Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-28, n. 202303189
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 03189/2023REG.PROV.COLL.
N. 07285/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7285 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n.7;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante, -OMISSIS- titolare di licenza di porto di pistola per difesa personale sin dal 1993, ha presentato alla Prefettura di Genova istanza volta al rinnovo del menzionato titolo, in ragione del fatto che la sua attività imprenditoriale comporta l’incasso e la movimentazione di ingenti importi di denaro in contanti, tali da giustificare la necessità di circolare armato.
All’esito dell’istruttoria, la Prefettura, comunicato al richiedente il preavviso di rigetto, ha, in data 20 novembre 2020, decretato il rigetto dell’istanza, sulla base dei seguenti presupposti:
- il richiedente non avrebbe adeguatamente documentato il pericolo connesso alla movimentazione di contante, poiché tale circostanza è espressa in forma generica e non supportata da elementi conoscitivi che consentano chiaramente di ravvisare la sussistenza di gravi rischi a carico del medesimo in relazione alle somme che dichiara di dover portare con sé;
- allo stato attuale, le movimentazioni di denaro possono essere in gran parte effettuate con sistemi diversi dall’utilizzazione del contante, sicché l’interessato potrebbe privilegiare tali forme di pagamento, facendo venire meno conseguentemente la necessità di disporre di un’arma al seguito;
- dagli accertamenti istruttori esperiti, è emerso che il richiedente non è mai stato oggetto di azioni lesive della propria incolumità, comunque riconducibili all’attività svolta, e che il territorio di residenza e lavoro del medesimo non è caratterizzato da particolari situazioni di criticità inerenti alla sicurezza pubblica;
- i fattori di rischio evidenziati dal richiedente resterebbero confinati in una sfera meramente ipotetica, poiché il pericolo di subire un furto o un’aggressione, posto in termini di eventualità, si configura quale rischio comune alla generalità dei cittadini, che di solito non portano un’arma al seguito, a prescindere dall’attività lavorativa esercitata.
L’appellante ha impugnato il citato provvedimento innanzi al Tar Liguria. A sostegno del gravame, il ricorrente ha lamentato, in primo luogo, la nullità del provvedimento per violazione ed elusione del giudicato, che sarebbe mera fotocopia di altro provvedimento, adottato nel 2004, annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza -OMISSIS-/2008. Sul punto, il ricorrente ha ritenuto che il mero decorso del tempo non fosse modificativo della situazione di fatto, rimasta a suo dire assolutamente identica, sia per le modalità di svolgimento dell’attività del ricorrente, sia per la sua rigorosa affidabilità dimostrata in tutti gli anni in cui è stata concessa la licenza. Secondo il ricorrente, l’Amministrazione, a fronte dei precedenti rinnovi dell’autorizzazione di polizia, avrebbe dovuto limitarsi a verificare eventuali cambiamenti rispetto alla situazione preesistente.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento gravato per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili del difetto di istruttoria e della carenza motivazionale, dolendosi dell’omessa valutazione delle circostanze addotte a sostegno dell’istanza di rinnovo della licenza, nonché del difetto di motivazione circa il venir meno dei requisiti personali che, in passato, avevano giustificato i rinnovi dell’autorizzazione.
Il Tar adito ha rigettato il ricorso, ritenendo che il ricorrente non avesse adeguatamente dimostrato il bisogno di circolare armato, indefettibilmente richiesto dall’art. 42 del T.U.L.P.S., senza che la circostanza dei precedenti rinnovi fosse in grado di ingenerare una qualche forma di affidamento, tale da costituire un vincolo nei confronti dell’autorità procedente. Il Giudice di prime cure ha ritenuto altresì che la verifica circa il «dimostrato bisogno» va condotta in rapporto a ogni singola richiesta, senza che possa attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che analoga autorizzazione sia stata assentita negli anni precedenti, in quanto la durata annuale delle autorizzazioni di polizia ha come necessario corollario l’indipendenza e l’autonomia funzionale e temporale delle relative valutazioni. Secondo il Tar, inoltre, stante l’autonomia funzionale di tali valutazioni, nessun vincolo avrebbe potuto derivare neppure dall’annullamento giurisdizionale di precedenti dinieghi, che riguardano un determinato provvedimento e non possono impegnare l’amministrazione rispetto agli ulteriori atti di esercizio del medesimo potere.
L’appellante ha impugnato la citata pronuncia, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia, e riproponendo essenzialmente le doglianze non accolte in primo grado, in chiave critica nei confronti della gravata sentenza.
Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Genova si sono costituiti in giudizio, senza articolare difese.
Nella camera di consiglio del 13 ottobre