Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-12-21, n. 201206645

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-12-21, n. 201206645
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201206645
Data del deposito : 21 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05249/2012 REG.RIC.

N. 06645/2012REG.PROV.COLL.

N. 05249/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5249 del 2012, proposto da:
Pescatore Servizi alle Imprese S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. V S e G G, con domicilio eletto presso Enzo Giardiello in Roma, via V. G. Galati, n.100/C;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Avellino;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA di SALERNO SEZIONE I n. 01104/2012


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Salvatore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società appellante aveva presentato alla Prefettura di Avellino una istanza volta ad ottenere la liquidazione delle spese sostenute in relazione all’attività di prelievo, di trasporto e di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo in virtù della sua inclusione nell’elenco dei soggetti ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo, predisposto dal Prefetto ai sensi dell’art. 8 del DPR n.571/1982.

L’UTG rispondeva con atto prot. 4301 del 5.3.1912 nel senso che il corrispettivo per la custodia dei veicoli dissequestrati, fermati, rimossi o bloccati e non ritirati dall’avente diritto, pur determinato secondo le tariffe prefettizie, doveva essere corrisposto integralmente dal proprietario e/o contravventore coobbligato in solido.

Nel successivo atto n.4474 del 2.3.2012, l’UTG ribadiva che la inclusione della società nell’elenco dei soggetti cui possono essere affidati in custodia i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, non determinava la instaurazione di alcun rapporto sinallagmatico negoziale con la pubblica amministrazione e che detto rapporto obbligatorio invece si instaurava ex lege ed ex tunc tra il trasgressore e il custode.

Con ricorso notificato il 27.4.2012 e depositato in pari data, la s.r.l. Pescatore Servizi alle Imprese impugnava dinanzi al Tar Campania, Salerno, tali atti deducendo profili vari di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si costituiva la amministrazione intimata per resistere al ricorso svolgendo le proprie difese.

2. Il Tar con la sentenza impugnata riteneva fondata la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente sul rilievo che poiché la società ricorrente faceva valere il proprio diritto al pagamento, da parte del Ministero dell’Interno, dei corrispettivi relativi all’attività di custodia di veicoli sottoposti a sequestro e che di contro, per l’intimata autorità statale, tali oneri avrebbero dovuto essere direttamente corrisposti dal privato, proprietario del mezzo, nella sostanza si verteva in materia di obbligazioni, di fonte legale, connesse all’esercizio di un servizio pubblico e dunque su diritti soggettivi;
conseguentemente, in ossequio ai criteri di riparto dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004, la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. Nell’atto di appello la società Pescatore Servizi sostiene la erroneità della sentenza di primo grado in quanto a suo dire gli atti oggetto del giudizio non avrebbero natura paritetica perché implicherebbero l’esercizio di poteri autoritativi con cui l’amministrazione, nell’ambito delle prestazioni rese in un servizio pubblico quale quello di custodia giudiziaria di veicoli ha agito per rideterminare unilateralmente e imporre autoritativamente le condizioni alle quali liquidare i compensi spettanti ai custodi, nell’ottica specifica di un controllo pubblicistico della spesa, in funzione di tutela dalla finanza pubblica.

In sostanza, la controversia non riguarderebbe il mero riconoscimento del diritto soggettivo al pagamento di un corrispettivo, ma investirebbe la più ampia questione della sussistenza e della estensione del rapporto concessorio tra amministrazione e appellante.

4. La Sezione ritiene che l’appello non meriti accoglimento e che la sentenza del Tar debba essere confermata .

Nel caso di specie, trattandosi di un soggetto privato, individuato dal Prefetto sulla base della ricognizione di cui al

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