Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-07-18, n. 202206092
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Pubblicato il 18/07/2022
N. 06092/2022REG.PROV.COLL.
N. 10893/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 10893 del 2021, proposto dalla Newo s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M G, D T, C T e A D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Circolo Legambiente Miran Hrovatin e il Comitato No Inceneritore, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dagli avvocati L C e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Itea s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Regione Puglia, in persona del Presidente
pro tempore
, della società Ossigenopuro s.r.l., non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum
:
Gioia per Natura – Ambiente &Sviluppo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, e il signor C C, rappresentati e difesi dagli avvocati C C e Filippo Colapinto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 1882 del 13 dicembre 2021, resa tra le parti, concernente la determinazione favorevole della Regione Puglia sulla compatibilità ambientale del progetto di impianto da realizzare nel Comune di Bari per il trattamento e co-incenerimento di rifiuti speciali prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti urbani.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Circolo Legambiente Miran Hrovatin, del Comitato No Inceneritore e di Itea s.p.a.;
Visto l’intervento ad opponendum della associazione Gioia per Natura – Ambiente &Sviluppo e del signor Filippo Colapinto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2022 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati M G, C T, A D F, L C, F S, Giuseppe Fabrizio Maiellaro, su delega di Francesco Paolo Bello, e Filippo Colapinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1882 del 13 dicembre 2021, sono stati riuniti:
- il ricorso (n.r.g. 1074/2018) presentato dal Comitato No Inceneritore e dal Circolo Legambiente Miran Hrovatin per l’annullamento della determinazione del dirigente del servizio autorizzazioni ambientali della regione Puglia n. 7 del 25 gennaio 2018, recante il giudizio favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto della società Newo relativo alla realizzazione, nel comune di Bari, di un impianto per il trattamento e co-incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana;
- il ricorso del Circolo Legambiente Miran Hrovatin (n.r.g. 569/2021) contro la determinazione regionale n. 124 del 31 marzo 2021 con la quale sono state ritenute non sostanziali, ai fini della VIA (valutazione di impatto ambientale), alcune ulteriori modifiche progettuali.
1.1. La sentenza n. 1882 del 2021 ha quindi accolto il primo ricorso e dichiarato improcedibile il secondo.
2. Più nel dettaglio, con istanza trasmessa il 18 marzo 2016 la società Newo ha chiesto alla regione Puglia l’avvio della procedura di VIA e di AIA (autorizzazione integrata ambientale) in ordine al progetto relativo alla realizzazione e all’esercizio del suddetto impianto di trattamento e co-incenerimento di rifiuti speciali da ubicarsi in Bari nella zona industriale del consorzio ASI. A corredo dell’istanza, la società ha prodotto la necessaria documentazione, descrivendo, in particolare, come il progetto prevedesse la realizzazione di un’installazione destinata all’attività di recupero, con le operazione R13, R12, R1 ed R5 di cui all’Allegato C della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, dei rifiuti speciali non pericolosi (codici EER 19.05.01, 19.05.99 e 19.12.12), provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani, ordinariamente destinati a discarica, e del rifiuto pericoloso prodotto dalla stessa installazione a seguito del trattamento degli effluenti gassosi (codice EER 190106).
2.1. L’attività di recupero, attraverso co-incenerimento del rifiuto, è finalizzata al recupero di materia ed energia: i) con la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica per l’utilizzo tecnico da parte di terzi;ii) la produzione di materiale vetroso utilizzabile in sostituzione di materia prima vergine nel settore edilizio (cd. perle vetrose, denominate anche Ossieco);iii) la produzione di energia elettrica.
2.2. La specifica capacità di recupero si sarebbe dunque configurata mediante un impianto di co-incenerimento, ai sensi dell’art. 237- ter , comma 1, lett. c) del d.lgs.152/2006, con funzione principale consistente nella produzione di energia e di materiali e non nella mera distruzione dei rifiuti.
2.3. Per raggiungere il predetto risultato di recupero di materia ed energia, la Newo ha proposto una innovativa tecnologia (brevettata dalla società Itea) di ossi-combustione, cosiddetta Isotherm Flamless (cioè senza fiamma) già riconosciuta quale Best Available Techniques (BAT) anche dall’Unione Europea. In concreto, il processo di ossi-combustione ISOTHERM Flamless si sviluppa in un’atmosfera di ossigeno generato a monte da una unità di produzione connessa realizzata dalla società Ossigenopuro (con istanza trasmessa del 21 marzo 2016, quest’ultima società ha chiesto alla Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i - quater ) e lett. o - bis ) del d.lgs. 152/2006, di avviare il procedimento per l’ottenimento dell’“autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico delle acque reflue meteoriche” per l’impianto connesso dedicato alla produzione di ossigeno).
2.4. Con nota del 31 marzo 2016, il Servizio VIA e VINCA (valutazione incidenza ambientale) della regione Puglia, ha richiesto ulteriori chiarimenti ed integrazioni anche con riferimento all’emissione del parere di compatibilità paesaggistica da parte del Servizio attuazione pianificazione paesaggistica. La Newo, il 5 aprile 2016, ha tuttavia evidenziato che l’area interessata dal progetto ricadeva nei territori già costruiti, ai sensi dell’art. 1.003, commi 5 e 6, delle NTA del PUTT, e che pertanto l’intervento non soggiaceva all’accertamento della compatibilità paesaggistica.
2.5. La Newo e la Ossigenopuro, con note del 2 maggio 2016 e del 4 maggio 2016, hanno poi fornito riscontri alla richiesta della Regione in ordine alla valutazione dell’impatto ambientale dell’intervento considerato nella sua interezza e quindi comprensivo dell’annesso impianto di produzione e alimentazione di ossigeno tecnico.
2.6. Con nota prot. n. 5734 del 10 maggio 2016, la regione Puglia ha comunicato l’avvio del procedimento e convocato la conferenza di servizi per il giorno 30 maggio 2016. Prima della apertura dei lavori della conferenza, sono pervenute osservazioni al progetto da parte di taluni enti interessati (Vigili del fuoco, comune di Modugno) e un nulla osta dell’Acquedotto pugliese, mentre con nota del 27 maggio 2016 il comune di Bari, Ripartizione tutela ambiente, sanità e igiene, ha chiesto ulteriori integrazioni ed approfondimenti in merito all’analisi “ di dispersione delle emissioni ” in relazione alla vicinanza di alcuni insediamenti commerciali e residenziali (questi ultimi a circa 1 Km). Con nota del 1° giugno 2016 l’Autorità di bacino della Puglia ha, per parte sua, comunicato che nell’area non vi erano vincoli idrogeologici.
2.7. La prima seduta della conferenza di servizi (il 30 maggio 2016) si è conclusa con ulteriori richieste di chiarimenti e precisazioni rispetto al progetto. Successivamente, con nota dell’11 luglio 2016 l’associazione Lega Ambiente ha presentato le proprie osservazioni al progetto. In relazione alle richieste di cui alla predetta nota del comune di Bari, la Newo ha invitato l’Arpa, quale autorità di controllo delle sorgenti emissive, a rendere disponibili i dati per l’implementazione dello studio sulle dispersioni. Con comunicazioni dell’11 agosto 2016 e del 19 settembre 2016, l’Arpa ha reso disponibili i dati e la Newo ha trasmesso il proprio elaborato tecnico.
2.8. Il Comitato VIA regionale ha poi chiesto talune integrazioni, il 15 novembre 2016, mentre il 1° dicembre 2016 la Soprintendenza di Bari ha evidenziato l’assenza di vincoli, formulando alcune osservazioni al progetto.
2.9. La società interessata, il 28 dicembre 2016, ha dato riscontro alle ulteriori richieste del comitato, ritrasmettendo anche lo studio degli impatti cumulativi.
2.10. Dopo una ulteriore fase di istruttoria, la regione Puglia ha trasmesso, con nota del 7 marzo 2017, il parere negativo di Arpa Puglia a cui ha replicato la Newo. La stessa società ha poi tenuto il 21 marzo 2017 un’audizione presso il comitato VIA, nonché provveduto al deposito di ulteriori elaborati tecnici di precisazione e chiarimento, inclusa la rendicontazione della specifica attività di ricerca e sperimentazione condotta dalla società Itea sulla medesima tipologia di rifiuti in ingresso prevista per l’impianto di Newo.
2.11. Il comitato VIA nelle date del 6 giugno 2017 e del 4 luglio 2017 ha restituito il suo parere favorevole con prescrizioni. All’esito dei pareri del Comitato, la regione Puglia ha convocato la seconda seduta della conferenza di servizi, tenuta il 10 ottobre 2017 e conclusasi con l’ulteriore richiesta di chiarimenti e precisazioni. Nel corso della stessa conferenza, il Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica della regione Puglia ha reso la propria valutazione favorevole con prescrizioni, l’Asl di Bari ha affermato la non necessità di uno studio epidemiologico, in quanto nell’area non si riscontravano particolari criticità in merito ai dati sulla popolazione, il comune di Bari ha espresso un parere favorevole ambientale con prescrizioni, il Comando dei Vigili del fuoco ha trasmesso la propria determinazione preliminare sull’impianto, il comune di Modugno ha formulato parere negativo, l’Asl di Bari - Spesal ha espresso parere favorevole con prescrizioni, l’Arpa Puglia ha confermato il proprio parere del 15 maggio 2017, integrato con le valutazioni prodotte dal Centro regionale aria del 19 luglio 2017 in cui erano rappresentate una serie di criticità.
2.12. In data 16 novembre 2017 si è tenuta la terza riunione della conferenza di servizi nel corso della quale, anche sulla base delle integrazioni e dei chiarimenti nel frattempo presentati da Newo, sono stati acquisiti il parere favorevole dell’ASI con prescrizioni, il parere di conformità urbanistica del Consorzio ASI di Bari, il parere del Ministero dei beni culturali (MIBACT), con il quale si confermava parere già espresso in precedenza, il parere dell’Arpa del 15 novembre 2017. La Newo e la Ossigenopuro hanno trasmesso le proprie controdeduzioni il 21 novembre 2017.
2.13. In data 30 novembre 2017 si è tenuta la quarta e conclusiva riunione della conferenza di servizi che ha avuto un esito favorevole al progetto. Nel corso della stessa riunione sono stati acquisiti il parere favorevole di Arpa Puglia del 30 novembre 2017, il parere del comune di Bari - Ripartizione tutela ambiente, sanità e igiene del 29 novembre 2017 e della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del 28 novembre 2017 (parere favorevole di compatibilità urbanistica), il parere del comune di Modugno del 27 novembre 2017 con cui invece si chiedevano ulteriori chiarimenti.
2.14. In particolare, il parere dell’Arpa del 30 novembre 2017 si è posto ad integrazioni dei precedenti avvisi e ha preso atto della documentazione riportata nella conferenza di servizi del 16 novembre 2017. Il nulla osta all’impianto è stato quindi rilasciato anche in relazione alla circostanza che la Newo si è impegnata a mantenere le emissioni nei limiti previsti e, mediante il Piano di Monitoraggio e Controllo, ad effettuare una costante misurazione delle emissioni derivanti dal processo di ossicombustione e dei valori di ossigeno in ingresso e in uscita.
2.15. Con successiva nota del 14 dicembre 2017, il Sindaco di Modugno ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto ed anche il Sindaco di Bari con nota del 17 dicembre 2017 ha manifestato la propria contrarietà.
2.16. Con nota del 14 dicembre 2017, la società Newo ha aderito alle ulteriori richieste emerse in sede di conferenza di servizi relativamente alle misure di mitigazione e compensazione dell’intervento ed alla predisposizione di un piano di monitoraggio e controllo (trasmesso nella stessa data).
2.17. All’esito dei lavori della conferenza dei servizi e sulla base dei pareri espressi dagli enti competenti e dell’articolata istruttoria, la Sezione autorizzazioni ambientali della regione Puglia ha emesso in data 25 gennaio 2018 la determinazione n. 7, con la quale è stato espresso il giudizio favorevole, con prescrizioni, di compatibilità ambientale per il progetto sopra descritto, ed ha rilasciato l’AIA per la realizzazione dell’impianto e la conseguente produzione di materiale vetroso (cd. perle vetrose – Ossieco, qualificate rifiuto cessato ai sensi dell’art. 184- ter del d.lgs. 152/06) e di energia elettrica, nonché per la cattura e stoccaggio di anidride carbonica per l’utilizzo tecnico da parte di terzi.
2.18. Successivamente, con note del 24 dicembre 2020 e del 4 gennaio 2021 la società Newo ha presentato istanza di riesame dell’AIA rilasciata con la suddetta determina n. 7 del 2018, per l’adeguamento alle BAT di settore. L’istanza presentata ha riguardato anche degli aggiornamenti progettuali per l’adeguamento e l’ottimizzazione del progetto.
2.19. Con determina dirigenziale n. 124 del 31 marzo 2021 il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia ha ritenuto che le modifiche progettuali proposte dalla società Newo non fossero sostanziali ai fini VIA escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali.
3. Ciò premesso, il Comitato No Inceneritore e il Circolo Legambiente Mirian Hrovatin hanno proposto ricorso al T.a.r. di Bari (n.r.g. 1074/2018) contro la determinazione regionale n. 7 del 25 gennaio 2018 e, con autonomo gravame (n.r.g.569/2021), il solo Comitato ha anche impugnato la determinazione dirigenziale n. 124 del 31 marzo 2021.
3.1. Nel ricorso del Comitato e del Circolo (originariamente un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trasposto poi in sede giurisdizionale) sono stati prospettati cinque motivi di gravame (da pag. 6 a pag. 33) incentrati:
- nel primo motivo, sull’assenza di una favorevole determinazione all’installazione dell’impianto da parte di Arpa:
- nel secondo motivo, sulla natura delle perle vetrose che secondo parte ricorrente non potevano rivestire la qualifica di rifiuti cessati;
- nel terzo motivo, sulla caratteristica dell’impianto come un inceneritore;
- nel quarto motivo, sulla compatibilità urbanistica dell’intervento previsto;
- nel quinto motivo, sulla mancata ottemperanza agli oneri di pubblicità della determina di autorizzazione.
3.2. Nel secondo ricorso, il Comitato No Inceneritore, oltre a riproporre in parte i motivi contenuti nel precedente ricorso, ha dedotto (da pag. 5 a pag. 31), talune censure essenzialmente riconducibili al fatto che le modifiche apportate dalla Newo non avrebbero comportato una riduzione dell’impatto ambientale dell’impianto. Più nel dettaglio, il Comitato ricorrente ha censurato oltre agli aspetti relativi ai pareri dell’Arpa e alla natura di rifiuto delle perle vetrose, la pericolosità della metodologia sperimentale utilizzata e la conseguente lesione del principio di precauzione.
4. Il T.a.r. di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo aver riunito i due ricorsi (n.r.g. 1074/2018 e 569/2021), ha innanzitutto respinto la richiesta di riunione degli stessi con altri quattro ricorsi proposti avverso i medesimi provvedimenti impugnati, considerando esistente un diverso assetto soggettivo delle parti ricorrenti.
4.1. Il T.a.r. ha quindi ritenuto fondato il ricorso sub n. 1074/2018, mentre ha dichiarato improcedibile il secondo mezzo di impugnazione sub n. 569/2021 sulla base delle seguenti considerazioni.
4.1.1. Il provvedimento autorizzatorio impugnato sarebbe stato, per lo stesso Tribunale, carente nella motivazione e nella istruttoria, tenuto conto che l’Amiu con nota del 5 febbraio 2018 aveva formalmente dichiarato di non “ avere in essere alcun rapporto contrattuale con la società Newo, né alcun accordo di collaborazione, né impegno che preveda il conferimento dei rifiuti biostabilizzati presso l’impianto di ossidocombustione a realizzarsi ”. Con successiva nota del 9 febbraio 2018, l’Agenzia territoriale della regione Puglia per la gestione dei rifiuti (Ager) aveva poi comunicato agli uffici regionali che: “… L’impianto per lo smaltimento rifiuti a ossi-combustione di realizzazione privata (in questione ndr.) … non è inserito nel Piano Regionale dei Rifiuti. Pertanto, l’AGER, così come nelle competenze previste dalla legge regionale (L.R. 24/2012), non destinerà a suddetto impianto alcun flusso di rifiuti urbani prodotti dagli impianti di biostabilizzazione della Puglia … ”. In sostanza, non si sarebbe tenuto conto della necessità che i rifiuti ammessi a trattamento derivassero esclusivamente, così come richiesto dal comune di Bari, dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani accolti prioritariamente dall’impianto Amiu e provenienti dallo stesso ambito comunale, nonché della necessità che i flussi dei rifiuti dovessero essere indirizzati esclusivamente presso gli impianti previsti dal piano regionale dei rifiuti (l’impianto privato di Newo non sarebbe stato espressamente indicato e previsto nel piano regionale).
4.1.2. Per il T.a.r., anche sotto il profilo urbanistico ed edilizio, il provvedimento che autorizzava l’impianto sarebbe stato viziato. Il comune di Bari aveva infatti evidenziato che le opere edilizie necessarie rientravano tra quelle di cui all’art. 32, lett. f), delle NTA al PRG in quanto riconducibili ad interventi inerenti servizi di rango urbano e/o sovracomunale. Di conseguenza sarebbe stata necessaria la variazione dello stesso strumento urbanistico generale (l’AIA rilasciata ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 avrebbe potuto portare a tale variazione solo all’esito di una valutazione del Consiglio comunale e non per il solo parere reso dal dirigente comunale ed acquisito in sede di conferenza di servizi).
4.1.3. Secondo il giudice di primo grado, l’impianto della Newo avrebbe inoltre avuto natura del tutto sperimentale non potendosi perciò considerare come definitivamente realizzabile su scala impiantistico-industriale un processo tecnologico non ancora compiutamente testato. L’impianto, infatti, essenzialmente finalizzato al recupero di rifiuti tramite l’ossidocombustizione “flameless” si proponeva di utilizzare la tecnologia Isotherm progettata dalla società Itea. Tale tecnologia sarebbe stata frutto di una campagna sperimentale condotta da quest’ultima anche nell’impianto pilota da 5 MW sito nel comune di Gioia del Colle. Ma, in questo caso, la regione Puglia avrebbe dato solo un’autorizzazione sperimentale di due anni, cosicché la tecnica di combustione dei rifiuti prospettata non sarebbe risultata ancora definitivamente comprovata. Su tali presupposti, la regione Puglia non poteva rilasciare alla Newo una AIA avente efficacia per dieci anni e non poteva autorizzare il trattamento di rifiuti per un totale di circa 117.000T/anno (ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006, l’autorizzazione alla realizzazione ed all’'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione poteva invece essere rilasciata solo per due anni, qualora fossero rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove).
4.1.4. La Newo ha chiesto l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un impianto di co-incenerimento, ex art. 237 ter , comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006, finalizzato ad una gestione dei rifiuti che permetteva il recupero, alternativo allo smaltimento in discarica, dei rifiuti speciali (recupero attraverso il processo di vetrificazione che produce la cosiddetta “perla vetrosa” e la cattura di CO2). Il materiale vetrificato rappresentava secondo la Newo un materiale inerte qualificabile come un rifiuto che ha cessato tale qualifica, cioè un “ End of Waste ”. Per il T.a.r., tuttavia, la cessazione della qualità di rifiuto, così come disciplinata dall’art. 184- ter del d.lgs. n. 152/2006, avrebbe potuto avvenire solo al ricorrere di quattro condizioni:
a) esservi stata una operazione di recupero mediante riciclaggio o altro processo analogo;
b) esistere un mercato e una domanda per il prodotto risultante dall’attività di recupero (e, pertanto, quest’ultimo deve avere un valore economico);
c) trattarsi di prodotto utilizzabile per “scopi specifici” in relazione ai quali deve essere verificata la rispondenza a specifici requisiti tecnici e standard;
d) il riutilizzo del prodotto in questione non avrebbe potuto determinare impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Il Tar evidenzia poi che il secondo comma della citata disposizione prevede che “… I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto ”. Rileva quindi che per espressa previsione normativa, in assenza di disciplina comunitaria, il Ministero dell’ambiente sarebbe stato il solo ente nazionale competente ad individuare, a integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, gli ulteriori "tipi" di materiale che potevano essere considerati come "non rifiuto", in quanto riciclabile, sulla base di un'analisi da svolgersi caso per caso. Nel caso di specie, per le “perle vetrose”, non vi sarebbero stati riferimenti normativi che specifichino le caratteristiche tecniche per la commercializzazione, né se lo stesso materiale avrebbe potuto avere un mercato.
4.1.5. Il giudice di primo grado ha poi evidenziato che anche il principio di precauzione avrebbe imposto di valutare la gravità dei rischi per la salute derivanti dalla realizzazione dell’impianto anche in assenza di una dimostrata lesività degli stessi. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha richiamato il regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. regolamento Reach) in relazione alla particolare composizione chimica delle perle vetrose, che derivano dalla combustione in sequenza casuale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per una produzione che, secondo quanto previsto in progetto, ammonterebbe a 20.000 tonnellate ad anno, con conseguente applicabilità degli obblighi sulla sicurezza chimica di cui al citato regolamento. Per lo stesso giudice, le c.d. “perle vetrose” non potevano dunque essere considerate come “rifiuto cessato”, con la conseguenza che l’impianto non poteva ritenersi destinato al recupero e classificato ai sensi dell’art. 237 ter , lett. c), del d.lgs. n.152/2006, bensì quale impianto di incenerimento.
Inoltre, il d.P.C.M. 10 agosto 2016 aveva accertato che il fabbisogno di incenerimento residuo di tutta la regione Puglia era di 80.701 tonnellate/anno. L’impianto Newo è stato invece autorizzato, pur essendo nuovo, per una capacità di ricezione di circa 117.000 tonnellate/anno, quindi in contrasto con la programmazione nazionale e regionale in materia, oltre ad essere in netta contrapposizione con i principi di gestione sostenibile delle risorse e con la normativa nazionale e regionale che incentiva la raccolta differenziata ed il riuso (e non l’incinerazione) dei materiali tanto da prevedere premialità per i Comuni più virtuosi.
4.2. Il T.a.r., avendo accolto il ricorso contro la determina n. 7 del 2018, ha poi considerato caducata automaticamente l’attività provvedimentale successiva e, in particolare, la determina della regione Puglia n. 124 del 31 marzo 2021 di non sottoposizione a VIA delle modifiche progettuali relative all’impianto.
4.2.1. Lo stesso Tribunale ha pertanto dichiarato improcedibile il secondo ricorso proposto dal Circolo Lega Ambiente, ritenendo sopravvenuto un difetto di interesse all’annullamento della medesima determina.
5. La società Newo ha impugnato la predetta sentenza.
Prima del deposito dell’atto di appello, il 23 dicembre 2021, la società ha anche chiesto di essere autorizzata al superamento del limite dimensionale del ricorso. Con decreto presidenziale n. 2319 del 24 dicembre 2021 l’autorizzazione è stata negata.
L’appello si è così articolato, nel rispetto sostanziale dei limiti dimensionali, su sette motivi di gravame (estesi da pagina 8 a pagina 36 del ricorso) di seguito sinteticamente illustrati.
5.1. Per la società appellante la sentenza sarebbe erronea in primo luogo laddove ha respinto l’istanza di riunione con altri ricorsi proposti avverso la medesima determinazione regionale n. 7 del 2018 (rubricati ai nn.rr.gg. 422, 423, 425, 1077 del 2018). La mancata riunione ha quindi avuto come conseguenza la pronuncia di cinque sentenza con motivazioni del tutto speculari e l’ulteriore effetto di dover replicare in appello cinque distinti ricorsi con aggravi economici rilevanti.
5.2. Con il secondo mezzo di gravame parte appellante evidenzia come il giudice di primo grado, sostituendosi all’Amministrazione ed esorbitando dal perimetro del sindacato di legittimità, ha svolto considerazioni di merito, anche di natura tecnica, violando di conseguenza i limiti interni ed esterni della sua giurisdizione.
5.2.1. In particolare, nella stessa decisione sono state svolte considerazioni di merito quali:
- “ in punto di stretto merito dell’iniziativa impiantistica in esame non mancano elementi di significativa perplessità che impongono di oltrepassare in modo assai netto il vincolo di insindacabilità delle scelte tecnico discrezionali dell’Amministrazione in materia ambientale – vincolo che, per quanto ampiamente invocato nelle difese dalle Amministrazioni resistenti e dalle parti controinteressate - risulta nel caso di specie inevitabilmente da superare”;
- “Il materiale inorganico, eliminato attraverso il processo di vetrificazione, viene denominato - in modo, per vero, assai immaginifico - “perla vetrosa”;
- “La composizione di detto sottoprodotto industriale dell’incinerazione dipende dalla natura della frazione incombustibile del rifiuto bruciato e potrebbe - in tesi delle società controinteressate - essere rimpiegata in utilizzi industriali e/o in edilizia in sostituzione di altri materiali”.
- “l’impianto della Newo ha natura del tutto sperimentale non potendosi certamente considerare come realizzabile su scala impiantistico industriale un processo tecnologico non ancora compiutamente testato, soprattutto per quanto riguarda il suo ipotizzabile impatto ambientale e sanitario”;
- “Sempre nel merito dell’iniziativa impiantistica in questione, … finalizzato ad una gestione dei rifiuti che, in tesi, permetterebbe il recupero, alternativo allo smaltimento in discarica, dei rifiuti speciali. Recupero inteso quale recupero di materia attraverso la produzione di materia prima vetrosa e la cattura di CO2”;
- “… apparendo per vero anomalo che, ad esempio in edilizia, si possa lecitamente preferire tale composto vetrificato di qualità e rischi noti solo in parte a soluzioni tecniche più tradizionali, di per sé salubri, sperimentate e sicure”;
- “la composizione delle perle vetrose in fase di operatività dell’impianto sarà inevitabilmente variabile in funzione della variabile composizione dei rifiuti indifferenziati trattati ”.
5.2.2. Inoltre, non solo è stata svolta una valutazione di merito sulla natura sperimentale dell’impianto e dei suoi prodotti, in evidente sostituzione degli accertamenti istruttori svolti in sede di conferenza di servizi, ma anche sulla possibile richiesta di mercato delle cosiddette perle vetrose nel campo dell’edilizia rispetto alle soluzioni tecniche più tradizionali.
5.3. Con il terzo mezzo la società appellante contesta le conclusioni della sentenza sul difetto di motivazione e di istruttoria della determina n. 17 del 2018. I documenti citati sul punto nella medesima pronuncia sono tutti postumi rispetto alla conclusione dell’istruttoria (note Amiu Puglia del 5 febbraio 2018 e Ager del 6 marzo 2018). In ogni caso, la localizzazione dell’impianto “da valutarsi favorevolmente allorquando i rifiuti alimentati al trattamento siano prodotti nell’ambito di una gestione territoriale locale e primariamente nella zona urbana di Bari” non era prescritta come una determinazione “esclusiva” di provenienza del rifiuto ma, sia il comune di Bari che il comitato VIA hanno fatto riferimento a locuzioni quali “prioritaria” e “primariamente”.
5.3.1. La società ha evidenziato che dalla determinazione impugnata (e dai documenti richiamati nella stessa e acquisiti al procedimento), si rileva pianamente che i rifiuti autorizzati sono quelli aventi codice EER 19.05.01, 19.05.99 e 19.12.12 che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani e sono qualificati, in applicazione delle disposizioni della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, come rifiuti speciali ex art. 184, comma 3 del medesimo decreto.
Pertanto, secondo l’appellante, considerato che Ager disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio nel rispetto delle indicazioni del piano regionale dei rifiuti urbani, ai sensi delle disposizioni della legge regionale n. 24/2012 (art. 9, comma 7, lett. c), sarebbe evidente che esulano da questi flussi i rifiuti speciali autorizzati con la impugnata determina.
5.3.2. La società ricorrente enfatizza che, come emerge dal rapporto rifiuti urbani dell’Ispra (edizione 2020 e 2017), le discariche utilizzate dall’Ager (quindi dalla regione Puglia), per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani da impianti TMB - a parte quelle ubicate nei comuni di Deliceto, Ugento, Manduria (non in esercizio) e Massafra, che sono identificate effettivamente nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani come impianti di piano - sono tutte gestite da soggetti privati, e, precisamente, dalla Formica Ambiente per il sito di Brindisi, dalla Bleu per il sito di Canosa di Puglia e di Minervino Murge, dalla LGH-Linea Ambiente per il sito di Grottaglie, dalla