Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-03-08, n. 201301094

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-03-08, n. 201301094
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301094
Data del deposito : 8 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="05b6fb94-6748-5acb-826e-320788aaa77e" href="/decisions/itcsh8uzurijp70sdz">N. 00950/2011</a> AFFARE

Numero 01094/2013 e data 08/03/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 novembre 2012




NUMERO AFFARE

00950/2011

OGGETTO:

Ministero della difesa comando generale arma cc.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. A C avverso l’esclusione del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.552 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, anche in congedo.
Istanza di sospensiva.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 317006/1-4 Cont. del 14 gennaio 2011, trasmessa con nota n. 317006/1-6 Cont. del 22 febbraio 2011 e pervenuta in Segreteria il 2 marzo 2011, con la quale il Ministero della Difesa (Comando generale dell’Arma dei Carabinieri) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere D N;


PREMESSO

Il sig. Andrea Castigliego, nato a S. Giovanni Rotondo (FG) il 23 maggio 1988, ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.552 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, anche se in congedo, bandito con atto pubblicato in Gazz. Uff. IV S.S. n. 34 del 30 aprile 2010.

Sottoposto, in data 27 luglio 2010, agli accertamenti sanitari, è stato giudicato non idoneo per “note di immaturità”, con l’attribuzione del coefficiente 2 all’apparato “PS”, e per “statura non compatibile inferiore a cm. 165 come previsto dal bando (cm. 164)”, art. 1 – D.T. 5 dicembre 2005.

Poiché entrambe le carenze riscontrate sono motivo di esclusione dal concorso, in quanto ai fini dell’idoneità è richiesto il coefficiente 1 nell’apparato “PS” ed una altezza non inferiore a c. 165, l’interessato è stato escluso dalla selezione ed ha, con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 23 novembre 2010, impugnato il provvedimento di esclusione, notificatogli in data 27 luglio 2010, lamentando, sostanzialmente, contraddittorietà con l’esito di due accertamenti di parte eseguiti dall’AUSL FG/2 e con il suo precedente arruolamento per la leva militare, nonché carenza d’istruttoria.

Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

Quanto alle deduzioni relative all’accertamento dell’altezza, la Sezione, pur consapevole del fatto che l’accertamento può dare risultati variabili a seconda del metodo di misurazione e del momento, nonché delle circostanze di effettuazione della misurazione, ha costantemente messo in rilievo come esigenze di par condicio fra i candidati devono escludere che possa assumere rilievo l’altezza misurata al di fuori della struttura e del tempo, in cui si è svolta la selezione, nonchè senza le garanzie di pubblicità sussistenti per la misurazione presso il CNSR.

Altrettanto deve dirsi per ciò che attiene al profilo PS. L’attribuzione del coefficiente “ PS1” avviene anche in presenza di disturbi funzionali lievi, onde sul giudizio di natura tecnico-discrezionale possono influire anche elementi, che all’analisi di altro organo tecnico potrebbero apparire irrilevanti.

D’altro canto occorre tener conto che il servizio presso una forza di polizia al ordinamento militare, come i Carabinieri, non può essere assimilato al servizio militare presso altre Forze Armate e può richiedere doti di carattere psico-fisico ben più rilevanti di quelle richieste per altri servizi.

In conclusione il ricorso appare infondato e l’istanza cautelare deve ritenersi assorbita nella pronuncia relativa al merito del ricorso stesso.

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