Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-10-06, n. 201105484

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-10-06, n. 201105484
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201105484
Data del deposito : 6 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05928/2011 REG.RIC.

N. 05484/2011REG.PROV.COLL.

N. 05928/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5928 del 2011, proposto da:
Università degli studi di Perugia in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato C A F, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina, 8

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00399/2010, resa tra le parti, concernente TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPORTATO A QUELLO SPETTANTE PER LA QUALIFICA DIRIGENZIALE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il consigliere Roberta Vigotti;
uditi per le parti l’avvocato dello Stato Stefano Varone e l'avvocato Franchi;


FATTO e DIRITTO

I) L’Università degli studi di Perugia chiede la riforma, previa sospensione, della sentenza n. 399 del 2010 con la quale il Tribunale amministrativo dell’Umbria ha accolto il ricorso proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- per il calcolo delle differenze retributive spettanti in relazione a quanto chiesto da alcuni dipendenti appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui agli artt. 60 e 61 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, per ottenere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 comma 2 l. 11 luglio 1980, n. 312 e 25 comma 4 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il riconoscimento della persistenza del diritto a percepire un trattamento economico rapportato a quello spettante al personale dirigenziale nella misura del 95%.

Essendosi il giudizio concluso con il riconoscimento della fondatezza della pretesa dei ricorrenti in altro giudizio, definito da Tribunale amministrativo regionale del Lazio con la sentenza n. 2342 del 1998 in ordine all’ an debeatur , l’Università ha provveduto già in corso di causa a liquidare le differenze retributive. Tuttavia, con riferimento alla posizione dei soli signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, il contenzioso è proseguito fino alla decisione del merito, avendo gli stessi contestato la misura dell’indennità di posizione dirigenziale individuata dall’Amministrazione quale parametro per la definizione delle differenze spettanti. Il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza universitaria del 5 febbraio 1996 colloca, infatti, gli incarichi dirigenziali in tre diverse fasce di diversa complessità, alle quali corrisponde una diversa retribuzione di posizione.

Le tre fasce individuate dal Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, con deliberazione del 18 dicembre 1997, riconducibili alle sole prime due fasce dell’art. 5 CCNL, erano relative a: responsabilità di vertice dell’amministrazione (fascia A art. 41 CCNL;
lire 70.000.000);
direzione e coordinamento di più uffici e strutture con attribuzione di funzioni vicarie del direttore amministrativo (fascia B art. 41 CCNL;
lire 45.000.000);
direzione e coordinamento di più uffici e strutture di livello dirigenziale senza attribuzione di funzioni vicarie (fascia B art. 41 CCNL;
lire 38.000.000).

Con deliberazione del 12 aprile 2000 il Consiglio di amministrazione ha introdotto una quarta fascia di incarichi dirigenziali, corrispondente agli incarichi di minor spessore di cui alla terza fascia del CCNL, remunerati con una indennità di posizione di lire 14.000.000;
tale importo veniva attribuito anche al personale del ruolo ad esaurimento le cui funzioni non fossero riconducibili ad alcuna tipologia di incarichi dirigenziali presi in considerazione dal CCNL.

In merito alla posizione degli odierni appellati la Commissione incaricata si esprimeva in data 10 ottobre 2000 nel senso di ritenere le funzioni dagli stessi espletate come appartenenti alla seconda fascia del CCNL. Poiché gli incarichi venivano ritenuti di minor grado di rilevanza, rispetto a quelli conferiti ad altri colleghi collocati nella medesima fascia, l’indennità di posizione veniva quantificata in misura inferiore rispetto a quella riconosciuta a detti colleghi (per la dottoressa I lire 29.500.000 e lire 35.000.000 per periodo diversi;
per il dottor S lire 29.500.000).

La proposta della Commissione non veniva accettata dal Consiglio d’amministrazione, che con deliberazione del 28 settembre 2004 riconduceva tutte le predette mansioni alla fascia C del CCNL, riducendo corrispondentemente gli importi. Gli interessati hanno contestato in giudizio tale deliberazione, chiedendo e ottenendo dal Tribunale amministrativo dell’Umbria la riconduzione della propria posizione alla fascia B del CCNL, con conseguente riconoscimento di una indennità di posizione pari al 95% di quella di cui alla fascia 3 della deliberazione del 18 dicembre 1997, nel minore dei due importi previsti.

Avverso la sentenza impugnata, che così ha deciso, l’Ateneo deduce la mancata considerazione della complessiva organizzazione degli uffici e della comparazione con i compiti e i carichi di lavoro assegnati agli altri dipendenti del medesimo ruolo ad esaurimento (e la conseguente disparità di trattamento), la sovrastima dell’effettivo spessore degli incarichi attribuiti ai ricorrenti, la rilevanza attribuita a compiti svolti in periodi diversi da quelli da prendere in considerazione, vizi per effetto dei quali ai ricorrenti sono stati riconosciuti i medesimi importi attribuiti a colleghi investiti della responsabilità di una intera divisione con funzioni vicarie dei dirigenti, laddove alla dottoressa I, distaccata presso altro ente dal marzo 1997 al maggio 1998, era stata attribuita solo una delega di firma dei mandati di pagamento e la nomina a membro di una commissione di verifica e al dottor S la responsabilità dell’ufficio relazioni con il pubblico e di un centro di servizio.

Si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo la reiezione del gravame.

II) All’odierna camera di consiglio, nella quale è stata chiamata l’istanza cautelare proposta dall’Università, il Collegio, ricorrendone i presupposti, ha ritenuto di definire il merito del ricorso, ai sensi degli artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.

III) L’appello è infondato.

Ai sensi dell’art. 133 comma 2 l. 11 luglio 1980, n. 312, “a decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica” .

Ai ricorrenti in primo grado, inquadrati con decorrenza 13 luglio 1980 nelle qualifiche ad esaurimento di direttore amministrativo di prima classe, ispettore generale di ragioneria e bibliotecario capo, l’Università degli studi di Perugia ha riconosciuto, con decreti del 30 luglio e 30 settembre 1993, la conservazione ad personam dello stato giuridico di direttore amministrativo di prima classe e di ispettore generale di ragioneria del ruolo ad esaurimento con il mantenimento del trattamento economico in godimento. Essi hanno ottenuto, per effetto della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio n. 2342 del 1998, il trattamento economico tabellare commisurato a quello dirigenziale, ma contestano la misura dell’indennità di posizione loro riconosciuta dall’Università e più precisamente il parametro individuato dall’Amministrazione per calcolare quanto, a tale titolo, dovuto.

Come narrato in fatto, i vari livelli di indennità di posizione dirigenziale sono stati individuati dal Consiglio di amministrazione dell’Ateneo con una prima deliberazione del 18 dicembre 1997, che prevedeva una articolazione in due fasce (A e B), la seconda delle quali suddivisa in due sottospecie, a seconda dell’attribuzione di funzioni vicarie del direttore amministrativo;
ad esse, con deliberazione del 12 aprile 2000, è stata aggiunta una quarta fascia, corrispondente alla terza fascia del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 febbraio 1996 e comprendente il personale del ruolo ad esaurimento le cui funzioni non fossero riconducibili ad alcuna tipologia di incarichi dirigenziali presi in considerazione dal CCNL.

A quest’ultima fascia l’Amministrazione ha rapportato le mansioni svolte dai ricorrenti in primo grado, i quali, invece, pretendono l’ascrizione alla fascia B, livello inferiore.

Occorre quindi indagare se gli incarichi propri degli appellati nel periodo rilevante comportassero o meno la “direzione e coordinamento di più uffici e strutture di livello dirigenziale, senza attribuzione di funzioni vicarie del Direttore amministrativo” , riconducibili all’art. 41, comma 1, lett. b) del CCNL, dovendo rimanere estranea all’ambito della decisione ogni considerazione attinente a profili comparativi, in ragione del criterio obiettivo che, autovincolandosi, l’Ateneo ha ritenuto di adottare.

Come ha ritenuto la sentenza impugnata, la risposta deve essere positiva: la declaratoria delle posizioni rientranti nelle varie fasce individuate dalla deliberazione del 18 dicembre 1997, va infatti letta in relazione a quanto stabilito nel contratto collettivo in allora vigente, al cui art. 41 faceva espresso riferimento e, quindi, deve intendersi esaustiva di tutte le posizioni riconducibili alla fascia B del suddetto contratto: del resto, compito del Consiglio d’amministrazione era precisamente quello di determinare la retribuzione di posizione di tutti i dirigenti, tra i quali, come detto, rientravano i ricorrenti in forza di formali atti di riconoscimento.

Viene allora in rilievo la sostanziale con divisibilità della proposta della Commissione nominata per l’esame delle singole posizioni, la quale, in data 20 ottobre 2000, si era espressa nel senso dell’ascrivibilità alla misura inferiore tra quelle inserite nella fascia B, e che aveva valorizzato gli incarichi affidati ai ricorrenti (per il dottor S, la responsabilità dell’Ufficio relazioni con il pubblico a far data dal 3 marzo 1994, la firma dei mandati di pagamento – e la relativa responsabilità contabile – di cui al provvedimento del 2 luglio 1994, l’incarico di organizzare l’Ufficio documentazione e studio all’interno della Divisione affari generali di cui al decreto rettorale in data 11 novembre 1991;
per la dottoressa I la firma dei mandati di pagamento affidata con provvedimento del 19 giugno 1995, la presidenza della Commissione incaricata con deliberazione del 4 marzo 1998 dell’esame per la ripartizione del premio per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, la direzione dal marzo 1997 al maggio 1998 della Fondazione per l’istruzione agraria, ente che lo stesso Consiglio di amministrazione dell’Università, nella deliberazione del 25 settembre 1996 ha riconosciuto quale articolazione dell’Ateneo).

La deliberazione del Consiglio di amministrazione che, respingendo la proposta, si è espressa nel senso di ricondurre le posizioni degli interessati alla fascia C come definita dalla deliberazione del 12 aprile 2000, non appare, invece, specificamente e congruamente motivata in ordine alle ragioni che hanno determinato il trattamento deteriore.

IV) In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto, ma le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

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