Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-02, n. 202300034
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 02/01/2023
N. 00034/2023REG.PROV.COLL.
N. 03217/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3217 del 2022, proposto da
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa
ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati G D S, A Z e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3722/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sig. A M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 il Cons. Paolo Marotta e uditi per le parti l’avvocato Giancarlo Penzavalli, in sostituzione dell’avvocato G D S, e l'avvocato dello Stato Stefano Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso in appello, ritualmente notificato e depositato in giudizio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, adottata in forma semplificata, con la quale il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso di primo grado proposto dal Sig. A M, avente ad oggetto la domanda di annullamento (nei limiti dell’interesse del ricorrente) della procedura concorsuale indetta dalla predetta Amministrazione, con determinazione n. 341773/RU del 5 ottobre 2020, per la copertura di n. 460 posti, di varie figure professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3, di cui n. 250 per il profilo di “ assistente doganale da impiegare nel settore amministrativo/tributario ”.
1.2. L’Amministrazione appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili (di rito e di merito), che nel prosieguo del presente provvedimento saranno oggetto di specifica disamina.
2. Si è costituito in giudizio l’appellato, contestando le deduzioni di parte appellante e chiedendo conseguentemente la reiezione del gravame;l’appellato ha riproposto poi il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, non scrutinato dal giudice di primo grado, in quanto assorbito.
3. Con ordinanza di questa Sezione n. 2142/2022 è stata accolta l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in considerazione della preminenza dell’interesse pubblico all’avvio del programmato corso di formazione per i soggetti risultati vincitori della procedura concorsuale de qua .
4. Con memorie difensive le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.
5. All’udienza pubblica del 15 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6.1. Con determinazione n. 341773/RU del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 460 posti, di vari profili professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3, di cui n. 250 per il profilo di “ assistente doganale da impiegare nel settore amministrativo/tributario ” (codice concorso ADM/AMM).
L’appellato ha partecipato alla predetta procedura concorsuale e, non avendo superato la prova scritta, ha impugnato davanti al T.a.r. per il Lazio l’atto di esclusione dalla procedura concorsuale nonché l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e, a ritroso, tutti gli altri atti del concorso sino a risalire alla determinazione direttoriale del 19 agosto 2021, con cui sono state modificate (illegittimamente, secondo la prospettazione ricorsuale) le modalità di svolgimento della prova scritta.
6.2. In estrema sintesi, il giudice di primo grado, superate le eccezioni di rito, ha accolto il ricorso nel merito, ritenendo che l’oggetto e le modalità della prova scritta fossero stati modificati dalla Amministrazione irritualmente, senza l’osservanza delle modalità previste, e con l’inserimento di tre materie originariamente non previste (in particolare, con determinazione del 19 agosto 2021, l’Amministrazione ha previsto che due domande del questionario a risposta multipla fossero formulate in lingua inglese e che le due domande a risposta aperta avessero ad oggetto argomenti in tema di “ polizia giudiziaria ” e “ fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ”).
Assumendo che la nuova ripartizione delle materie tra prova scritta e prova orale (modificata dall’Amministrazione, con la determinazione direttoriale del 19 agosto 2021) trascendesse le disposizioni normative di cui all’art. 10 del decreto legge n. 44 del 2021 e, più in generale, i limiti imposti dai principi di immodificabilità del bando di concorso (c.d. autovincolo) e costituisse violazione dei principi di par condicio dei partecipanti e di tutela dell’affidamento (incidendo sull’affidamento dei candidati e sul crono-programma degli studi finalizzati al superamento delle prove concorsuali), il giudice di primo grado ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso introduttivo del giudizio, assorbendo la seconda censura prospettata dalla parte ricorrente, e ha conseguentemente disposto l’annullamento “ di tutti i provvedimenti impugnati, ovverosia dell’intera serie provvedimentale a partire della determinazione direttoriale del 19 agosto 2021 (limitatamente alla parte in cui ha incrementato il numero di materie oggetto di prova scritta) e poi sfociata nell’atto di esclusione di parte ricorrente e nell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale. Ciò fermo ed impregiudicato il potere dell’Amministrazione procedente di rideterminarsi sulla fattispecie nell’esercizio dei propri poteri di auto-tutela e nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla presente sentenza ”.
6.3. Tanto premesso, l’Amministrazione appellante ha riproposto tutte le eccezioni di rito, disattese dal giudice di primo grado, deducendo:
- Irricevibilità del ricorso di primo grado, per tardiva impugnazione della determina direttoriale del 19 agosto 2021;
- Inammissibilità del ricorso di primo grado, per omessa notifica dell’atto di gravame ad almeno un controinteressato.
6.4. Nel merito, l’Amministrazione ha contestato le conclusioni del giudice di prime cure deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 21 – quinquies della l. n. 241/1990 e s.m.i. e del principio di legittimo affidamento;infondatezza nel merito del primo motivo del ricorso di primo grado.
L’Amministrazione ha evidenziato che anche i bandi di concorso possono essere oggetto di revoca o di modifica;con riguardo alla procedura concorsuale de qua, l’Amministrazione aveva già modificato il bando di concorso , con due provvedimenti precedenti a quello oggetto del presente giudizio (che non sono stati impugnati);ha fatto rilevare che, se è vero che alle modifiche precedenti del bando si era accompagnata una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, tale questione non è stata sollevata nel presente giudizio, evidenziando che peraltro il ricorrente (odierno appellato) non avrebbe avuto interesse a coltivare una censura di questo tenore, essendosi, semmai, avvantaggiato dalla presenza di una più ridotta platea di concorrenti.
Ha fatto rilevare inoltre che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non vi sarebbe alcuna violazione della par condicio , avendo le modifiche introdotte dalla determinazione direttoriale del 19 agosto 2021 riguardato tutti i candidati.
Con riguardo alle censure relative alla dedotta violazione dell’autovincolo (di cui alla lex specialis ) e del principio di legittimo affidamento dei candidati in ordine alla stabilità del bando, ha evidenziato che il bando di concorso prevedeva originariamente lo svolgimento delle seguenti prove:
- di una prova preselettiva, comprendente anche quesiti relativi alle funzioni di polizia giudiziaria e quesiti di lingua inglese;
- di una prova scritta (comprendente un questionario a risposta multipla e un quesito o la soluzione di un caso pratico da redigere in forma sintetica);
- di una prova orale (avente ad oggetto non solo le materie oggetto della prova scritta, ma materie ulteriori (“ fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”; “ cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi ”;“ elementi di diritto penale ”;“ cenni in materia di funzioni e compiti della polizia giudiziaria ”, “ utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi ”;“ lingua inglese ”).
Con la determina direttoriale del 19 agosto 2021, l’Amministrazione procedente ha eliminato la prova preselettiva e modificando (in parte) l’oggetto e le modalità di svolgimento della prova scritta, che risultava configurata come segue:
a) Un questionario composto da 10 domande a risposta multipla, delle quali due in lingua inglese, con tre opzioni di risposta di cui una sola corretta, su tutte o alcune delle seguenti materie: elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo, elementi di diritto tributario, diritto civile (limitatamente alla disciplina contenuta nel Libro IV – delle obbligazioni – del codice civile), elementi di diritto dell’Unione europea e internazionale, principi di organizzazione e gestione aziendale, principi di contabilità aziendale;
b) Due quesiti a risposta aperta, di cui uno in materia di “ polizia giudiziaria ” e uno concernente “ fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ”.
L’Amministrazione ha quindi evidenziato che sostanzialmente la struttura della prova scritta sia rimasta la stessa e che le tre materie ulteriori (“ polizia giudiziaria ”;“ fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ”;“ lingua inglese ”) erano già previste nella formulazione originaria del bando, nell’ambito della prova preselettiva e della prova orale.
Si sarebbe trattato quindi di modifiche di lieve entità, concernenti materie già previste per la prova preselettiva (poi eliminata) e per la prova orale.
Ha fatto rilevare che anche le (limitate) modifiche introdotte dalla determinazione direttoriale non avrebbero inciso realmente sull’affidamento dei candidati, atteso che tra la determinazione direttoriale del 19 agosto 2021 e lo svolgimento della prova scritta sono intercorsi due mesi, con la conseguenza che i candidati hanno avuto la possibilità di modulare l’oggetto dello studio in relazione alle modifiche apportate alla prova scritta.
6.5. Con un secondo ordine di censure, l’Amministrazione appellante ha dedotto: violazione di legge, erroneità, irragionevolezza della sentenza nella parte in cui sostiene che la nuova ripartizione delle materie tra prova scritta e orale trascende i vincoli introdotti dall’art. 10 del decreto legge n. 44 del 2021;violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del decreto legge dell’1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;infondatezza nel merito del primo motivo del ricorso di primo grado.
In estrema sintesi, in merito alla reale portata innovativa dell’articolo 10 del d.l. n. 44/2021, l’appellante ha sostenuto che sia errata l’interpretazione che il TAR ha dato della predetta norma (il TAR ha ritenuto che, sulla scorta di tale norma, l’Agenzia delle Dogante e dei Monopoli “ avrebbe potuto stabilire unilateralmente soltanto alcune modalità di svolgimento della prova scritta, id est aspetti organizzativi e logistici (quali quelli indicati nell’art. 10 del decreto Legge n. 44 del 2021) ”.
Di contro, l’Amministrazione appellante ha evidenziato che la norma in questione, dettata nel periodo emergenziale in relazione alla diffusione della epidemia da Coronavirus – 19, attribuiva alle Amministrazioni pubbliche eccezionali poteri e facoltà, in ordine alla rimodulazione delle prove delle procedure concorsuali, anche in deroga alla disciplina di cui al d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
In particolare, l’art. 10, comma 3, del d.l. n. 44/2021 prevedeva per il reclutamento del personale non dirigenziale “ l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale ”.
La norma in questione legittimava, dunque, le Amministrazioni pubbliche ad intervenire sulle procedure in corso, prevedendo (per i concorsi finalizzati all’assunzione di personale non dirigenziale) una sola prova scritta e riconoscendo alle Amministrazioni anche la facoltà di non procedere allo svolgimento della prova orale.
Sulla scorta della predetta previsione normativa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta con un intervento minimale (dettato dalla emergenza epidemiologica in atto), senza modificare il “paniere” complessivo delle materie indicate sin dal bando originario.
6.6. Con un altro motivo, l’Amministrazione appellante ha dedotto: violazione di legge, erroneità, irragionevolezza della sentenza nella parte in cui individua solo nei commi 3 bis e 4 dell’art. 8 del bando di concorso la fonte di disciplina della prova scritta del concorso.
Nell’interpretazione della lex specialis , il TAR sarebbe incorso in due gravi errori, ritenendo, da un lato, che le norme di riferimento per la disciplina della prova scritta adottate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fossero rinvenibili esclusivamente nei commi 3 - bis e 4 dell’art. 8 del bando di concorso, e, dall’altro lato, facendo discendere effetti distorti dalla interpretazione di tali commi, applicati in combinato disposto con le norme di cui all’art. 10 del d.l. n. 44/2021.
In buona sostanza, la parte appellante ha evidenziato che la normativa emergenziale aveva consentito alle Amministrazioni, fino al permanere dello stato di emergenza, di rivedere, anche in deroga alla disciplina del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, le “modalità di svolgimento delle prove selettive dei concorsi pubblici” già banditi e per i quali non era stata svolta alcuna attività. All’interno di tale contesto legislativo si iscriverebbero, quindi del tutto legittimamente, sia la determinazione n. 108345/RU 13 aprile 2021, con la quale l’Amministrazione ha disposto la rettifica del bando di concorso e la riapertura dei termini, sia la successiva determinazione n. 308282/RU del 19 agosto 2021, con la quale (due mesi prima dello svolgimento delle prove concorsuali) sono state rese note le nuove modalità svolgimento dell’unica prova scritta, in sostituzione delle due originariamente previste dal bando di concorso (prova preselettiva;prova scritta).
La riduzione del numero delle prove scritte da due ad una avrebbe inciso sulla scelta dell’Amministrazione di individuare le materie dell’unica prova scritta, attingendo anche alle materie previste per la prova preselettiva e per quella orale;tale scelta avrebbe consentito di verificare la conoscenza da parte dei candidati in materie essenziali per l’esercizio delle funzioni connesse ai posti da ricoprire (quali “ i fini, l’organizzazione e le funzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ”;“ le funzioni di polizia giudiziaria ”).
6.7. In subordine, l’appellante ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c.
Ha evidenziato che il TAR ha disposto l’annullamento in toto di tutti gli atti impugnati, affermando che dall’accoglimento del ricorso sarebbe derivato il “ conseguente annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, ovverosia dell’intera serie provvedimentale a partire della determinazione direttoriale del 19 agosto 2021 (limitatamente alla parte in cui ha incrementato il numero di materie oggetto di prova scritta) e poi sfociata nell’atto di esclusione di parte ricorrente e nell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale ”.
La pronuncia impugnata sarebbe andata oltre quanto chiesto dal ricorrente in primo grado. Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente (odierno appellato) aveva impugnato gli atti “ per quanto di stretto interesse dell'odierno ricorrente ” (pag. 2 del ricorso);il ricorrente in primo grado aveva impugnato la comunicazione dell’esito della prova scritta e del relativo verbale recante il non superamento della stessa nonché l’elenco degli ammessi alla prova orale “ laddove non reca il nominativo del ricorrente ” medesimo.
A supporto della sua tesi, l’Amministrazione appellante ha richiamato anche la formulazione letterale della istanza cautelare nel ricorso di primo grado, evidenziando che essa era finalizzata alla ammissione con riserva alla prova orale ovvero alla ripetizione della prova scritta.
Il giudice di primo grado avrebbe errato nell’annullare in toto , nei confronti di tutti i candidati, gli atti della procedura concorsuale, pronunciandosi ultra petitum .
6.8. Nella memoria di costituzione, l’appellato ha riproposto (per l’ipotesi di accoglimento dell’appello proposto dalla Amministrazione) il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, non scrutinato dal giudice di primo grado, in quanto assorbito.
Con il predetto motivo, il ricorrente aveva dedotto: violazione dell’art. 97 della Cost. e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990;eccesso di potere, per difetto di motivazione.
In particolare, la parte ricorrente aveva evidenziato che le due domande a risposta aperta somministrate in sede di prova scritta sollecitassero il candidato ad una attività meramente descrittiva, (con riguardo all’attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di lotta alla contraffazione e ai compiti di polizia giudiziaria e tributaria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), mentre il criterio della “ capacità di analisi e di eventuale soluzione di problemi non richiedenti valutazioni discrezionali ”, in relazione al quale l'Amministrazione aveva previsto il punteggio massimo di 2 punti, era finalizzato a saggiare, oltre alla capacità di analisi, anche la capacità di risoluzione dei problemi (c.d. “ problem solving ”). Dunque l’oggetto dei quesiti non sarebbe stato coerente con i criteri di valutazione predeterminati dalla stessa Amministrazione.
Sulla base di queste premesse, l’appellato ha sostenuto che non sarebbe comprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella valutazione della prova scritta.
7. Le eccezioni di rito sollevate dalla Amministrazione appellante sono da respingere.
7.1. Con riguardo alla eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, per tardività, risulta evidente che la lesione della posizione giuridica della parte ricorrente si è concretizzata non al momento della adozione della determinazione direttoriale del 19 agosto 2021, ma nel momento della mancata ammissione del ricorrente alla prova orale, in relazione al mancato superamento della prova scritta;ne consegue che l’immediata impugnazione della determinazione direttoriale del 19 agosto 2021 (ossia, prima dell’esito della prova scritta) sarebbe stata (con ogni probabilità) dichiarata inammissibile, per difetto di interesse.
7.2. Con riguardo alla eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, per mancata notifica ad almeno un controinteressato, il Collegio fa rilevare che la parte ricorrente ha lamentato in primo grado il mancato superamento della prova scritta, ai fini della ammissione alla prova orale;in mancanza della formazione della graduatoria concorsuale (al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio), non erano dunque individuabili dei controinteressati in senso tecnico.
7.3. Sempre in via preliminare, l’appellato ha documentato la successiva proposizione di autonomo ricorso davanti al T.a.r., avente ad oggetto la domanda di annullamento della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito, la cui la mancata impugnativa avrebbe potuto incidere sulla procedibilità del ricorso di primo grado (nell’ambito del presente giudizio).
7.4. Nel merito, l’appello è fondato.
7.5. Occorre premettere che l’art. 10 del d.l. 1° aprile 2021 n. 44, nel testo di cui alla legge di conversione del 28 maggio 2021 n. 76, per la parte di interesse, prevedeva:
“ 1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
1- bis…..2…..
3. Fino al 31 dicembre 2022, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a)…. ”.
Con determinazione direttoriale del 19 agosto 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, richiamando l’art. 10 del d.l. n. 44/2021, nel testo di cui alla legge di conversione, ha eliminato la prova preselettiva (avvantaggiando indistintamente tutti i candidati) e ha in parte modificato l’oggetto e le modalità di svolgimento della prova scritta.
In particolare, l’Amministrazione ha inserito nella prova scritta anche delle materie già previste per la prova preselettiva (“ lingua inglese ”;“ funzioni di polizia giudiziaria ”) o per la prova orale (“ fini istituzionali, ordinamento e funzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ”).
7.6. Tanto premesso, anzitutto, non è ravvisabile negli atti impugnati una violazione della par condicio , in quanto la modifica della disciplina di concorso ha riguardato indistintamente tutti i candidati;ne consegue che nessuno dei candidati risulta essere stato penalizzato rispetto agli altri dalle modifiche apportate dalla lex specialis ;il fatto che l’Amministrazione non abbia ritenuto di riaprire i termini per la partecipazione al bando ha anzi favorito i candidati, come l’odierno appellato, che hanno dovuto competere con una platea più ristretta di concorrenti.
In secondo luogo, tenendo conto del fatto che l’intervento effettuato dalla Amministrazione ha il suo fondamento in norme di rango primario e che le materie ulteriori inserite (per effetto della modifica del bando) nell’unica prova scritta erano già previste con riguardo alla preselezione e alla prova orale, il Collegio ritiene che le modifiche introdotte non abbiano inciso significativamente sull’affidamento dei candidati rispetto alle previsioni originarie del bando.
A tale riguardo, non può essere condivisa la tesi fatta propria dal giudice di prime cure, secondo la quale le innovazioni introdotte dal legislatore avrebbero riguardato in via esclusiva aspetti logistici e organizzativi delle procedure concorsuali (in relazione alla emergenza epidemiologica in atto).
L’art. 10 del d.l. n. 44/2021 autorizzava infatti le Amministrazioni pubbliche a derogare, ai fini dell’accesso al pubblico impiego, anche alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487.
In particolare, nel caso di specie la previsione di una sola prova scritta per il reclutamento del personale non dirigenziale (con conseguente eliminazione della prova preselettiva) non poteva non comportare un riassetto complessivo della disciplina delle prove concorsuali.
Oltre a ciò, tenendo conto della marginalità delle modifiche apportate in maniera indifferenziata per tutti i candidati e del fatto che la modifica delle modalità di espletamento della prova scritta è stata disposta due mesi prima del suo effettivo svolgimento, appare ragionevole ritenere che i candidati abbiano avuto il tempo di impostare lo studio in relazione alle modifiche apportate, senza subire alcun reale pregiudizio.
Si trattava, a ben vedere, di materie già previste dal bando di concorso sia pure con riguardo a prove differenti;l’eliminazione della prova preselettiva ha comportato necessariamente una rimodulazione della prova scritta, attraverso l’inserimento di materie che erano originariamente previste per l’espletamento della prova preselettiva.
Anche con riguardo poi all’inserimento nella prova scritta anche di alcune materie oggetto della prova orale (“ fini istituzionali, ordinamento e funzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ”) non si ravvisa uno stravolgimento del bando di concorso, trattandosi di materie (peraltro, di importanza fondamentale in relazione ai posti messi a concorso) l’accertamento della cui conoscenza era già prevista dal bando di concorso.
7.7. Nono sono invece da condividere le censure riproposte dalla parte appellata e dichiarate assorbite dal giudice di primo grado.
L’oggetto dei due quesiti a risposta aperta non è inconferente rispetto al criterio della “ capacità di analisi e di eventuale soluzione di problemi non richiedenti valutazioni discrezionali ”.
Il fatto che i quesiti somministrati richiedessero ai candidati più capacità di natura descrittiva, che di risoluzione dei problemi, non è incompatibile con la formulazione del predetto criterio, atteso che la capacità di risoluzione dei problemi non richiedenti valutazioni discrezionali è prospettata in forma “ eventuale ”.
La sentenza del Tar Veneto citata dalla parte appellata (Tar Veneto, Sez. I^, 21 luglio 2022 n. 1212) si rivela inconferente, in quanto si riferisce al diverso caso in cui la Commissione di concorso, disattendendo le prescrizioni del bando di concorso, aveva deciso di somministrare ai candidati un test con quesiti a risposta multipla, in luogo della prova scritta prevista dal bando;nel caso di specie, l’espletamento della prova scritta è stato preceduto da una modifica del bando;detta modifica è stata disposta dalla Amministrazione per ragioni di semplificazione e di accelerazione nello svolgimento delle prove concorsuali (in relazione a all’emergenza epidemiologica da Covid – 19), sulla base della previsione di norme di rango primario (articolo 10 del d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76).
8. In conclusione, il ricorso in appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
9. La novità della questione dedotta in giudizio giustifica nondimeno la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.