Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-21, n. 202306111
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2023
N. 06111/2023REG.PROV.COLL.
N. 07902/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7902 del 2022, proposto da AG – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rapp.ta e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici legalmente domicilia, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Paolo Satta del Foro di Cagliari, con studio professionale a Cagliari in Via Grecale n. 6, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all’atto di costituzione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza T.A.R. Sardegna n. -OMISSIS- e non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso, è stato annullato l’“ Accertamento definitivo ” emesso da AG il 22 ottobre 2013, in qualità di “ organismo pagatore – Ufficio del contenzioso comunitario ” di Roma, mediante cui è stata disposta la « restituzione di contributi comunitari » per l’ importo di € 250.507.20, oltre interessi legali (€ 43.838), che sono stati percepiti dal ricorrente in riferimento alle campagne/annualità dal 1990 al 1995.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-del 18 novembre 2022 con la quale la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023, il Cons. Paolo Carpentieri e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in appello in esame, notificato il 17 ottobre 2022, l’AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha chiesto la riforma della sentenza n. -OMISSIS- con la quale il Tar della Sardegna, sez. II, in accoglimento del ricorso proposto dall’appellato sig. -OMISSIS-, ha annullato l’atto di “ Accertamento definitivo ” del 22 ottobre 2013 con il quale l’AG, in qualità di “ organismo pagatore – Ufficio del contenzioso comunitario ” di Roma, ha disposto la « restituzione di contributi comunitari » per l’ importo di euro 250.507.20, oltre interessi legali (per euro 43.838), percepiti dal ricorrente in riferimento alle campagne/annualità dal 1990 al 1995.
2. Ha premesso in fatto l’Agenzia appellante che la posizione debitoria del sig. -OMISSIS-emergeva all’esito di una complessa attività di indagine posta in essere dal nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Pescara (nel quadro della “ operazione set-aside ”, così denominata dal nome dal contributo previsto per l’impegno pluriennale di ritiro dei terreni seminativi dalla produzione) per il contrasto alle frodi in danno della Politica agricola comune (PAC). L’indagine aveva consentito di portare alla luce un’associazione a delinquere finalizzata all’indebita percezione di contributi erogati dall’Agenzia nel settore set-aside attraverso un meccanismo fraudolento, ideato e diretto da funzionari dell’AG, consistente nella produzione di falsi elenchi di liquidazione regionali “fuori termine” afferenti principalmente alle campagne agrarie dal 1990/1991 al 1994/1995, inoltrati negli anni compresi tra il 2003-2006 con missive regionali anch’esse false; in tale sistema i percettori, pur non avendo mai presentato alcuna domanda di aiuto per la messa a riposo dei terreni seminativi, avevano messo a disposizione la propria identità e le proprie coordinate bancarie per l’accreditamento di detti contributi (quando il pagamento non avveniva, come nel caso del ricorrente, tramite assegni circolari).
2.1. In questo contesto il sig. -OMISSIS-rientrava tra coloro ai quali l’AG, tratta in inganno da falsi elenchi di liquidazione RS (Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura, oggi ARGEA - Agenzia per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna), aveva erogato aiuti per un importo complessivo di euro 250.507,20, come emerso dalla comunicazione di notizia di reato della Guardia di finanza, Nucleo di Polizia tributaria di Pescara del 5 marzo 2008. Per tali fatti il -OMISSIS-, unitamente agli altri soggetti coinvolti, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma veniva rinviato a giudizio in data 27 settembre 2011 (procedimento penale RGNR -OMISSIS-), poi conclusosi con sentenza del Tribunale di Roma n. -OMISSIS- di proscioglimento per prescrizione del reato.
3. Sulla base dei suddetti accertamenti – ha ulteriormente riferito l’Agenzia appellante - e a fronte della citata notizia di reato, l’AG sospendeva le erogazioni degli aiuti (provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell'11 aprile 2008) e, contestualmente, avviava il procedimento per il definitivo accertamento delle irregolarità ipotizzate nella notizia di reato, acquisendo il processo verbale di contestazione, in data 8 settembre 2011, redatto dalla Guardia di finanza, Compagnia di Nuoro, nei confronti del sig. -OMISSIS-per violazione della legge n. 898 del 1986, nel quale era descritto il ruolo assunto dallo stesso nella truffa perpetrata ai danni dell’AG (mancanza di una domanda di contributi per il settore set-aside , falsità degli elenchi di liquidazione fuori termine che riportavano il nominativo del sig. -OMISSIS-, percezione e incasso degli assegni circolari). Da qui l’adozione del provvedimento impugnato prot. n. UCCU.2013.5878 del 22 ottobre 2013.
4. Il Tar della Sardegna, con la qui appellata sentenza n. 192 del 2022, ha accolto il ricorso del sig. -OMISSIS-ritenendo che il provvedimento impugnato, di definitiva restituzione delle somme, non avrebbe potuto essere legittimamente adottato prima della definizione del giudizio penale e che non fosse adeguatamente motivato a fronte dell’intervenuto proscioglimento del -OMISSIS-con la pronuncia di prescrizione del reato n. 5573/15 adottata dal Tribunale di Roma il 2 aprile 2015.
5. Con un unico, articolato motivo di appello l’AG ha censurato la sentenza appellata per “ Carenza e illogicità della motivazione per avere il Giudice amministrativo negato rilevanza alle emergenze istruttorie del procedimento penale confluite negli atti che sostengono il provvedimento amministrativo di accertamento negativo adottato da Agea. ”: sarebbe errata la tesi sostenuta dal primo giudice secondo la quale il provvedimento di accertamento dell’indebito non poteva essere adottato dopo la richiesta di rinvio a giudizio ma prima della sentenza declaratoria della prescrizione; il Tar avrebbe inoltre privato irragionevolmente di qualunque rilievo l’istruttoria amministrativa compiuta da AG grazie agli esiti delle indagini effettuate dagli inquirenti in sede penale, dalla Guardia di finanza in sede di processo verbale ex art. 17 della legge n. 689 del 1981 e dalla ARGEA, negando qualunque valore di prova anche alla sopravvenuta sentenza di condanna della Corte di conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 389 del 9 dicembre 2019 riferita, tra gli altri, anche al ricorrente, con la sola motivazione che « Trattasi di due diverse tipologie di giudizio, caratterizzate da elementi differenziati di valutazione ».
5.1. Nel motivo di appello l’Agenzia ha altresì evidenziato che la gravità degli addebiti contestati al -OMISSIS-non sarebbe stata in nessun modo smentita nella loro materialità oggettiva dall’appellato, che si è limitato ad eccepire come non si potesse provvedere al recupero prima e indipendentemente dalla sentenza di condanna in sede penale e che su di essi è poi intervenuta sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione. Se è vero – ha sostenuto l’appellante - che l’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito prescinde dall’esistenza di una pronuncia del giudice penale (cfr. art. 3 della legge n. 898 del 1986), sarebbe altrettanto innegabile che nel caso in esame le determinazioni di AG sono state sorrette da un’autonoma e completa valutazione dei fatti contestati dalla Guardia di finanza anche a mezzo del contraddittorio con il destinatario del provvedimento. Su questi aspetti si fonderebbe l'accertamento amministrativo, non occorrendo affatto attendere l’esito del giudizio penale, non potendosi per di più far discendere conseguenze favorevoli all’imputato da una sentenza di prescrizione. La pronuncia del giudice contabile sarebbe in realtà rilevante perché ribadisce il principio, completamente obliato dal