Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-03-12, n. 202502052
Sentenza
17 aprile 2023
Sentenza breve
20 gennaio 2022
Sentenza
10 luglio 2023
Rigetto
Sentenza
12 marzo 2025
Ordinanza cautelare
28 aprile 2022
Ordinanza cautelare
8 marzo 2024
Ordinanza cautelare
13 gennaio 2023
Sentenza breve
20 gennaio 2022
Ordinanza cautelare
28 aprile 2022
Ordinanza cautelare
13 gennaio 2023
Sentenza
17 aprile 2023
Sentenza
10 luglio 2023
Ordinanza cautelare
8 marzo 2024
Rigetto
Sentenza
12 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2025
N. 02052/2025REG.PROV.COLL.
N. 01361/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2024, proposto da
ED AD, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, n. 28;
contro
ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il IU VE IU (Sezione Prima) n. 244/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione e di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Cesare Tapparo e dello Stato Massimo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 ED AD, titolare di azienda produttrice di latte fresco bovino chiedeva al Tar per il IU VE IU l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 09120219000071813000 per l’importo di € 20.309,96 e dell’intimazione di pagamento n. 09120219000041986000 di € 20.616,01 per un totale di € 40.925,97.
2. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione - Mancata allegazione della cartella di pagamento - Mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento - Violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio.
II. Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – Mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati.
III. Intervenuta prescrizione del credito di AGEA. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella.
IV. Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale - Illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere.
V. Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA. Errata quantificazione del presunto debito - Difetto carenza di motivazione.
3. All’esito dell’udienza camerale, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione, il Tar per il IU VE IU con sentenza 55/2022 ritenendo di poter definire il giudizio con forma semplificata ex art. 60 c.p.a.: (i) ha evidenziato che sussisteva la nullità, rilevabile, occorrendo, anche d’ufficio, che della cartella opposta, in quanto gli atti su cui si fonda il credito oggetto della stessa sono stati emessi sulla base di norme interne attributive del potere che i giudici europei hanno dichiarato contrarie a diritto UE; (ii) ha accolto il motivo di ricorso secondo il quale si sarebbe prescritto il credito fatto valere dall’AGEA ed oggetto della cartella notificata dall’Agenzia delle entrate, impugnata in primo grado, non essendo stati depositati in giudizio atti interruttivi della prescrizione.
4. Avverso tale decisione proponevano appello l’AGEA e l’ADER.
4.1 Con sentenza n. 8345/2022 il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar per il IU VE IU n. 55/2022 impugnata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a. sulla base del seguente principio « Qualora il ricorrente abbia dedotto l’avvenuto decorso di un termine di prescrizione, tale da comportare l’annullamento dell’atto impugnato, in sede d’esame della domanda cautelare ai sensi dell’art. 60, comma 1, il TAR non può sic et simpliciter rilevare l’assenza della documentazione ed accogliere il ricorso, ma deve disporre i necessari approfondimenti istruttori ».
5. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato appena citata, il signor AD ha riassunto il ricorso in primo grado.
6. Nel giudizio si sono costituite ADEA e ADER chiedendo il rigetto del gravame.
7. Con sentenza n. 244/2023 il Tar per il IU VE IU ha respinto il ricorso.
7.1 Il Tar ha respinto il primo motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la carenza di motivazione dell’intimazione di pagamento, per mancata allegazione della cartella cui essa fa riferimento. Il Tar ha sostenuto che la cartella indicata nell’intimazione era stata notificata al ricorrente, che era quindi pienamente in grado di comprendere la ragioni della pretesa (motivazione per relationem ).
7.2 Il Tar quindi: ha respinto il motivo con cui si sosteneva l’impossibilità di ricostruire le modalità di determinazione degli interessi; ha respinto il motivo con il quale era stata eccepita la prescrizione; ha dichiarato inammissibile il motivo che faceva valere l’illegittimità dei provvedimenti, quale deriverebbe dall’incompatibilità con il diritto UE dei criteri nazionali di ripartizione del prelievo supplementare, sancita dalla Corte di Giustizia; ha respinto il motivo con il quale si deduceva l’invalidità delle intimazioni per difetto di motivazione circa i recuperi effettuati nel corso degli anni da parte di AGEA.
8. Avverso la sentenza del Tar per il IU VE IU n. 244/2023 ha proposto appello il signor AD per i motivi che saranno più avanti esaminati.
9. AGEA e ADER si sono costituite chiedendo il rigetto dell’appello.
10. Con ordinanza n. 845/2024 la Sezione ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata invia incidentale dalla parte appellante.
11. All’udienza del 6 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente occorre rilevare che l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi e perché non si confronta con le rationes decidendi chiaramente lumeggiate dal Tar nella sua sentenza, ma ripropone liberamente la proposta defensionale di primo grado, già correttamente ritenuta non condivisibile dal primo giudice.
L’eccezione può essere accolta perché i motivi di appello sono sufficientemente specificati anche con riferimento alle statuizioni del primo giudice.
2 Il primo motivo di appello è rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 c.p.a. -Sulle nuove produzioni documentali di parte di ADER e AGEA solo in fase di riassunzione - Inammissibilità per tardività e decadenza. Nel merito; infondatezza e irrilevanza dei giudicati interni formatosi a seguito di perenzione o rigetto dei ricorsi ».
L’appellante eccepisce l’inammissibilità di tutte le nuove produzioni documentali e, in genere, ad ogni ulteriore richiesta istruttoria e introduzione nella fase in riassunzione di mezzi di prova palesemente inammissibili, a fronte delle preclusioni processuali e per effetto del dettato normativo di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a.
L’appellante sostiene che:
- si tratta di mezzi istruttori e di prova non indispensabili ovvero di documenti, per lo più afferenti a dati estrapolati dal SIAN, dal Registro nazionali debitori o dalle Banche dati digitalizzati nazionali in uso ad AGEA, preesistenti e risalenti nella loro matrice genetica e nella loro formazione ad oltre 9 anni fa e che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di produrre antecedentemente e comunque nei sei mesi circa intercorrenti tra il conferimento del mandato di recupero coattivo all’Agenzia Riscossione da parte della ragioneria di Stato e di AGEA avvenuto almeno un semestre prima della celebrazione delle prime udienze cautelari innanzi al giudice di prime cure;
- si deve dare per scontato che i provvedimenti gravati fossero stati preceduti da adeguata istruttoria: ne deriva che tali atti avrebbero dovuto essere pacificamente nella piena disponibilità di AGEA e, conseguentemente, di ADER, per lo meno dalla data di emissione del provvedimento gravato;
- le nuove produzioni violano o quantomeno compromettono il diritto di difesa;
- con riferimento al merito e al contenuto di dette produzioni occorre rilevare che un eventuale giudicato interno formatosi sui decreti di perenzione o sentenza di rigetto dei ricorsi inerenti le imputazioni di prelievo quale atto presupposto o quanto meno pregresso negli anni rispetto all’atto conseguente attuativo impugnato e contestato con il ricorso appunto, è sì suscettivo di sussumibilità nell’ambito dell’alveo della norma sostanziale di cui all’art. 2909 cc., ma esso è altresì suscettivo di rescissione anche dopo la sua formazione vuoi come giudicato formale, vuoi come giudicato sostanziale, allorquando esso per fatti sopravvenuti rispetto al momento del suo consolidamento, divenga illegittimo o incostituzionale per contrasto manifesto con il diritto unionale e/o con le norme costituzionali.
3. Il motivo è infondato.
Il caso di specie è reso peculiare dal fatto che, come ricordato in narrativa, l’originaria sentenza del Tar per il IU VE IU n. 55/2022 resa tra le parti che aveva definito il giudizio in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. è stata annullata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 8345/2022, proprio perché il Tar non aveva disposto l’acquisizione di mezzi istruttori (che poi sono stati acquisiti in primo grado a seguito della riassunzione).
Nessun pregio, nella vicenda specifica, ha il richiamo all’art. 104 c.p.a. Per questa via l’appellante finisce con il