Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2016-11-18, n. 201605191
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Pubblicato il 18/11/2016
N. 05191/2016 REG.PROV.CAU.
N. 07867/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7867 del 2016, proposto da:
Eridania Sadam Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G M R (C.F. RBRGMC59D04F839Z), I V (C.F. GLVNI59C16A122P), ed A M (C.F. MZZNDR70L15D969H), con domicilio eletto presso l’avv. G M R in Roma, Foro Traiano 1/A;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso i suoi uffici domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso i suoi uffici domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 09227/2016, resa tra le parti, concernente nota Agea 26.11.2014 prot. n. agea.umu.2014.2342 e di ogni altro atto, presupposto e consequenziale quale precisato in corso di giudizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura - Agea e di Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di inammissibilità del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati A M, G M R, I V e l'avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto, sia pur alla luce della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che i dubbi sollevati dall’appellante in punto di giurisdizione siano sostenuti da pluralità di argomenti meritevoli di ponderata riflessione, avuto in particolare riguardo alla circostanza che il recupero non è conseguente ad un inadempimento dell’impresa, quanto, piuttosto, ad un orientamento interpretativo dello Stato italiano materializzatosi in un provvedimento di concessione del finanziamento, tuttavia non condiviso dalla commissione UE.
Considerato che, nelle more dell’approfondimento nell’opportuna sede di merito, sia opportuno, anche in ragione dell’ingente ammontare delle somme richieste, sospendere oltre all’efficacia della sentenza gravata, anche l’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado.