Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-01, n. 201804734

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-01, n. 201804734
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804734
Data del deposito : 1 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2018

N. 04734/2018REG.PROV.COLL.

N. 01093/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immobiliare Mosele Tre S.a.s. di Mosele Giovanna &
C., con sede in Villorba (TV), in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti F C, A M e A M, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alberico II n. 35, per mandato a margine dell’appello e dei motivi aggiunti all’appello;

contro

Comune di Conegliano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti B B e L M, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5, per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;
Regione Veneto, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione 1^, n. 4168 del 7 dicembre 2005, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 2223/2003, integrato con motivi aggiunti, proposto per l’annullamento della variante generale al P.R.G. di Conegliano e relativi atti di adozione e approvazione (impugnati con il ricorso) e della nota comunale recante diniego di parere preliminare su intervento edilizio (impugnata con i motivi aggiunti), nonché per il risarcimento del danno come richiesto con i motivi aggiunti all’appello


Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. L S e uditi l’avv. F C per l’appellante Immobiliare Mosele Tre S.a.s. di Mosele Giovanna &
C. e l’avv. L M per l’appellato Comune di Conegliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) La società Immobiliare Mosele Tre S.a.s. di Mosele Giovanna &
C., con sede in Villorba (TV), proprietaria di un compendio immobiliare dell’estensione di circa 13.300 metri quadri in località “ Monticella ” del Comune di Conegliano, con ricorso in primo grado n.r. 2223/2003 ha impugnato gli atti di adozione e approvazione della variante generale al piano regolatore generale comunale, nella parte in cui al suddetto compendio (e ad altre porzioni immobiliari minori con il medesimo comprese in unico comparto) è stata attribuita in parte (mq. 2.300) destinazione urbanistica C1.3 di completamento, con indice territoriale pari a 1,1 mc/mq, in parte (mq. 2.430), PU (servizi pubblici, con recupero della relativa volumetria sull’area edificabile in via di perequazione urbanistica), in parte (mq. 8.600) C2.1 di mantenimento e filtro con valore paesistico.

L’interessata, contestando le previsioni suddette, ha dedotto tre ordini di censure, di seguito sintetizzate:

1) Illogicità, ingiustizia e sviamento. Violazione dell’art. 42 della Costituzione

In relazione alla previsione della cessione della porzione classificata come PU in quanto riferita a zona C1.3 di completamento, potendo il meccanismo perequativo riferirsi solo alle zone C2.5 (di trasformazione o di espansione), nelle quali è necessario reperire nuovi standard , e non essendo quindi logica e comprensibile tale classificazione, né precisato se la cessione debba avvenire a titolo gratuito, e comunque non potendosi ritenere che il recupero della volumetria compensi il sacrificio dei proprietari.

2) Illogicità e sviamento. Violazione egli artt. 18 e 62 della l.r. 27 giugno 1995, n. 61

Il compendio immobiliare costituito dai suoli tipizzati come C1.3 e PU appartiene alla sola società ricorrente, e quindi è illogica la previsione che esso sia assoggettato a comparto edificatorio.

3) Illogicità e difetto di presupposti, quanto alla classificazione C2.1 di mantenimento e filtro con valore paesistico .

E’ altresì illogica la destinazione dell’altra porzione del compendio a zona C2.1 di mantenimento e filtro con valore paesistico -in quanto orientata, secondo le controdeduzioni comunali alle osservazioni dell’interessata, alla tutela di “ Villa Lippomano ”-, poiché tra tale immobile, assoggettato a vincolo e sito nel territorio confinante del Comune di San Vendemiano, e l’area si interpongono altri suoli su cui insistono diversi edifici.

Con motivi aggiunti al ricorso, la società Immobiliare Mosele Tre S.a.s. ha impugnato la nota dirigenziale comunale in data 19 luglio 2004, recante diniego di formulazione di parere preliminare in ordine ad un progetto di edificazione presentato, deducendo, in sintesi, le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 22 del regolamento edilizio. Illogicità

Quanto all’asserita esigenza della presentazione della richiesta anche da parte di terzi, proprietari di piccole porzioni del comparto (proprietario della particella n. 371 e Agenzia del demanio), si rileva che nella specie non si tratta della presentazione ai fini dell’approvazione del progetto edilizio, sebbene della formulazione di mero parere preventivo concernente la conformità urbanistica dell’intervento e il rispetto dei parametri di P.R.G.

2) Violazione degli artt. 22 e 15 del regolamento edilizio. Illogicità .

L’allegata carenza di documentazione è pretestuosa e insussistente, essendo prevista solo la presentazione dei documenti “ più significativi ”, necessari per “ una compiuta descrizione dell’intervento da realizzare ”, nella specie prodotti in allegato all’istanza.

3) Violazione degli artt. 131 e ss. del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Illogicità e sviamento .

In relazione all’allegata esigenza di un parere della commissione edilizia in composizione integrata e alle caratteristiche del progetto presentato, in quanto non definitivo.

4) Difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità derivata .

In ordine alla rilevata carenza della presentazione di una bozza preliminare di convenzione e del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, evidentemente relativi alla prevista cessione della porzione di compendio classificata come PU, oggetto d’impugnazione con il ricorso principale, e al suo riferimento a opere di urbanizzazione “ in eccedenza agli standard di legge ”.

Costituitosi in giudizio il Comune di Conegliano ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per omessa intimazione ai controinteressati (da individuare nel proprietario della particella n. 371 e nell’Agenzia del demanio), nonché per carenza d’interesse, poiché dall’annullamento delle previsioni urbanistiche non conseguirebbe una maggior edificabilità, sebbene la sola reviviscenza della precedente destinazione urbanistica a zona agricola, nonché l’infondatezza dell’impugnazione e dei motivi aggiunti.

2.) Con sentenza n. 4168 del 7 dicembre 2005 il T.A.R. per il Veneto ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, prescindendo, in funzione della loro infondatezza, dall’esame delle eccezioni pregiudiziali spiegate dal Comune di Conegliano.

2.1) Il giudice amministrativo veneto ha anzitutto premesso che:

- “… la zona Pu (perequazione urbanistica) vale a identificare aree nelle quali a compenso della cessione (all’evidenza, gratuita) di spazi per servizi diversi o del vincolo ad uso pubblico imposto sugli stessi dall’Amministrazione ”, è salvaguardata la relativa potenzialità edificatoria che “… viene sommata a quella spettante per altre aree finitime ”, laddove è ben chiara la differenza rispetto alle zone F perché “… queste sono, di norma, prive di capacità edificatoria (ovvero la possiedono in quantità limitata e vincolata alla realizzazione di realità di pubblica utilità riservate all’Ente e solo in casi limitati, ed espressamente previsti, realizzabile da privati) ”;

- il meccanismo perequativo “… comporta quasi necessariamente la creazione di comparti, volti sia a coordinare l’edificazione, sia a regolare i rapporti tra i diversi titolari dei fondi interessati che utilizzano la capacità edificatoria del comparto (dato che la stessa appartiene, appunto, all’ambito individuato dal P.R.G. ed al singolo proprietario dei diversi fondi solo pro quota)

2.2) Di seguito e in relazione al primo motivo del ricorso, il T.A.R. ha rilevato che “… l’affermazione della ricorrente secondo cui solo nelle zone C2.5 sarebbe ammissibile la perequazione urbanistica deriva, probabilmente, da una lettura parziale delle norme: infatti l’art. 6 delle N.T.A., dopo aver stabilito - come regola generale - che ‘gli ambiti di perequazione urbanistica riguardano aree con caratteristiche omogenee’, precisa che ‘gli ambiti soggetti a perequazione urbanistica corrispondono, di norma, alle aree di trasformazione’, non escludendo, quindi, che altre aree, purché con caratteristiche omogenee, possono essere disciplinate in tal modo ”.

2.3) In relazione al secondo motivo di ricorso, ne è stata scrutinata l’infondatezza “… in fatto prima ancora che in diritto ” perché “… come risulta dalla documentazione in atti, il comparto identificato dalla variante comprende, oltre ai terreni di proprietà della ricorrente, anche un mappale di proprietà di terzi ed una piccola porzione demaniale. Ciò basta a giustificare l’utilizzo di tale strumento che serve, in particolare, a disciplinare i rapporti tra gli interessati quanto all’utilizzo della cubatura spettante a ciascuno, la corretta distribuzione dell’edificato all’interno del comparto stesso e l’unitarietà della progettazione ”.

2.4) Quanto al terzo motivo, concernente la destinazione di una porzione del compendio immobiliare a zona C.

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