Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-02-21, n. 202201250
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/02/2022
N. 01250/2022REG.PROV.COLL.
N. 06955/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6955 del 2021, proposto da
IC TR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Morelli, con domicilio eletto presso il suo studio in RO, viale Bruno Buozzi, 109;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, Commissario Straordinario per L'Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto Emergenza Epid.Ca, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di RO 1 - Sezione Operativa Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04879/2021, resa tra le parti, concernente per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto di Requisizione prot. n. 40304/RU del 30/07/2020 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di RO 1 – Sezione operativa territoriale e di Pomezia, notificato in data 30 luglio 2020;
- della nota del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 261072/RU del 28 luglio 2020, sconosciuta e citata nelle motivazioni del provvedimento impugnato in via principale;
quanto ai motivi aggiunti presentati il 23\12\2020:
del Decreto di Requisizione prot. n. 40304/RU del 30/07/2020 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di RO 1 - Sezione operativa territoriale e di Pomezia, notificato in data 30 luglio 2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile e di Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto Emergenza Epid.Ca e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di RO 1 - Sezione Operativa Territoriale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati, viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna appellante, IC TR s.r.l., ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di RO (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), chiedendone l’annullamento, il decreto di requisizione n. 4030/RU, adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di RO 1 – Sezione operativa territoriale e di Pomezia, il 30 luglio 2020, in qualità di soggetto attuatore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid -19 (d’ora in avanti, sempre per brevità, il Commissario straordinario), nonché la nota del nota del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 261072/RU del 28 luglio 2020,
La società ricorrente in prime cure ha formulato, altresì, una domanda di risarcimento del danno subito.
Essa ha premesso di essere una società specializzata nella vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di articoli casalinghi e di essersi approvvigionata, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, di 3.750.000 guanti in vinile non sterili - DPI categoria I - importati dalla Cina e destinati ad uso individuale.
Avverso questi atti la società, odierna appellante, è insorta avanti al predetto Tribunale, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 6 del d.l. n. 18 del 2020, del reg. UE n. 425/2016, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., oltre ad eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto il provvedimento di requisizione si giustificava “al fine di garantire l’approvvigionamento delle aziende sanitarie o ospedaliere e delle strutture territoriali impegnate sul territorio nazionale, anche al fine di implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia”. Tuttavia, la tipologia di guanti requisiti – rientrante nella categoria dei dispositivi di protezione individuale (d’ora in avanti DPI) di categoria I – non poteva assolvere alle finalità per cui l’Amministrazione resistente ha inteso procedere alla requisizione, essendo idonei a fronteggiare i soli c.d. rischi minimi. Infatti, sulla base di quanto stabilito dal Reg. UE n. 425/2016, recante norme in materia di “dispositivi di protezione individuale” e, in particolare, dall’Allegato I relativo alle categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori, i DPI requisiti – in quanto ascrivibili all’interno della categoria I – non avrebbero potuto essere idonei a fronteggiare la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19, i cui effetti possono essere limitati solo