Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-01-05, n. 201100023

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-01-05, n. 201100023
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100023
Data del deposito : 5 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02178/2010 REG.RIC.

N. 00023/2011 REG.SEN.

N. 02178/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2010, proposto dai:
Sigg. M P C e G G, rappresentati e difesi dall'avv. F R, con domicilio eletto presso lo studio legale di detto difensore, in Roma, via Lutezia n. 8;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata per legge presso la sede degli uffici di detta Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti di

Sig. P O, rappresentato e difeso dall'avv. Edmondo Tomaselli, con domicilio eletto presso lo studio legale di detto difensore in Roma, via Piemonte, n. 39/A;
Sig. C V, non costituito in giudizio;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1664 del 19 marzo 2009;


Visti il ricorso in revocazione ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del sig. P O;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Cons. G R e uditi per le parti gli avvocati Antonio Campagnola, su delega di F R, nonché l’avvocato dello Stato Amedeo Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – I sigg. M P C e G G, dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno chiesto la revocazione della decisione di questo Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1664 del 19 marzo 2009 con la quale è stato respinto l’appello proposto dagli stessi ricorrenti per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 3061 del 2001.

Essi sostengono che detta sentenza sarebbe affetta da errore di fatto, ex art. 395, n. 4, del codice di procedura civile, “…risultante dai documenti della causa e senza che questo costituisse un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare…” , che emergerebbe da una semplice lettura del testo della sentenza stessa, tenuto conto che “…la svista…” sarebbe consistita nell’omessa valutazione di atti e documenti processuali, quali “…la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 1998, depositata in udienza…” che “…i giudici del Consiglio di Stato…” non avrebbero “…in alcun modo preso in esame, con conseguente omissione di pronunzia...” .

Proseguono affermando che, diversamente, tenendo conto dei principi di diritto contenuti in detta sentenza (non esaminata), applicabili alla fattispecie decisa con la revocanda decisione, l’appello respinto sarebbe stato, invece, accolto, con

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