Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-12-21, n. 201206645

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-12-21, n. 201206645
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201206645
Data del deposito : 21 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05249/2012 REG.RIC.

N. 06645/2012REG.PROV.COLL.

N. 05249/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5249 del 2012, proposto da:
Pescatore Servizi alle Imprese S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. V S e G G, con domicilio eletto presso Enzo Giardiello in Roma, via V. G. Galati, n.100/C;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Avellino;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA di SALERNO SEZIONE I n. 01104/2012


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Salvatore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società appellante aveva presentato alla Prefettura di Avellino una istanza volta ad ottenere la liquidazione delle spese sostenute in relazione all’attività di prelievo, di trasporto e di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo in virtù della sua inclusione nell’elenco dei soggetti ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo, predisposto dal Prefetto ai sensi dell’art. 8 del DPR n.571/1982.

L’UTG rispondeva con atto prot. 4301 del 5.3.1912 nel senso che il corrispettivo per la custodia dei veicoli dissequestrati, fermati, rimossi o bloccati e non ritirati dall’avente diritto, pur determinato secondo le tariffe prefettizie, doveva essere corrisposto integralmente dal proprietario e/o contravventore coobbligato in solido.

Nel successivo atto n.4474 del 2.3.2012, l’UTG ribadiva che la inclusione della società nell’elenco dei soggetti cui possono essere affidati in custodia i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, non determinava la instaurazione di alcun rapporto sinallagmatico negoziale con la pubblica amministrazione e che detto rapporto obbligatorio invece si instaurava ex lege ed ex tunc tra il trasgressore e il custode.

Con ricorso notificato il 27.4.2012 e depositato in pari data, la s.r.l. Pescatore Servizi alle Imprese impugnava dinanzi al Tar Campania, Salerno, tali atti deducendo profili vari di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si costituiva la amministrazione intimata per resistere al ricorso svolgendo le proprie difese.

2. Il Tar con la sentenza impugnata riteneva fondata la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente sul rilievo che poiché la società ricorrente faceva valere il proprio diritto al pagamento, da parte del Ministero dell’Interno, dei corrispettivi relativi all’attività di custodia di veicoli sottoposti a sequestro e che di contro, per l’intimata autorità statale, tali oneri avrebbero dovuto essere direttamente corrisposti dal privato, proprietario del mezzo, nella sostanza si verteva in materia di obbligazioni, di fonte legale, connesse all’esercizio di un servizio pubblico e dunque su diritti soggettivi;
conseguentemente, in ossequio ai criteri di riparto dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004, la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. Nell’atto di appello la società Pescatore Servizi sostiene la erroneità della sentenza di primo grado in quanto a suo dire gli atti oggetto del giudizio non avrebbero natura paritetica perché implicherebbero l’esercizio di poteri autoritativi con cui l’amministrazione, nell’ambito delle prestazioni rese in un servizio pubblico quale quello di custodia giudiziaria di veicoli ha agito per rideterminare unilateralmente e imporre autoritativamente le condizioni alle quali liquidare i compensi spettanti ai custodi, nell’ottica specifica di un controllo pubblicistico della spesa, in funzione di tutela dalla finanza pubblica.

In sostanza, la controversia non riguarderebbe il mero riconoscimento del diritto soggettivo al pagamento di un corrispettivo, ma investirebbe la più ampia questione della sussistenza e della estensione del rapporto concessorio tra amministrazione e appellante.

4. La Sezione ritiene che l’appello non meriti accoglimento e che la sentenza del Tar debba essere confermata .

Nel caso di specie, trattandosi di un soggetto privato, individuato dal Prefetto sulla base della ricognizione di cui al DPR 20.7.1982 n.571 al quale può essere affidata la custodia dei veicoli a motore sottoposti a sequestro, le prestazioni rese dalla società possono qualificarsi come proprie di un servizio pubblico in quanto assoggettate ad un regime giuridico implicante obblighi tariffari e di esercizio, quest’ultimo con la necessaria osservanza da parte del soggetto privato di doveri di imparzialità, continuità, regolarità in sede gestionale, in modo tale da soddisfare in maniera diretta esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti.

Come noto il criterio del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lettera c) cod proc.amm. è nel senso che la vertenza appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, se, nell'ambito del "petitum" del ricorso, sia richiesto un sindacato sui poteri esercitati discrezionalmente dalla p.a. in seno al rapporto concessorio, precluso al giudice civile.

Il legislatore ha ritenuto infatti che confluendo nella fattispecie per lo più, poteri autoritativi e correlati interessi legittimi, e atti a natura paritetica, dai quali scaturiscono diritti e obblighi in capo a entrambe le parti, dall’inestricabile nodo che ne deriva, fosse indefettibile il ricorso alla giurisdizione esclusiva.

Tuttavia, come ha rilevato la Corte Costituzionale nella sentenza n.204 del 2004 interpretando l’articolo 103 della Carta Costituzionale, richiamata dal primo giudice e come ormai si è consolidata la giurisprudenza della Cassazione e di questo Consiglio di Stato, le controversie devolute al giudice amministrativo, anche in sede di giurisdizione esclusiva, devono pur sempre inerire all’esercizio del potere, dovendosi nelle stesse fare questione delle modalità con cui l’amministrazione ha agito in veste di autorità.

Là dove, invece, non vengano in discussione tali modalità, ma si tratti soltanto di individuare la disciplina utile per individuare il soggetto creditore-debitore secondo lo schema obbligo-pretesa, in relazione allo specifico atto di concessione e alle norme sottostanti, il giudice sarà chiamato ad una attività meramente accertativa, rientrante nell'orbita della giustizia ordinaria, ancorchè al riconoscimento del diritto patrimoniale si pervenga attraverso la rimozione delle statuizioni amministrative aventi in tale prospettiva natura e consistenza di meri atti paritetici che hanno negato la erogazione patrimoniale..

5. Nel caso in esame le pretese creditorie del privato traggono origine in tariffe che trovano il proprio presupposto normativo nella legge, essendo insufficiente il generico coinvolgimento, nella controversia, di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo.

Negli atti impugnati infatti l’amministrazione si limita a richiamare la disciplina del DPR 571 del 1982 ed in specie gli articoli 11 e 12 sostenendo che non esiste un rapporto sinallagmatico tra l’amministrazione e le depositerie mentre il rapporto obbligatorio si instaura ex lege ed ex tunc tra il trasgressore e i soggetti obbligati in solido con lo stesso e il custode “per effetto della citata disposizione” (art. 12 DPR sopracitato).

E’ evidente che non vi è esercizio di potere autoritativo e rimodulazione del rapporto concessorio, come si sostiene nell’atto di appello, ma si verte in materia di spettanza di corrispettivi dovuti da accertare anche con riferimento al soggetto erogatore, sulla base di norme e tariffe prestabilite alle quali pedissequamente si riporta la amministrazione negli atti impugnati.

In altre parole, non è nella disponibilità della Prefettura, tanto meno con atti di natura discrezionale, stabilire se il corrispettivo del servizio di custodia debba essere pagato dal proprietario del veicolo ovvero dalla stessa Prefettura o ancora da entrambi in solido (eventualmente con diritto di rivalsa in favore della Prefettura). Quale che sia la risposta da dare a questi interrogativi, si tratta di una risposta che non deriva da un atto di volontà/autorità della Prefettura (impugnabile danati al T.A.R.) bensì da un tipico processo logico-giuridico d’interpretazione del sistema normativo, il cui giudice è quello ordinario.

In tale senso è la Suprema Corte di Cassazione che in casi analoghi ha rilevato che: “ …. deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario allorché si controverta in ordine alla spettanza (e alla misura) del compenso dovuto, in base alla concessione, al custode di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (Cass. SS.UU., 26 giugno 2009, n. 15044;
cfr anche S.U. 12/05/2006, n. 10979;
C.G.A.R.S., n. 1214 del 16-9-2010)

6. In conclusione l’appello non merita accoglimento appartenendo la questione dedotta alla cognizione del giudice ordinario ove il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art.11, co.2 c.p.a. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Non vi è luogo di provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi