Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-15, n. 202302727

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-15, n. 202302727
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302727
Data del deposito : 15 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2023

N. 02727/2023REG.PROV.COLL.

N. 06449/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6449 del 2021, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Buscemi e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia



contro

Università degli Studi della Campania “ L V ”, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, -OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania “ L V ”;

Viste le istanze delle parti di passaggio della causa in decisione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Considerato:

- che con l’appello indicato in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, -OMISSIS-, chiedendone la riforma;

- che la sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento dell’Università degli Studi della Campania “ L V ” del -OMISSIS-, recante annullamento della carriera universitaria del sig. -OMISSIS-relativa alla sua iscrizione al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche, nonché per l’annullamento degli atti presupposti e connessi, compresa la nota di sospensione del ricorrente dalla seduta di laurea del -OMISSIS-;

- che il provvedimento di annullamento impugnato dal ricorrente è motivato con la circostanza che il sig. -OMISSIS-aveva presentato la domanda di immatricolazione al corso di laurea magistrale dichiarando di essere in possesso del titolo di studio (laurea di primo livello in Scienze Politiche) conseguito nel 2010 presso l’ISSEA SA di Agno (Lugano) e che, però, è emerso successivamente come detto titolo di studio non fosse idoneo e come l’Istituto svizzero non fosse mai stato inserito tra quelli riconosciuti ed accreditati;

- che nel respingere il ricorso il T.A.R. ha richiamato l’art. 6, comma 2, del d.m. n. 270/2004, in base al quale per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre possedere la laurea triennale o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, evidenziando come il titolo posseduto dal ricorrente non fosse tale;

- che il primo giudice ha disatteso, altresì, la doglianza di violazione del termine di diciotto mesi ex art. 21- nonies della l. n. 241/1990, formulata dal ricorrente per essere l’Università intervenuta a circa tre anni di distanza dalla sua immatricolazione, in virtù dell’inapplicabilità di tale disposizione, non vertendosi in una fattispecie di provvedimento autorizzatorio o attributivo di vantaggi economici. La sentenza ha richiamato sul punto il risalente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l’inesistenza del titolo di studio, in quanto rilasciato da un Istituto privo di riconoscimento legale, produce ipso iure la caducazione automatica dell’immatricolazione, che va perciò considerata nulla;

- che per quanto riguarda, infine, la doglianza di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 148/2002 (di ratifica della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea), il T.A.R. ha rilevato come l’Ateneo, proprio in applicazione delle competenze attribuitegli dal citato art. 2, abbia provveduto a verificare l’idoneità del titolo di studio elvetico ai fini della legittima immatricolazione dello studente al corso di laurea magistrale in discorso. In esito a detta verifica, l’Ateneo ha ricevuto dall’organismo di certificazione svizzero l’elenco degli Istituti di istruzione elvetici riconosciuti e accreditati, tra cui non figura l’ISSEA SA; ha ricevuto altresì notizie (di fonte giornalistica) concernenti la pendenza di procedimenti giudiziari aventi a oggetto l’accreditamento dell’ISSEA SA e l’utilizzo da parte di tale Istituto della denominazione “Università”;

- che nel gravame l’appellante contesta le motivazioni e le conclusioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:

I) erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art.21- nonies della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione del principio dell’affidamento e ingiustizia manifesta;

II) violazione e/o

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