Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-25, n. 202200501
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00501/2022REG.PROV.COLL.
N. 07617/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7617 del 2015, proposto da
OL BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mariani, domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Caiaffa in Roma, via Nizza, 53;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00060/2015, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2022 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Fabio Caiaffa per delega di Augusto Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 60 del 2015 del Tar Puglia, sede di Bari, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento del diniego di condono edilizio opposto dal Comune di Bari, con provvedimento prot. n. 290160 del 30 ottobre 2007, all’istanza depositata in qualità di asserito promissario acquirente.
In particolare le opere oggetto delle istanze avevano ad oggetto una dichiarata “modesta costruzione”, adibita ad abitazione, ubicata nella frazione di Loseto. Il diniego di condono si basava sulla circostanza che l’intero complesso (realizzato dal proprietario originario, nel medesimo arco temporale), superava la volumetria di 3000 mc, prevista come limite massimo dall’art. 32 comma 25 l. 326/03 nonché sull’avvenuto riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dell’intervento quale fattispecie di lottizzazione abusiva.
All’esito del giudizio di prime cure il Tar condivideva i motivi di diniego, rigettando le censure dedotte.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l’istanza di rinvio dell’udienza e rimessione in termini per la produzione di documenti necessari non esibiti in primo grado;
- violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione e dei connessi principi;
- violazione degli artt. 38 l. 47 del 1985 e 39 l. 724 del 1994, circa l’annullamento della trascrizione del provvedimento di acquisizione, e 32 d.l. 269 del 2003, per omessa valutazione dell’effetto estintivo della sanzione amministrativa dell’acquisizione, derivante dalla presentazione della domanda di definizione dell’illecito edilizio;
- mancato riconoscimento della formazione del silenzio assenso per inutile decorso del termine di 24 mesi di cui all’art. 32 comma 37 d.l. 269 cit.;
- violazione dell’art. 32 cit., comma 25, per aver ritenuto corretto il rigetto della sanatoria in quanto l’immobile in oggetto concorre a determinare la volumetria di 3000 mc;
- riproposizione del quarto motivo di ricorso, non esaminato, per violazione degli artt. 18 l. 47 cit., e 30 dPR 380 del 2001.
L’amministrazione appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2022 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. La fattispecie controversa concerne uno dei dinieghi opposti alle diverse istanze di “terzo condono” (ex d.l. n. 269 del 2003 cit.), presentate da proprietari o promissari acquirenti (nella specie l’appellante BR), riferite alle singole unità di un compendio immobiliare costituito da quattro corpi di fabbrica, realizzato originariamente su aree facenti capo ad una unica proprietaria (sig.ra Maria TE).
Le medesime opere, come compendio, sono state oggetto dei diversi procedimenti amministrativi e penali, richiamati nell’approfondimento istruttorio