. n. 59 del 2017 solo per quanto concerne il titolo di studio, prevedendo poi in aggiunta al possesso del titolo di studio anche il requisito dell’esperienza professionale dei tre anni.

Le espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore depongono univocamente per la necessità dei tre anni di esperienza e per la non sostituibilità dei citati tre anni con il possesso dei 24 CFU, pertanto non è percorribile una interpretazione “costituzionalmente orientata” che soddisfi l’interesse deli appellanti.

2.3. La disposizione in parola va ricondotta nella categoria delle leggi provvedimento, atteso che di fatto regolamenta, in ragione di esigenze peculiari, attribuzioni ordinariamente spettanti alla pubblica amministrazione, come è appunto il caso della provvista di personale.

2.3.1. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che le leggi provvedimento, che possono essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, sono quelle che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte cost., n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari (Corte cost., n. 94 del 2009);
che hanno contenuto particolare e concreto (Corte cost., n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa (Corte cost., n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).

Nel caso di specie ricorrono le suindicate situazioni, tuttavia il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per sollevare incidente di costituzionalità.

2.3.2. In primo luogo, va notato che il concorso in questione è espressamente considerato di carattere straordinario, con la diretta conseguenza che non incide comunque sulla possibilità per i ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, ossia al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che il decreto legge, all’articolo 1 comma 1, autorizza a bandire contestualmente al concorso straordinario per cui è causa.

2.3.3. In secondo luogo, la clausola che prevede una specifica esperienza professionale di tre anni negli ultimi undici, appare compatibile con la vicenda ordinamentale su cui si inserisce.

Da un punto di vista più generale, essa si propone quale strumento di riassorbimento graduale di personale qualificato (per il titolo e per gli anni di servizio dedotti), onde non favorire il risorgere di altro precariato, obbedendo all’intrinseca ratio delle modalità di reclutamento a carattere "eccezionale", rappresentato dall’esigenza di sanare situazioni aventi connotati del tutto peculiari.

Per altro verso, l’individuazione di un presupposto legato all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, è il frutto della contemporanea esigenza di raccordare un dato di merito collegato all’attività svolta con la necessità di delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria e il tema dell’eliminazione del precariato storico (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 30 ottobre 2022, nn. 9363, 9370, 9345 e 9438).

2.3.4. Le osservazioni che precedono vanno poi viste alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, 2 maggio 2019, n. 106 (richiamata anche dalla successiva sentenza 28 maggio 2019 n. 130). In quella sede, il giudice delle leggi ha evidenziato come la disciplina introdotta si sia posta « l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze », così da ritenere correttamente operato il bilanciamento tra i contrapposti interessi atteso che in tal modo si « accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso ».

Pertanto, anche alla luce delle affermazioni della Corte costituzionale, ampiamente valevoli anche nella fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per sollevare l’incidente di costituzionalità in relazione alla fattispecie in esame.

2.4. La previsione dell’indizione contestuale di procedure ordinarie di reclutamento, ferma restando la discrezionalità del legislatore, depone per l’insussistenza sia della dedotta violazione del principio del favor partecipationis nonché dell’unitarietà della procedura, sia della lesione dell’affidamento, ben potendo gli appellanti partecipare a forme di reclutamento ordinarie.

Per le stesse ragioni non è ravvisabile la denunciata natura discriminatoria della previsione, avendo scelto il legislatore, come si è visto non irragionevolmente, di fissare requisiti specifici, ancorati anche al dato temporale, nell’indire una procedura di tipo straordinario, deputata a far fronte ad un determinato contingente di precariato storico.

La norma primaria in rassegna, pertanto, per le evidenziate ragioni e per la assenza di portata discriminatoria, non si presta alla invocata disapplicazione per asserito contrasto la Carta dei diritti fondamentali di Nizza.

2.5. La accertata legittimità dell’atto impugnato, nella parte in cui prevede un requisito che preclude agli appellanti di partecipare alla procedura concorsuale, priva questi ultimi dell’interesse ad impugnare le modalità di presentazione della domanda.

Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

4. Nulla deve disporsi per le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.

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