Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-09-02, n. 201304344

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-09-02, n. 201304344
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304344
Data del deposito : 2 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08711/2007 REG.RIC.

N. 04344/2013REG.PROV.COLL.

N. 08711/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso r.g.a.n. 8711/2007, proposto dalla LI LA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Pascucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Mori, in Roma, via Ludovisi, 35;



contro

la Regione Marche ed il responsabile pro tempore del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche, non costitituiti in giudizio nel presente grado;
il Comune di Camerino, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio nel presente grado;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. Marche, sezione I, n. 560/2006, resa tra le parti e concernente il risarcimento dei danni da ritardo, in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla variante di un progetto di recupero di cava.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti ed i documenti di causa.

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio, il Consigliere di Stato Bernhard Lageder ed udito, per la parte appellante, l’avvocato Giulio Pizzuti, per delega dell’avvocato Luca Pascucci.

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Camerino, in data 7 agosto 1997, trasmetteva alla Regione Marche, Servizio per la tutela ed il risanamento ambientale, il progetto della LI LA s.r.l. per il recupero ambientale – in esito all’esaurimento, alla fine dell’anno 1996, del materiale estraibile autorizzato di mc. 200.000 – della cava in località Scogli di Staffe, la cui apertura era stata, a suo tempo, autorizzata con provvedimento sindacale del 6 ottobre 1983, integrato con provvedimento del 21 gennaio 1985 e seguito da volturazione in favore della LI LA s.r.l..

2. Il successivo 27 ottobre 1997 la società provvedeva ad inviare direttamente alla regione un progetto di variante, per la riduzione del volume estraibile a mc. 78.000, al che il Comitato regionale per il territorio (C.r.t.), con atto n. 71 del 28 ottobre 1997, esprimeva parere contrario sul primo progetto e riteneva di non poter esaminare la variante riduttiva, perché non esaminata dal Servizio per la tutela ed il risanamento ambientale e non trasmessa dal comune.

3. Il progetto di variante veniva, quindi, nuovamente inviato alla Regione Marche, tramite il Comune di Camerino, in data 13 novembre 1997, ma il Servizio regionale per la tutela ed il risanamento ambientale, con nota del 26 novembre 1997, ravvisava l’impossibilità di prenderlo in considerazione, “ in quanto pervenuto dopo l’esame del progetto originario da parte del C.r.t.

4. La Giunta regionale, con deliberazione n. 1873 del 27 luglio 1998, dichiarava la compatibilità paesistico-ambientale del progetto di variante e rilasciava l’autorizzazione paesaggistica.

5. Con nota del 4 ottobre 1999 il Comune di Camerino sottoponeva alla Regione il quesito, se sull’istanza comunale del 13 novembre 1997 si fosse formato il silenzio-assenso, ai sensi della legge reg. Marche 1° dicembre 1997 n. 71 ( Norme per la disciplina delle attività estrattive ), in rapporto alla nota del 26 novembre 1999, di tenore negativo, del Servizio per la tutela ed il risanamento ambientale.

6. Indi, la LI LA s.r.l., con ricorso rubricato al r.g.n. 177/2000, adiva il T.a.r. per le Marche, impugnando le note sub 3. (con cui il Servizio regionale per la tutela ed il risanamento ambientale aveva dichiarato l’impossibilità di esaminare il progetto di variante) e sub 5. (con cui il predetto Servizio aveva escluso la formazione del silenzio assenso), deducendone l’illogicità e la contraddittorietà rispetto alla rilasciata autorizzazione paesistica regionale e chiedendo la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.

7. Accolta dal T.a.r., con ordinanza n. 145 del 25 febbraio 2000, l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, il direttore dell’ufficio tecnico del Comune di Camerino, nelle more del giudizio, considerando il parere del C.r.t. come favorevole, in quanto erano trascorsi oltre sessanta giorni dalla ricezione della domanda inoltrata dalla LI LA s.r.l., con atto dell’11 luglio 2000 autorizzava l’esecuzione dei lavori del progetto di variante della cava, per mc. 78.000 di materiale estraibile, ed imponeva precise prescrizioni di riassetto ambientale, al che la società ricorrente, con memoria depositata il 24 giugno 2006, insisteva per l’accoglimento del ricorso e, in particolare, della domanda risarcitoria, in conseguenza del ritardo con cui l’autorizzazione era stata rilasciata.

8. L’adìto T.a.r., con la sentenza in epigrafe, provvedeva come segue:

(i) dichiarava improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, la domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo, di fronte al rilascio dell’autorizzazione in corso di causa (in data 11 luglio 2000);

(ii) respingeva, invece, la domanda risarcitoria sulla base dei testuali rilievi che “ essa, nella fattispecie, è ascrivibile ad un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione, ravvisabile, però, solo in presenza di un suo comportamento quanto meno colposo: tanto non può che essere escluso, in quanto l’obbligo di rilasciare immediatamente l’autorizzazione, non appena trascorso il termine di 60 giorni, previsto dal combinato disposto dell’art. 25, XVII comma, della l.r. n. 71/1997 e dell’art. 4 della l.r. n. 37/1980, per la formazione del silenzio-assenso da parte dei competenti organi regionali sull’inviato progetto-variante di cava, non era affatto di per sé evidente, se si considera che su questo progetto, dopo l’iniziale rilievo della mancata istruttoria ed invio tramite comune, il Servizio regionale per la tutela ed il risanamento ambientale si

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