Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-27, n. 202307382

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-27, n. 202307382
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307382
Data del deposito : 27 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2023

N. 07382/2023REG.PROV.COLL.

N. 05194/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5194 del 2013, proposto da
Comune di Marciana Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Paolo Gallinelli in Roma, via Pompeo Magno, n. 7;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L C e G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Tagliamento, n. 14;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, n. 84 del 22 gennaio 2013, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, che ha spiegato anche appello incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza pubblica straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023, tenuta da remoto, il Pres. C S, nessuno presente per le parti e preso atto della richiesta dei difensori di entrambe le parti di passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza del Comune di Marciana Marina, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, ha condannato l’Amministrazione locale alla restituzione, previa rimessa in pristino, dei terreni di sua proprietà (catastalmente individuati al foglio 2 mappali 344 e 801), illecitamente occupati in forza del provvedimento del Sindaco n.1 del 14.5.1986, obbligando l’ente a formulare una proposta risarcitoria nei termini e con le modalità di cui in motivazione, ferma restando la possibilità per l’ente stesso di acquisire le aree ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R 327/2001.

2. Di tale pronuncia il Comune di Marciana Marina ha chiesto la riforma lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia sulla base di tre motivi di appello rubricati, rispettivamente, « Violazione e falsa applicazione dell’art.

5-bis, comma 7-bis, della legge n. 359 del 1992. Illogicità e contraddittorietà della motivazione», «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., dell'art. 948 c.c., dell'art. 1141 c.c.. e dell'art. 22 del D.P.R. 327 del 2001. Erronea valutazione dei dati fattuali documentati»
e «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2058 c.c. Omessa e insufficiente motivazion e».

3. Ha resistito al gravame la sig.ra -OMISSIS- deducendone l’infondatezza e chiedendone il rigetto, ha altresì spiegato appello incidentale avverso la predetta statuizione laddove, dopo aver disposto che “ l’Amministrazione, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, proponga alla ricorrente il pagamento di una somma per lo spossessamento del fondo a decorrere dal momento di scadenza del periodo di occupazione legittima, secondo il criterio di cui all’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ”, ha altresìstabilito che “ i singoli ratei dovranno essere via via rivalutati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ma senza essere incrementati anche degli interessi legali, poiché la ricorrente non ha fornito prova di un lucro cessante specifico. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il soggetto danneggiato nel valore del bene e in assenza di prova circa uno specifico lucro cessante, la liquidazione degli interessi legali in aggiunta alla rivalutazione produrrebbe l’effetto di fare conseguire al creditore più di quanto avrebbe ottenuto in assenza dell’illecita occupazione effettuata dall’Amministrazione intimata”;
“al raggiungimento dell’accordo tra le parti l’obbligazione dell’Amministrazione si convertirà in debito di valuta e pertanto, da tale momento e fino al saldo, sull’intera somma dovuta decorreranno gli interessi legali
”. Ciò in quanto in materia di responsabilità aquiliana il credito deve essere automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, con riconoscimento, sugli importi di anno in anno rivalutati, degli interessi al tasso legale;
pertanto secondo l’appellante incidentale il Comune di Marciana Marina dovrebbe essere condannata al pagamento: degli interessi su tutte le somme da essa dovute e rivalutate anno per anno, con decorrenza dal giorno del dovuto al saldo, ovvero, ove dovesse essere concluso l’accordo di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a., dalla data di stipula di tale accordo;
della rivalutazione monetaria maturata nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza del T.A.R. Toscana e fino al saldo, ovvero alla sottoscrizione dell’accordo di cui sopra;
degli interessi legali su tutte le somme stabilite dal suddetto accordo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino all’effettivo pagamento.

4. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione fissata per il 2 febbraio 2021 l’amministrazione appellante ha dedotto di aver provveduto con deliberazione consiliare n. 30 del 13 agosto 2020 all’acquisizione coattiva “sanante” dei beni ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, mentre l’appellata (ed appellante incidentale) ha rappresentato di aver impugnato quell’atto deliberativo innanzi al T.A.R. Toscana (N.G.R. 1333 del 2020), di tal che con ordinanza n. 1110 del 05 maggio 2021 la Sezione ha sospeso il giudizio in ragione, stante la natura pregiudiziale di quest’ultimo contenzioso;
sospensione confermata dalla successiva ordinanza n. 2471 del 4 aprile 2022, stante la pendenza dell’appello proposto dalla -OMISSIS- avverso la sentenza del T.A.R. per la Toscana n. 1553 del 25 novembre 2021, di rigetto del ricorso NRG. 1333 del 2020.

5. Respinto detto appello, giusta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 285, e risultando definitivamente accertata la legittimità della delibera consiliare n. 30 del 13 agosto 2020, il Comune di Marciana Marina ha ritualmente riassunto il giudizio de quo ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione della pretesa risarcitoria del soggetto privato alla luce della delibera ex art. 42 bis TUE.

6. All’approssimarsi della nuova udienza di trattazione l’amministrazione appellante ha insistito per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del soggetto privato alla coltivazione della pretesa restitutoria e risarcitoria alla luce della delibera ex art. 42 bis TUE, della quale è accertata la definitività e la legittimità.

7. All’udienza di smaltimento del 23 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Come emerge dall’esposizione in fatto con delibera consiliare n. 30 del 13 agosto 2020 il Comune di Marciana Marina ha disposto l’acquisizione al proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2021, n. 327, dei beni, in catasto terreni fol. 2, mappale n. 344 e porzione della particella 801 dell’estensione di mq. 485, di proprietà della signora -OMISSIS-, oggetto della domanda di restituzione e di risarcimento danno accolta con la sentenza del T.A.R. Toscana, sez. I, 22 gennaio 2013, n. 84, della cui impugnazione si discute.

La citata delibera consiliare è stata ritenuta legittima dalla sentenza del T.A.R. Toscana 1553 del 25 novembre 2021, conferma dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 285.

9. La sopravvenienza di tale atto nel corso del giudizio (successivamente alla stessa sentenza di primo grado) implica la convergenza sullo stesso di tutte le aspettative di tutela del privato, risarcitorie e restitutorie, con conseguente declaratoria di improcedibilità del relativo ricorso (Cons. Stato, sez. II, 20 aprile 2022, n. 2988, 12 febbraio 2020, n. 1087, nonché sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848;
sez. V, 22 maggio 2012, n. 2975;
id., 13 ottobre 2010, n. 7472 e 5 maggio 2009, n. 2801). Tale orientamento ha trovato anche conferma nei pronunciamenti della Suprema Corte avendo questa osservato che « l’emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento di acquisizione sanante, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis (qui, pacificamente, non intervenuta), "determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno » (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2017, n. 5686;
31 maggio 2016, n. 11258;
sez. II, 14 gennaio 2013, n. 705).

10. A tanto consegue, essendo mancata sulla richiesta dell’amministrazione appellante qualsiasi attività difensiva da parte dell’appellata, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nonché l’improcedibilità dell’appello principale e di quello incidentale.

La peculiarità della situazione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

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