Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-09-05, n. 201902354

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-09-05, n. 201902354
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902354
Data del deposito : 5 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="4a19fb2c-3051-525b-bd4d-d80a8a41e0ae" href="/decisions/itcsxm5iqpuw4lrved">N. 01372/2014</a> AFFARE

Numero 02354/2019 e data 05/09/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 28 agosto 2019




NUMERO AFFARE

01372/2014

OGGETTO:

Ministero della difesa direzione generale previdenza militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -O-, avverso mancato avanzamento grado superiore.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 85205 del 26 maggio 2014 con la quale il Ministero della difesa direzione generale previdenza militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G R;


Premesso e Considerato

Con il ricorso in esame, -O-, ufficiale medico dell'esercito italiano, iscritto nel ruolo speciale del personale militare della Croce Rossa Italiana come Tenente Colonnello Medico dal 25 agosto 1998, è stato posto in valutazione nell’anno 2006 per l'avanzamento al grado superiore, quadro d'avanzamento dell'anno 2003.

Il ricorrente, in data 8 aprile 2008, è stato valutato dalla Commissione centrale del personale militare mobilitabile della CRI “NON PRESCELTO”;
giudizio approvato dal Presidente Nazionale della CRI, in data 30 maggio 2008 e dal Ministero della Difesa il 5 ottobre 2010.

Contro il giudizio negativo è insorto il militare con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deducendo eccesso di potere e violazione di legge per difetto di motivazione. Contestualmente, egli ha richiesto il riesame amministrativo in autotutela della valutazione alla competente Commissione Centrale del Personale Militare.

Il Ministero ha depositato documenti e relazione.

-O-, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione del parere.

Il ricorso è inammissibile.

L’inammissibilità rileva a cagione della mancata notifica dell’atto ad almeno uno dei militari iscritti in quadro e promossi al grado superiore. Costoro hanno assunto nella procedura de qua la qualifica di controinteressati in senso formale e sostanziale, ai quali andava pertanto notificato il presente gravame trattandosi di soggetti titolari di una posizione soggettiva sostanziale uguale e contraria a quella dell’odierno ricorrente, di tipo conservativo e oppositivo alla pretesa avanzata dall’istante.

L’art. 74 del R.D. 10 febbraio 1936, n. 484 recante “Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana” (“ratione temporis” vigente e dunque fonte normativa applicabile alla fattispecie;
oggi sostituita dal D.Lgs 66 del 2010), regola l’avanzamento a scelta (procedura che ha coinvolto l’odierno ricorrente). Tale avanzamento si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dal successivo art. 78, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto dei citati articoli 75 e 77. Esso “è concesso soltanto a quegli ufficiali che siano giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”.

La circostanza che l’avanzamento in parola avvenga “in relazione al numero dei posti vacanti” rende evidente la necessità di instaurare un regolare contraddittorio con gli altri ufficiali iscritti in quadro che, dall’eventuale accoglimento del ricorso, potrebbero subire un concreto e attuale pregiudizio.

Ferma l’inammissibilità, il ricorso s’appalesa altresì improcedibile.

L’improcedibilità rileva a cagione del fatto che la Commissione di avanzamento, sollecitata con apposita istanza dallo stesso ricorrente, si è nuovamente riunita il 19 marzo 2012 deliberando un supplemento di istruttoria teso a verificare "... l'equiparazione del trattamento economico stipendiale dell'aspirante con quello della dirigenza medica" (verbale n. 47).

Nella seduta che ha avuto luogo il 28 giugno 2013, detta Commissione, alla luce delle risultanze del supplemento di istruttoria (acquisizione di pertinente documentazione presso la competente ASL), ha confermato il giudizio di “NON PRESCELTO”.

Ebbene, tale sopravvenuto provvedimento – depositato agli atti del fascicolo - ha sostituito il precedente già impugnato regolando “ex novo” il rapporto sostanziale “inter partes” sulla base e all’esito di una rinnovata istruttoria (vedi documento acquisito presso l’amministrazione sanitaria di riferimento). Si tratta, dunque, di un atto autonomamente lesivo che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare per evitarne il consolidamento nella propria sfera giuridica.

In conclusione, il ricorso in esame è inammissibile.

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