Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-04-17, n. 202002464

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-04-17, n. 202002464
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002464
Data del deposito : 17 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2020

N. 02464/2020REG.PROV.COLL.

N. 03640/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3640 del 2014, proposto da
La P s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Badoero, 67;



contro

Comune di Volturara Irpina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A S, con domicilio eletto presso il signor G M in Roma, via Eudo Giulioli, 47/B/18;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 420/2014, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Volturara Irpina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 27 febbraio 2020 il Cons. A B; nessuno comparso per le parti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

Con determina dirigenziale n. 1 del 12 agosto 2008 il Comune di Volturara Irpina indiceva gara per l’alienazione di un immobile adibito a casa per anziani, denominato “Casa Iapicca”, prevedendo, tra le condizioni di partecipazione, la costituzione di un deposito cauzionale pari a € 210.000, corrispondente al 15% del prezzo di stima dell’immobile individuato dall’Agenzia del territorio, mediante versamento della somma alla tesoreria comunale, in contanti o mediante assegno circolare non trasferibile.

La P s.r.l., unica partecipante alla gara, ometteva il versamento della cauzione, presentando in sua vece una dichiarazione che autorizzava il Comune a trattenere il relativo importo dal maggior credito (€ 325.951,00) che la società, come da allegata attestazione comunale del 17 luglio 2008, vantava nei confronti del Comune medesimo in virtù della convezione stipulata nel 2000 per la gestione della struttura.

La commissione di gara con verbale n. 2/2008 si riservava di decidere sull’ammissione della società alla procedura, riserva che scioglieva positivamente all’esito dell’acquisizione di un parere legale sull’ammissibilità della cauzione mediante compensazione; indi con determina n. 42/2009, notificata all’interessata il 18 dicembre 2009, l’Amministrazione aggiudicava la gara alla società, stabilendo il termine ultimativo del 4 gennaio 2010 per la presentazione di quanto necessario per la stipula del contratto.

Poiché la società non dava riscontro alla predetta comunicazione, con determina n. 5/2010 l’Amministrazione stabiliva di incamerare il deposito cauzionale, come previsto dal bando e dalla citata determina n. 42/2009 per l’ipotesi di mancata presentazione dell’aggiudicatario alla stipula contrattuale nel termine previsto, detraendo contabilmente il relativo importo dal credito vantato dalla società nei confronti del Comune; l’incameramento veniva in tal modo effettuato con provvedimento dirigenziale n. 1/2010.

La società impugnava i provvedimenti n. 5/2010 e n. 1/2010 relativi all’incameramento della cauzione con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, che, nella resistenza dell’Amministrazione comunale, respingeva il ricorso con sentenza della seconda sezione n. 420/2014, compensando tra le parti le spese del giudizio.

La P ha gravato la predetta sentenza, deducendo con un unico motivo error in iudicando , travisamento ed erroneità. Ha domandato la riforma della sentenza appellata e l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.

Il Comune si è costituito in resistenza, concludendo con più memorie per la reiezione dell’appello, di cui ha illustrato l’infondatezza.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 febbraio 2020, preso atto dell’istanza a firma congiunta depositata dalle parti per la trattazione dell’appello sulla base delle depositate deduzioni.



DIRITTO

1. La sentenza appellata ha ritenuto inammissibili i due primi motivi del ricorso proposto da La P s.r.l. avverso i provvedimenti con cui il Comune di Volturara Irpina ha disposto a danno della società, aggiudicataria della gara di cui in fatto bandita per l’alienazione di un immobile comunale, l’incameramento della cauzione versata in sede di partecipazione alla procedura, per mancata presentazione di quanto necessario per la stipula contrattuale, come da richiesta del Comune.

Il primo giudice ha ritenuto che detti motivi “ pongono in discussione la validità di atti in ordine ai quali la parte non ha alcun interesse ad opporsi, trattandosi di provvedimenti assunti in adesione alla dichiarata volontà (ed al correlato interesse) della stessa di partecipare alla gara al fine di esserne proclamata aggiudicataria. In tal senso, la doglianza si traduce in un vero e proprio abuso del processo, ossia in uno sviamento della funzione di questo, che si realizza attraverso un’utilizzazione alterata dello

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