Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-10-26, n. 201105730
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N. 05730/2011REG.PROV.COLL.
N. 06306/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6306 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
A C;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 03760/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO TRASFERIMENTO SEDE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2011 il Cons. A P e udita per la parte appellante l’avvocato dello Stato Bruni;
sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con atto ritualmente notificato e depositato, il Ministero dell’Interno ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 3760/2011 che aveva accolto il ricorso dell’agente scelto A C inteso all’annullamento del telegramma datato 23.06.2009, n.333.D/25011 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Sov.ti, Ass.ti ed Agenti - Divisione 2^ - Sezione assegnazioni temporanee, acquisito dal Compartimento Polizia stradale Toscana in data 23.6.2009 al prot. n.09-12307/106°-14 e notificato in data 07.07.2009 dalla Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale Avellino - Ufficio Affari Generali e del Personale con la quale è stata comunicata al ricorrente la reiezione della domanda presentata per ottenere l'assegnazione temporanea presso la sede di Avellino ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151 del 2001.
2. - Il primo giudice aveva ritenuto fondate le censure prospettate dalla parte ricorrente, rilevando in particolare di ritenere applicabile al personale della polizia di Stato l’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 recante disposizioni in materia di sostegno della maternità e paternità, in quanto, in materia di tutela di valori costituzionalmente protetti quali la famiglia e l’assistenza ai figli minori, solo l’esistenza di specifiche norme contrarie può impedire la estensione di tali norme generali anche alle categorie del pubblico impiego che, a norma dell’articolo 3 del testo unico n.165/2001, rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti.
3.- L’appellante contesta tali statuizioni, deducendone la erroneità alla luce del chiaro disposto normativo dell’articolo 42 bis del D.lgs. n. 151 del 2001, che ne limita l’applicazione alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha già in precedenti occasioni chiarito che l’articolo 42 bis non può applicarsi alle categorie non disciplinate del decreto legislativo n.165 del 2001, in quanto a norma dell’articolo 3 del medesimo decreto restano disciplinate dai rispettivi ordinamenti (Cons. Stato n. 7472/2005, 3876/2007 e più di recente 3278/2010 e n.7506/2010).
4. - La causa è passata in decisione all’udienza del 16 settembre 2011.
5. - Il Collegio, dato il preavviso alle parti, ha ritenuto di poter decidere direttamente nel merito la controversia.
6. – Il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto alla luce della normativa che regola la materia e della giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, che ha più volte escluso l’applicabilità al personale della polizia di Stato dell’art. 42 bis, comma 1, del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Questa norma - introdotta dall’art. 3, comma 105, della legge n. 350 del 2003 – prevede che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa….”.
Al riguardo la citata giurisprudenza ha da tempo affermato che il destinatario del beneficio in oggetto è, alla luce del chiaro tenore della norma, il solo personale civile dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinate dal D.lgs. n. 165 del 2001. (cfr. IV Sez. n. 7472/2005, 3876/2007, 3278/2010 e n.7506/2010). Nel successivo art. 3 dello stesso decreto viene chiarito che “rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287….”.
Perciò “il personale militare e le Forze di polizia di Stato”, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, che prevedono norme sulla stessa materia. In particolare, il regime di mobilità del personale di polizia risulta disciplinato da dettagliate disposizioni rapportate al particolare status giuridico di quel personale, le cui specifiche funzioni giustificano un regime differenziato, che non è in contrasto con le norme costituzionali. In aggiunta può essere comunque notato che, anche a voler accogliere sul punto l’impostazione interpretativa del T.A.R., l’applicabilità del beneficio del trasferimento temporaneo di cui al citato articolo 42 bis, resta subordinato alle esigenze di funzionalità delle Amministrazioni interessate e al loro consenso.
7.- In conclusione, il ricorso in appello deve essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.