Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2024-02-26, n. 202400228
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Testo completo
Numero 00228/2024 e data 26/02/2024 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 17 gennaio 2024
OGGETTO:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Laprovinciadibiella.it s.r.l., contro: Direzione centrale dell'INPS - Comitato amministratore del Fondo integrazione salariale – FIS; INPS - Sede di Biella; INPS - Sede legale di Roma, per l’annullamento della deliberazione del Comitato amministratore del FIS n. 49 del 6 febbraio 2023, di rigetto del ricorso amministrativo n. 752218219 del 29 giugno 2022.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 10286 del 13 luglio 2023, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;
Premesso:
Il Ministero, nella relazione con cui chiede il parere del consiglio di Stato, debitamente sottoscritta dal Ministro, riferisce quanto segue.
La ricorrente Laprovinciadibiella.it s.r.l. è una società, inquadrata nel settore industriale, operante nel settore dell’editoria, con impiegati 4 lavoratori dipendenti con la qualifica di giornalisti professionisti.
La società ha presentato istanza di concessione dell’assegno di integrazione salariale – FIS per i suoi dipendenti giornalisti, per il periodo dal 3 gennaio al 3 aprile 2022, adducendo quale causale della domanda la “mancanza di ordini, commesse e lavoro”.
La richiesta della società non viene, però, accolta. La sede Inps di Biella ha, infatti, notificato il diniego all’accoglimento della domanda su un doppio rilievo: da un lato, il presunto difetto del requisito occupazionale e, dall’altro lato, la qualificazione di azienda industriale del settore dell’editoria desunta dal Codice Autorizzazione (1S 3T).
Il rigetto in questione è stato impugnato con ricorso amministrativo dinanzi al Comitato amministratore del FIS, il quale però ha respinto le doglianze, con conferma del provvedimento impugnato e con i medesimi motivi addotti dalla sede periferica.
Nel ricorso in esame la società ricorrente individua i seguenti vizi dell’atto impugnato: violazione di legge (articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148); contraddittorietà manifesta con difetto di istruttoria e di motivazione.
A sostegno delle proprie censure la società offre una propria ricostruzione del panorama normativo applicabile al caso di specie.
Con il citato decreto legislativo n. 148 del 2015 sono state dettate disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, in particolare, nell’ambito del Titolo I, di trattamenti di integrazione salariale.
Quanto ai trattamenti ordinari, il decreto disciplina il relativo campo di applicazione sia dal punto di vista soggettivo (art. 10) sia dal punto di vista oggettivo, mediante l’indicazione di specifiche e tassative causali.
Destinatario delle domande di intervento presentate dalla società è, invece, il Fondo di integrazione salariale (FIS), che è stato introdotto dall’articolo 29 del suddetto decreto legislativo n. 148 del 2015 e risulta disciplinato in concreto dal decreto interministeriale 94343/2016 e ulteriori modifiche ed integrazioni.
La ricorrente sottolinea che il FIS consiste in una autonoma gestione dell’INPS rivolta a tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa che, in particolare, non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali.
La società richiama poi la precisazione introdotta dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), da cui conseguirebbe che l’accesso al FIS di datori di lavoro con meno di cinque dipendenti, come nel caso di specie, presuppone che essi non siano destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.
La ricorrente da tale ricostruzione deduce, pertanto, che a seguito delle modifiche introdotte dapprima dal decreto legislativo n. 148 del 2015 e poi dalla legge n. 234 del 2021, il legislatore abbia inteso estendere in modo generalizzato e universalistico le integrazioni salariali a tutti i lavoratori subordinati e ciò indipendentemente dalle medie occupazionali del datore di lavoro.
Tali medie, infatti, assumeranno rilievo