Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-06, n. 201001934
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N. 01934/2010 REG.DEC.
N. 10617/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10617 del 2009, proposto da:
Servizi Globali S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. E P, A R, con domicilio eletto presso A R in Roma, via Isonzo, 42 Pal. A;
contro
Trenitalia Spa, rappresentato e difeso dall'avv. M A S, con domicilio eletto presso M A S in Roma, corso Vittorio Emanuele 349;
nei confronti di
Cncp - Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, rappresentato e difeso dall'avv. A D C, con domicilio eletto presso A D C in Roma, V. L. Boccherini,3 Roma;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 12411/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA MATERIALI ROTABILI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia Spa e di Cncp - Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il Cons. R G e uditi per le parti gli avvocati Perrettini, Sandulli, De Caria.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la società Servizi Globali ha impugnato il provvedimento in data 19 maggio 2009 con cui Trenitalia ha disposto la caducazione dell’aggiudicazione definitiva già disposta il precedente 9 aprile 2009, per l’affidamento dei servizi di pulizia dei materiali rotabili e degli impianti industriali, lotto 8 - Compagnia Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale, sulla scorta di una duplice motivazione: a) la sussistenza della causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. 163/2006;b) nell’ambito dei rapporti contrattuali in essere, la commissione di grave negligenza nell’esecuzione dei servizi di pulizia affidati con l’accordo quadro n. 1687 del 10 marzo 2006 relativo al lotto 11 Sicilia, che ha fatto venir meno nei confronti della società il rapporto fiduciario indispensabile ai fini dell’affidamento di nuovi appalti.
2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r Lazio ha respinto il ricorso.
3. Avverso tale decisione Servizi Globali ha proposto appello chiedendone la riforma.
Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Con riguardo alle censure concernenti le modalità di accertamento del requisito della regolarità contributiva, non si può non tener conto che attualmente il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell'art.2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 3 , comma 8, lett. b-bis) d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276.
Il che significa che lo strumento principale per ogni accertamento in tema di regolarità contributiva è ormai la predetta certificazione proveniente dai suddetti organismi, mentre la precedente normativa in materia contenuta nell'art.75 del D.P.R. n. 554 del 1999 deve considerarsi ormai superata.
Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009)
Va ancora evidenziato che nel settore previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia , debbono considerarsi "gravi" tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione (Cons. Stato, sez. V, n. 5096/2008).
Non può dunque negarsi che sussisteva il requisito della "gravità" della infrazione, senza che ci fosse necessità di alcuna particolare motivazione.
Ancora, come questo Consiglio ha già avuto modo di chiarire, deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009).
5. Le considerazioni che precedono evidenziano la palese infondatezza di tutti i motivi con i quali l’appellante contesta l’accertamento della regolarità contributiva.
In senso contrario, non può assumere rilevanza, l’invocata compensazione tra il debito contributivo verso l’INPS e i crediti vantati da Servizi Globali per avere anticipato importi per conto dell’INPS in relazione a trattamenti di integrazione salariale, in quanto, anche ad ammettere che operi automaticamente, la compensazione andrebbe a cancellare l’irregolarità contributiva verso l’INPS, ma non quella nei confronti dell’INAIL (che già da sola giustifica il provvedimento impugnato).
6. Gli altri motivi di appello, con cui si contesta l’autonomo capo motivazionale del provvedimento di esclusione relativa alla grave negligenza commessa nell’esecuzione di altri rapporti contrattuali, possono essere assorbiti, atteso che la loro eventuale fondatezza non travolgerebbe comunque il provvedimento impugnato.
7. La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.