Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-01-10, n. 202000250

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-01-10, n. 202000250
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000250
Data del deposito : 10 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2020

N. 00250/2020REG.PROV.COLL.

N. 08140/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8140 del 2014, proposto da E S, titolare della Farmacia San Rocco s.n.c. di S E, rappresentato e difeso dall’Avvocato T D G, con domicilio eletto presso lo Studio Assumma Di Gioia in Roma, via Nicotera, n. 29;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato M G, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;
Azienda Sanitaria della Provincia di Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato E T, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
Comune di Valenzano, non costituito in giudizio;

nei confronti

Farmacia Comunale s.p.a., non costituita in giudizio;
A A, non costituita in giudizio;
Farmacia delle Lamie, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum :
L B, M C S e A M M, tutti in proprio e quali legali rappresentanti della Farmacia Marconi s.n.c. dei dott. L. Balenzano, A. M. Marino e M.C. Smilari, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza n. 389 del 27 marzo 2014 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. II, resa tra le parti, concernente l’istituzione delle due nuove sedi farmaceutiche n. 5 e n. 6 nel Comune di Valenzano.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Bari;

visto l’atto di intervento ad opponendum di L B, M C S e A M M;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Consigliere M N e uditi per l’odierno appellante, E S, l’Avvocato T D G, per l’Azienda Sanitaria della Provincia di Bari l’Avvocato Lubrano su delega dichiarata dell’Avvocato Trotta, per la Regione Puglia l’Avvocato M G e per gli interventori ad opponendum l’Avvocato Giacomo Valla;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, E S, titolare della farmacia San Rocco s.n.c. di S E, insieme con P F, titolare della farmacia San Filippo del dott. F P, deceduto nel corso del giudizio, e a A A, titolare di altra farmacia nel Comune di Valenzano, hanno avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, la delibera di Giunta regionale n. 1265 del 19 giugno 2012 della Regione Puglia nella parte in cui ha istituito due nuove sedi farmaceutiche – la n. 5 e la n. 6 – nel Comune di Valenzano ai sensi della l. n. 27 del 2012.

1.1. Si sono costituite nel primo grado del giudizio la Regione Puglia e l’Azienda Sanitaria Locale di Bari per chiedere la reiezione del ricorso.

1.2. Con la sentenza n. 389 del 27 marzo 2014 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello E S e P F e, nel dedurne l’erroneità per tre distinti motivi, ne hanno chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado.

2.1. Si sono costituiti nel presente grado del giudizio la Regione Puglia e l’Azienda Sanitaria Locale di Bari per chiedere la reiezione dell’appello.

2.2. Sono altresì intervenuti ad opponendum L B, M C S e A M M, che hanno partecipato al concorso per l’assegnazione della sede n. 5 in Valenzano, sede che è stata loro definitivamente assegnata con la determina dirigenziale n. 253 del 16 ottobre 2018, in esito al quarto interpello.

2.3. Con l’ordinanza n. 775 del 31 gennaio 2019 il Collegio ha dichiarato l’interruzione del giudizio per la morte di P F.

2.4. Nella pubblica udienza del 5 dicembre 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per il sopravvenuto difetto di interesse in capo all’odierno appellante, E S.

3.1. Nella pubblica udienza del 5 dicembre 2019 il difensore dell’unico appellante costituito in giudizio, dopo il decesso di P F, ha dichiarato che lo stesso appellante non hanno più interesse a coltivare l’appello.

3.2. Ne discende che l’appello deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, n. 3) c.p.a., per il sopravvenuto difetto di interesse dell’appellante, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

4. Le spese del presente grado del giudizio, stante l’accordo manifestato da tutti i difensori sulla loro compensazione, possono essere interamente compensate tra le parti.

4.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

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