Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-02-05, n. 201500553
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Testo completo
N. 00553/2015REG.PROV.COLL.
N. 07277/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7277 del 2014, proposto da:
-OMISSIS- in proprio e quale legale rappresentante della società -OMISSIS- Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia e Luigi Roma, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde n.2;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12; Comune di Cimitile;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE I n. 03236/2014,
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Roma e dello Stato Aiello C.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il sig. -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di amministratore unico della -OMISSIS- S.r.l., aveva impugnato la nota del Comune di Cimitile, datata 4 aprile 2013, recante la sospensione dei lavori di recupero e restauro dei locali della sala mostre e convegni del complesso basilicale paleocristiano sito nel territorio comunale e l’informativa antimafia emessa il 19 marzo 2013 dalla Prefettura di Caserta, posta a base della suddetta determina dell’ente locale.
La sopradetta misura interdittiva seguiva ad una richiesta di revisione di una precedente interdittiva del 13.9.2010, impugnata davanti al Tar Campania, Napoli, che aveva respinto il relativo gravame con sentenza confermata da questo Consiglio di Stato con sentenza n.4709/2012.
L’ esponente aveva sottoposto all’attenzione della Prefettura il sopraggiungere, rispetto al quadro tenuto presente nel 2010 al momento della emanazione del primo provvedimento interdittivo, di nuovi elementi, secondo la sua prospettazione, idonei a dimostrare l’erroneità delle conclusioni precedentemente raggiunte e comunque tali da poter determinare un aggiornamento o un riesame della interdittiva.
A sostegno della domanda di annullamento il ricorrente deduceva i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio depositando documenti e concludendo con richiesta di reiezione del ricorso per l’infondatezza delle censure.
Gli atti posti a base del provvedimento prefettizio, depositati in giudizio a seguito dell’ordinanza del Tar, venivano gravati con motivi aggiunti, depositati il 19 giugno 2013.
A seguito del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di una relazione prefettizia datata 1 luglio 2013, il ricorrente proponeva ulteriori motivi aggiunti, depositati il 25 settembre 2013.
Le parti depositavano memorie difensive a sostegno delle rispettive richieste.
Il Tar, dopo avere proceduto ad un sintetico richiamo dei tratti caratterizzanti l'istituto dell'informativa prefettizia, di cui agli artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del d.P.R. n. 252/1998, come delineati dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, riteneva il ricorso infondato.
Ciò, in quanto la prima informativa in precedenza emessa, del 13 settembre 2010, aveva superato il vaglio giurisdizionale di legittimità, atteso che il Tar aveva respinto il gravame proposto dall’interessato con sentenza n. 5269 pubblicata l’11 novembre 2011, ed il Consiglio di Stato, Sezione Terza, aveva rigettato l’appello con decisione n. 4709 del 5 settembre 2012.
Il ricorrente lamentava che il Prefetto di Caserta, in occasione del riesame della sua posizione, avrebbe omesso di valutare due fatti nuovi di assoluto rilievo ai fini del superamento della precedente misura, così compendiabili:
- con riguardo al sig. Ma. Ra., non avrebbe tenuto conto che lo stesso non era imputato nel processo denominato “Normandia 1”, nel quale figurava invece nell’elenco delle persone offese;
- quanto al suocero Co. Pa. l’autorità prefettizia non avrebbe considerato che l’interdittiva emessa nei confronti della RE s.r.l. (in data 4 gennaio 2010) era stata annullata dal Tar Campania con sentenza del 3 maggio 2012, n. 2012 ormai irrevocabile.
Il Tar nella sentenza appellata, dopo avere rilevato che la prima interdittiva poggiava su un ampio quadro indiziario connotato da una pluralità di elementi, osservava che entrambe le circostanze indicate erano state reputate ininfluenti dalla sentenza n. 4709/2012 del giudice di appello, a sua volta puntualmente richiamata nel nuovo decreto prefettizio.
Circa il primo punto relativo a Ma. Ra., nella menzionata pronuncia di secondo grado poteva infatti leggersi testualmente quanto segue:
“In disparte le frequentazioni sospette del titolare dell’impresa e dell’ex socio e responsabile tecnico, risulta dalle indagini della Prefettura che Ma. Sa. abbia intrattenuto rapporti con il titolare della ditta individuale Ma. Ra. il quale, quale che sia, ad oggi, la sua posizione processuale nella vicenda Normandia 1, e anche nella ipotesi, come sostenuto nell’atto di appello, che possa in quelle indagini qualificarsi come persona offesa dal reato, risultava agli atti delle Forze dell’Ordine, essere elemento di filtro tra il già menzionato NE IC, classe 1978, tratto in arresto il 12.7.2010, la società RE del suocero del Ma. Sa. e la appellante -OMISSIS-. Ciò risultava documentato da alcune intercettazioni telefoniche e ambientali intrattenute dallo stesso Ma. Ra. con adepti del clan camorristico. Non appare convincente al riguardo l’affermazione dell’appellante, che non essendo stato menzionato esplicitamente Ma. Sa. nel corpo di tali intercettazioni, ma solo la società -OMISSIS- ed esistendo in Campania altre società con denominazione simile, il riferimento non sarebbe attendibile. Basti al riguardo rilevare che la società -OMISSIS-, nel corpo delle intercettazioni, viene messa in relazione alla soc. RE del suocero di Ma. Sa. , il che