Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-21, n. 202205089

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-21, n. 202205089
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205089
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2022

N. 05089/2022REG.PROV.COLL.

N. 00979/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 979 del 2022, proposto da Fondazione Enpam - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2022 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso proposto dal dott. -OMISSIS- per l’annullamento della nota in data 19 maggio 2021 del Direttore Generale ENPAM che ha negato la sussistenza degli obblighi di pubblicazione richiesti dal ricorrente.

Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato l’ENPAM ha impugnato l’indicata sentenza.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il ricorrente in primo grado.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 26 maggio 2022.

2. La questione dedotta all’esame del Collegio concerne l’applicazione della disciplina del c.d. accesso civico agli enti di previdenza privatizzati (e, segnatamente, all’appellante)

Il T.A.R., argomentando dalla giurisprudenza che ha distinto fra privatizzazioni in senso formale e in senso sostanziale, e rilevando come gli enti previdenziali “ pur dopo l’avvenuta privatizzazione (in chiava eminentemente formale, si ripete) sono comunque sottoposti alla vigilanza dei Ministeri del lavoro e dell’economia nonché dei Ministeri ratione materiae rispettivamente competenti ”, ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, in quanto “ persistono chiari indici di matrice pubblica in senso sostanziale del soggetto in questa sede intimato, sì da ritenerlo ancora sottoposto agli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti sia dalla legge n. 241 del 1990 (accesso agli atti) sia dal predetto decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. accesso civico) ”.

3. L’appellante ha contestato tale sentenza, deducendo “ Error in judicando: omessa ed erronea motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità della Fondazione Enpam tra i soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione degli atti e documenti richiesti dal Dott. -OMISSIS-con istanza in data 24 marzo 2021 (precisamente carta dei servizi, costi contabilizzati e class action). Illogicità ed ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti, insufficienza ed illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 509/1994, della L. 241/1990 e del D. lgs. n. 33/2013 ”.

Nello specifico, la parte appellante – oltre a lamentare una supposta carenza motivazionale della sentenza di primo grado in relazione alle difese spiegate dall’ente in quel giudizio - non nega che l’attività previdenziale e quella assistenziale ricadano in ambito pubblicistico, e come tali siano soggetti alla disciplina in questione.

Si oppone, nondimeno, all’estensione di tale ambito anche alla carta dei servizi, ai costi contabilizzati ed alla class action , come invece richiesto dal ricorrente in primo grado.

4, Preliminarmente osserva il Collegio che la sentenza gravata resiste alla censura con cui se ne denuncia il preteso difetto motivazionale, e con la quale reiteratamente si critica il suo essere succinta, nonché la sua asserita “ erroneità, superficialità e genericità ”.

In argomento mette conto rilevare in primo luogo l’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo stabilisce – ponendo un preciso parametro - che “ Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione ”.

Inoltre in materia di accesso l’art. 116, comma 4, dello stesso codice prevede che “ Il giudice decide con sentenza in forma semplificata ”, che a norma dell’art. 74 può essere motivata mediante “ un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”.

Già dall’esame delle disposizioni regolanti la redazione dello specifico provvedimento si evince che la qualificazione come “succinta” non indica evidentemente un vizio della sentenza, ma semmai la sua rispondenza allo specifico parametro normativo.

Nel caso di specie, peraltro, non soltanto la sentenza gravata è del tutto conforme allo standard motivatorio normativamente richiesto, ma essa risulta altresì pienamente motivata con riferimento ai profili asseritamente ostativi rappresentati dalla difesa resistente nel giudizio di primo grado.

Ciò che l’appellante lamenta è in realtà il fatto che gli argomenti in quella sede rappresentati non sono stati condivisi (con motivazione che peraltro ne ha colto pienamente il senso, pur senza riportare ogni affermazione non essenziale): il che tuttavia fuoriesce, all’evidenza, dall’ambito del vizio motivazionale.

5. Venendo all’esame delle ulteriori censure, va anzitutto osservato che la disciplina dell’accesso civico generalizzato è stata oggetto di ampia ricostruzione sistematica da parte della sentenza n. 10/2020 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato: che ne ha delineato i tratti normativi ed il rilievo, tra l’altro, sul piano della “ necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell’opinione pubblica ”.

Tale ricostruzione è stata articolata, come recentemente ricordato dalla sentenza di questa Sezione n.47-OMISSIS-, mediante “ affermazioni relative all’eccesso civico ‘generalizzato’ di cui all’art. 5, comma 2, citato, ma valevoli, a fortiori , per quello “semplice” di cui all’art. 5, comma 1 (….) ”.

L’art. 2 -bis del d.lgs. n. 33 del 2013, nel disciplinare l’ambito soggettivo di applicazione dell’accesso civico, così dispone:

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività

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