Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-24, n. 202108586

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-24, n. 202108586
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108586
Data del deposito : 24 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2021

N. 08586/2021REG.PROV.COLL.

N. 04757/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4757 del 2013, proposto da
Umberto Simoni, Carmela Ragoni, D’Ambrosio Palmierino, Peverada Ivano, Pasquini Fabrizio, Marchegiani Sabrina, Scarfini Roberto, Maenza Elvira, Antenucci Donati Maria, Coramusi Roberta, Sigismondo Rossana, D’Ippolito Marco, Ronzani Rita, Boghi Claudia, Paggi Viviana, Scarmigliati Daniele, Fillo Cinzia, Riosa Silvia, Randazzo Marco, Sbrocca Giovanni, Capuano Carmela, Frustaci Angela, Stefanelli Giampiero, Cerea Matteo, Loffreda Massimo, Cicinelli Fulvia, Del Zotto Marco, Piastra Alessandra, Luciani Flavio, Misano Stefano, Saraceni Giovanna Concetta, Satta Tiziana, Vanni Giulio, Fidanza Lidia, Vanni Angelo, Federici Maurizio, Nemlaghi Raoudha, Zanzo Michele, Petreri Marco, Malatesta Ines, De Giuseppe Mario, De Nardo Giovanni, Petricola Loreta Vittoria, Fabiani Marco, Ronconi Franco, Aureli Enzo, Bergamin Anna, Scamolla Filippo, Crescenzi Fabio, Serafinelli Valentina, Perni Gianluca, Ortenzi Germana, Cerea Marta, Mastriani Giuliano, Merangoli Anna Maria, Silverio Renato, Conti Moira, Gloria Francesco, Fontini Guglielmo, Greco Fabio, Gatta Gigliola, Rolli Stefano, Magazzu’ Italo, Loddo Manuela, Bedini Aurora, Simonetti Cristiana, Piacitelli Massimo, Arcella Maria Teresa, Cimino Alessandro, Tarantino Valentina, Legittimo Maria Grazia, Ventrella Flaviano, Milotti Silvia, Busilacchi Alessandro, Quaranta Daniela, Bianco Nancy, Ansardi Fabrizio, Monterisi Alessandra, Stilo Maria Teresa, Immormino Marina, Nobilia Francesca, Innocenzi Marcello, Risetti Michela, Romani Daniele, Passarelli Simona, Corra’ Lucia, Nasciano Patrizia, Scamolla Loredana, Calipa Tersilio, Manganaro Gianluca, Pacelli Omar, D’Ambrosio Maria Grazia, Barone Carmelo, Salvatori Claudio, Mascia Giulia, Fae Massimo, San Giacomo Gladys, Gatti Irene, La Paglia Annamaria, Capponi Simonetta, Pagani Paolo, Piermarchi Carlo, Coroletti Paola, Bongiovanni Paolo, Pappalard Daniele, Pappalardo Emanuele, Carrisi Fabiana, Billaud Gabriele, Hassain Nasir, Franzelletti Antonella, Loddo Renzo, Galiano Lina, Ianiro Nicola, Germmasi Adriano, Ferrari Giovanni, Lama Stefano, Meloni Andrea, Ranieri Francesca Sabina, Buonocore Giuseppe, Ferroni Maria, Bordoni Mirella, Perrone Riccardo, Delle Chiaie Gianfranco, Franca Dinnocenzo, Fiata Osvaldo, Mastrianni Carla, Sforza Pierina, Palmioli Giulio, Alessi Anna Maria, Baldassarre Giuseppe, Pieri Rossella, Petrucci Fabrizio, Liberati Filomena, Pappalardo Marianna, Giannetti Lidia, Bordoni Mario, Iacuzio Laura, Quattriciocchi Ambrogio, Giardinelli Assunta, Littera Alessandra, Pennacchi Walter, Matinelli Paolo, Urzetta Giovanni, Termine Umberto, Giovenali Ave, Bellucci Sergio, Paffetti Daniela, Birion Cinzia, Aversa Massimo, Vido Maria Pia, Salvatori Antonella, Capponi Claudio, Capponi Daniela, Castelli Agnese Licia, De Biasi Pasquale, Nicoletti Alida, Torelli Thomas, Mattei Oscar, Paoletti Nadia, Apicella Francesco, Dondi Stefano, Vittoria Franca, Tacelli Raffaele, Di Pietro Maria Pia, Del Papa Gennaro, Mancini Angelo, Pacioni Anna, Libralato Angela, Sperandini Attilio, Palumbo Ciro, Ebreo Gaetanina, Del Vecchio Giancarlo, Peana Antonio, Borazio Filomena, Ansardi Felice, Ansardi Mirko, Certosa Ascanio, Sbraccia Guido, Argenti Maria, Manca Costantina, Volpe Antonio, Lore’ Claudia, Ranieri Bedini G. Luca, Rossi Giuseppe, Baioni Cristina, Lauricina Vita Dora, Giacomini Sabrina, Guglielmi Francesco, Caprara Emilio, Langiano Raffaella, Russo Pasquale, Fidanza Luigina, Mango Giuseppe, Gallotta Daniela, Di Paolo Sonia, Pecciarini Stefano, Maffeo Michele, Simonetti Oriana, Taveri Patrizia, Pittori Giuseppe, Collalti Dario, Manfredi Franco, Gentile Daniele, Di Lorenzo Angelo, Broccolo Anna, Gerardi Rita, Notaro Simona, Esposito Salvatore, Casadei Franco, Viola Michela, Tupone Luciano, Squadrone Alessandro, Patrignani Giorgia, Patrignani Daniele, Alunni Francesco, Centorame Riccardo, Perrullo Nando, Cosor Elena Mihaela, Iaria Carmela, Mancini Luciano, De Spagnolis Valter, De Novellis Antonietta, Caporali Bruno, Tsi Sergio, Crudeli Antonio, Formica Desirèe, Boccali Gerry, Capocia Marco, Fidani Luciana, Luci Paola, Tupini Roberta, Di Mauro Sante, Davila Tarazona Yolanda, Bombaci Matteo, Fabbri Arnaldo, De Mari Luigi, Fusaro Angela, Di Lallo Paolo, Angeli Susanna, Pesce Savino, D’Aversa Annarita, Amoruso Pasquale, Carafa Carmela Maria, Pririlli Serena, Costantini Antonella, Piergentili Enzo, Salvi Mauro, Di Lolli Teresa, Malara Lucia, De Giusti Sonia, Iannacci Roberto, Piras Andrea, Spione Letizia, Cavalli Bruno, Di Giannuario Brunella, Marchetti Luigi, Recchioni Paola, Santarelli Alessandro, Coltellaci Emanuela, Cernicchiaro Anna Lucia, Silvano Francesca, Musa Patrizia, Papi Stefano, Piersigilli Manuela, Rubini Stefano, Addati Teresa, Isopo Natalina, Sirizzotti Giovanni, Riccio Maurizio, Tupini Piera, Innicenzi Maurizio, Pensiero Wolfram, Flaviano Federico, Zangheri Tiziana, Bolognesi Bruno, Petrucci Claudio, Bremner Kim Dalton, Di Napoli Elmo Rocco, Buzzi Silvia, Antonelli Giorgio, Paggi Marzia, Saitta Massimo, Valentini Rita Francesca, Gerardi Franca, Zaninotto Federica, Napoli Fabio, Innocenzi Letizia, Trefolello Marilù, Amadei Fausto, Bianchi Romeo, Ariano Marcello, Ravarotto Italo Guerrino, Quaranta Emilio, Scarani Ivano, Guerrini Alberta, Raggi Erasmo, Valentini Natalino, Marcelli Anna, Carrubba Francesco, Maccallini Nella Concetta, Marinucci Renato, Licciardi Patrizia, Frascella Giuseppe Salvatore, Malfa Fabio, Burcchielli Angelo, Andi Bruna, Donati Paolo, Coltrinari Graziella, Belfiore Massimo, Sergio Giuseppe, Salcccia Giuseppina, Salcccia Vito, Saudelli Alba, Falgone Anna, Grevi Serenella, Pulcini Domenico, Vailati Rinaldo, Bolognesi Giancarlo, Mastroianni Lucia, Persia Terzina, Ruta Maria Luisa, Narducci Domenico, Brunetti Simona, Daraio Giovanni, Vanni Alessio, Del Pinto Ornella, Bergamin Rita, Cosetti Raffaele, Grandacci Fabiana, Duranti Romolo, Ramadori Patrizio, Petricone Vincenzo, Fontana Patrizia, Cesareo Venere, Giustini Elisabetta, Burchielli Barbara, Manuela Fiata, rappresentati e difesi dall'avvocato P T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, n.58;
Mario Manzi, rappresentato e difeso da se stesso e dall’Avv. P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R M, U G, domiciliataria ex lege in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Risorse per Roma - Rpr Spa, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2738 del 18 marzo 2013, resa tra le parti, concernente i provvedimenti con cui Roma Capitale-Dipartimento programmazione e attuazione Urbanistica- e Risorse R.p.R. S.p.a hanno chiesto il pagamento del conguaglio relativo alla concessione del diritto di superficie-Piano di zona Dragoncello nonché la determina dirigenziale n. 996 del 7 novembre 2011 e relativo allegato A.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il Cons. C A e uditi per le parti gli avvocati P T e U G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe gli odierni appellanti chiedono la riforma della sentenza n. 2738 del 18 marzo 2013 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede Roma, sezione seconda, ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso avverso i provvedimenti con cui Roma Capitale-Dipartimento programmazione e attuazione Urbanistica- e Risorse R.p.R. S.p.a hanno chiesto il pagamento del conguaglio relativo alla concessione del diritto di superficie-Piano di zona Dragoncello nonché avverso la determina dirigenziale n. 996 del 7 novembre 2011 e relativo allegato A.

2. Deducono in fatto gli appellanti che:

- con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Roma n. 2681 del 20 settembre 1984 è stato promosso il procedimento di espropriazione per pubblica utilità delle aree occorrenti per l'attuazione del Piano di Zona n. 11 V Dragoncello per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge n. 167 del 1962;

- la Giunta municipale, con deliberazione n. 2345 del 28.03.1985, ha provveduto ad occupare in via d’urgenza le sopra indicate aree;

-gli alloggi costruiti su dette aree sono stati, successivamente, assegnati in via definitiva in forza di concessioni di diritto di superficie redatte sulla base dello schema di convenzione di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 1929 dell’8.04. 1983;
l’art. 3 del suddetto schema, replicato in ogni singola concessione, prevede che nessun conguaglio potrà essere disposto a seguito dell'assegnazione definitiva degli alloggi;

-con delibera di Giunta n. 5088 del 17.12.1992 è stata stabilita l'indennità di esproprio per le aree in questione- pari in via di massima a lire 9.500 a mq- mentre con delibera n. 1195 del 19.04.1994 sono stati individuati la superficie dell'intero piano di zona (pari a mq 271.400), il costo complessivo di acquisizione (3.528.200.000) e la quota parte del corrispettivo di concessione delle aree fissando un prezzo unitario per la cubatura (lire 19.900 per le cubature residenziali e lire 39.800 per le cubature non residenziali);

-i termini per la definizione del procedimento di esproprio sono inutilmente decorsi e, pertanto, la società proprietaria delle aree con atto del 20.03.1997 ex art 12 l. 865/1971 ha accettato per le aree in questione non oggetto di accessione invertita il pagamento delle indennità nella misura stabilita dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 2204/1996 del 27.11.1996, dichiarando contestualmente di voler addivenire alla cessione volontaria degli immobili, ai sensi e per gli effetti dell’art 5 bis, comma 2, d.l. 333/1992;

-sebbene nuovamente intimato con atto di diffida del 2.03.1998, il Comune non ha provveduto a risarcire i danni subiti-compresi quelli per l’accessione invertita-dalla società proprietaria delle aree né a corrispondere le indennità riferite al periodo in cui l’occupazione si è legittimamente protratta, cioè nove anni dall’immissione in possesso avvenuta in data 21.05.1985;

-a seguito di citazione per il risarcimento dei danni notificato dalla società proprietaria delle aree, il Comune, con delibera n. 94 del 5.03. 2002, ha proceduto alla transazione delle vertenze insorte e, con atto a rogito Notaio Giuseppe Tli del 5.04.2002, ha stipulato il contratto di compravendita delle aree con il versamento di euro 6.455.711,24;

-con delibera n. 54 del 31.03.2003, il Consiglio comunale ha deliberato di avvalersi della facoltà di attuare il disposto dell’art 31, commi 45-50 l. 448/1998 e di autorizzare la cessione in proprietà delle aree del Piano di Zona mentre, con determinazione dirigenziale n. 383 del 2005 è stato rideterminato il corrispettivo di concessione delle aree sulla base del costo di acquisizione delle stesse, cioè euro 24,29 mc per cubature residenziali e euro 48,58 mc per cubature non residenziali;

- il Comune ha, successivamente, sospeso l’iter della riscossione dei conguagli e si è reso disponibile a concedere l’accesso agli atti nonché a riesaminare l’intera questione;

-con delibera n. 55/2001 l’Assemblea capitolina ha aggiornato le stime relative al Piano di Zona Dragoncello, già approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 54/2003, stabilendo che il valore euro/mc per cubature residenziali è pari a 30,22.

- la sopra indicata delibera è stata impugnata da alcuni cittadini al TAR Lazio che, con sentenza n. 11151 del 19.09.2019, ha annullato il suddetto provvedimento, nonché la successiva delibera n. 116/2018, nella parte in cui considerano, ai fini della determinazione del valore degli alloggi, il costo dell’accessione invertita subito dal Comune in sede di transazione. Avverso tale sentenza pende attualmente appello davanti a questa Sezione (RG 10597/2019 udienza 25 gennaio 2022).

- nel frattempo, sono pervenute ai cittadini di Dragoncello, compresi gli odierni ricorrenti, le richieste di conguaglio oggetto di ricorso in primo grado. Nel corpo delle richieste, peraltro, viene fatto espresso riferimento alla determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 996 del 7.11.2011, avente ad oggetto “rideterminazione dei corrispettivi di concessione delle aree del Piano di Zona Dragoncello, relativamente al costo di acquisizione delle aree”, del pari impugnata in primo grado

Con ricorso di primo grado gli appellanti chiedevano l’annullamento dei provvedimenti di conguaglio sulla scorta dei seguenti motivi: 1) Prescrizione delle somme asseritamente vantate;
2) Illegittimità della Determinazione Dirigenziale n. 996 del 2011 quale atto presupposto delle lettere di richiesta di conguaglio per violazione di legge, eccesso di potere per palese erroneità dei calcoli;
3) Violazione di legge: art. 1219 c.c. - Carenza assoluta di motivazione.

3. Il TAR, con sentenza n. 2738/2013, ha respinto il ricorso, rilevando che:

-il termine di prescrizione decennale del diritto al conguaglio non decorre dalla data della delibera n. 1195 del 19 aprile 1994 con la quale è stato determinato il corrispettivo di concessione per la quota afferente il valore di esproprio e di indennità per occupazione di urgenza, ma dalla data di conclusione del procedimento di acquisizione di tutte le aree interessate dall'intervento, coincidente con l’atto di compravendita del 5 aprile 2002, in quanto solo da tale data l'Amministrazione Comunale ha potuto procedere alla quantificazione degli oneri da riversare sugli assegnatari;
solo da tale data, pertanto, può affermarsi l’insorgenza del diritto dell’Amministrazione a richiedere il corrispettivo della concessione del diritto di superficie o di proprietà ;

- nella determina n. n. 996 del 2011 si legge che il costo delle aree oggetto di accessione invertita " è stato calcolato in base alla misura dell'indennità espropriazione come determinata dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. 2204 del 27 novembre 1996 ", ed è, quindi, stato calcolato secondo un parametro uniforme che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non tiene conto dei costi sostenuti dall'Amministrazione a seguito dell'accessione invertita;

- deve parimenti essere disattesa la censura con cui parte ricorrente afferma che il costo delle aree acquisite andrebbe determinato sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 1195 del 1994, e non già sulla base del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2204 del 1996, in quanto la delibera n. 1195 del 1994 sancisce espressamente che i corrispettivi di concessione ivi indicati hanno carattere provvisorio e presuntivo e fa salvo l’eventuale conguaglio per incrementi del costo effettivo di espropriazione, una volta definite le pendenze riguardanti le relative procedure;

- non merita parimenti condivisione l’assunto di parte ricorrente in base al quale, una volta assegnati gli alloggi, nessun conguaglio potrebbe essere richiesto, essendo indicati, nelle relative convenzioni di concessione, i costi di acquisizione delle aree, poiché sussiste l’obbligo per i soggetti assegnatari di reintegrare l’Amministrazione cedente di tutti i costi sostenuti per l’acquisizione delle aree;

- contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la determina n. 996 del 2011 procede al calcolo dei corrispettivi di concessione del diritto di superficie sulla base delle indennità di esproprio allegate (Allegato A), rideterminando su tale base il costo unitario delle aree del piano di zona, e non sulla base della relazione redatta da un consulente di fiducia dell'Amministrazione menzionata dalla delibera n. 94 del 2002 di autorizzazione al Comune alla transazione delle controversie con la società proprietaria delle aree;

-parimenti infondata deve ritenersi la censura con cui parte ricorrente lamenta l’erroneità del calcolo delle aree sulla base della relazione finanziaria del Piano di Zona del 29 maggio 2007, trattandosi di relazione sulle previsioni di spesa i cui dati non rivestono carattere di certezza e definitività;

- sono inammissibili, infine, censure relative all’erronea indicazione delle quote millesimali contenute in talune delle gravate richieste di conguaglio, in quanto proposte nell'ambito di un ricorso collettivo in cui le posizioni dei ricorrenti possono essere fatte valere nei limiti in cui le stesse rivestano carattere di uniformità ed omogeneità, nonché quelle relative all’omessa indicazione, in alcune lettere di richiesta di conguaglio, della facoltà di addivenire alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e avverso talune richieste rivolte agli Amministratori di Condominio, i quali non figurano tra i ricorrenti in tale qualità.

4. Con ricorso in appello notificato in data 17 maggio 2013 e depositato in data 20 giugno 2013, i ricorrenti di primo grado chiedono la riforma della sentenza sulla scorta delle seguenti ragioni:

1) PALESE ERRONEITA', CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN TEMA DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO.

La sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione del diritto al conguaglio, individuando quale dies a quo del termine la data dell’atto di compravendita del 5 aprile 2002, anziché la data della delibera n. 1195 del 19 aprile 1994 con la quale è stato determinato il corrispettivo di concessione per la quota afferente il valore di esproprio e l’indennità per occupazione di urgenza. Il decorso deve essere ancorato ad un termine certo, quale la data della delibera 1195/1994, emessa dopo lo scadere del termine per l’adozione del decreto di esproprio, e non può dipendere da una attività dell'Amministrazione, non solo incerta nella data, ma soprattutto, frutto di atti illeciti (accessione invertita). In ogni caso anche a voler ritenere, come fa il TAR, che il termine iniziale di prescrizione debba essere individuato nell’atto di compravendita del 5 aprile 2002, si deve ritenere che la stessa sia ormai maturata per le richieste di conguaglio ricevute per la prima volta in data successiva al 5 aprile 2012.

In particolare, considerato che la richiesta di conguaglio è stata ricevuta per la prima volta da alcuni degli attuali appellanti solo a partire dal 10 aprile 2012 (cfr. doc. da 87 a 100 del fascicolo di primo grado), il diritto di esigere il conguaglio nei confronti di detti appellanti è prescritto, essendo la prescrizione maturata, sulla base di quanto statuito dalla sentenza, in data 5 aprile 2012. Né può ritenersi che il termine prescrizionale sia stato interrotto con precedenti atti dell'Amministrazione e, in particolare, con la Delibera n. 54/2003, in quanto munita di pubblicità legale. Peraltro, il decorso deve essere ancorato ad un termine certo, quale la data della delibera 1195/1994, emessa dopo lo scadere del termine per l’adozione del decreto di esproprio, e non può dipendere da una attività dell'Amministrazione, non solo incerta nella data, ma soprattutto, frutto di atti illeciti (accessione invertita). Peraltro, la sentenza impugnata afferma che "solo al completamento dell'intero procedimento di acquisizione delle aree potrà essere determinato il relativo costo e solo da tale data potrà iniziare a decorrere il termine decennale di prescrizione ". Ebbene, pur volendo ritenere nel caso in esame tale statuizione corretta, il completamento del procedimento di acquisizione e, in particolare, la determinazione del relativo costo, è da ritenersi avvenuta con la Delibera n. 94 del 5 marzo 2002 che ha stabilito di procedere alla transazione con la proprietà delle aree interessate dall'intervento ed oggetto di accessione invertita, determinandone i relativi costi.

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