Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-02-12, n. 201800873
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Testo completo
Pubblicato il 12/02/2018
N. 00873/2018REG.PROV.COLL.
N. 05593/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5593 del 2014, proposto dalla Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Camba e Sandra Trincas, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna, in Roma, via Lucullo, n. 24;
contro
Comune di Portoscuso, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Piero Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nomentana, n. 316;
nei confronti di
Saromar Gestioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Gallus, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;
Pistis Giulio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sezione I, n. 90/2014, resa tra le parti e concernente: proroga concessione demaniale marittima;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2017, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Alessandra Camba, Rosanna Patta per delega dell’avvocato Piero Franceschi, e Stefano Rossi per delega dell’avvocato Francesco Gallus;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Sardegna pronunciava definitivamente sul ricorso n. 765 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Portoscuso avverso i seguenti atti:
(i) (con il ricorso introduttivo) la deliberazione della Giunta regionale n. 25/16 del 26 maggio 2009, recante direttive in materia di rinnovo delle concessioni demaniali marittime scadute o in scadenza al 31 dicembre 2009;
(ii) (con i primi motivi aggiunti) la determinazione del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio della Regione n. 568 del 23 marzo 2011, avente per oggetto la proroga, fino al 31 dicembre 2012, della concessione demaniale marittima, in favore della società Saromar Gestioni s.r.l., della gestione del porto turistico di Portoscuso;
(iii) (con i secondi motivi aggiunti) la deliberazione del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio della Regione n. 24622 del 4 luglio 2012, avente per oggetto la proroga della concessione demaniale marittima, in favore della società Saromar Gestioni s.r.l., della gestione del porto turistico di Portoscuso fino al 31 dicembre 2015, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 28/45 del 24 giugno 2011, concernente l’atto di indirizzo in materia di gestione delle concessioni nei porti di interesse regionale.
2. In particolare, il T.a.r. provvedeva come segue:
(i) accoglieva il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annullava, nella parte di interesse del Comune ricorrente, la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 25/16 del 26 maggio 2009, di cui sopra sub 1.(i), che aveva previsto il rinnovo delle concessioni al 31 dicembre 2011;
(ii) dichiarava inammissibili i primi motivi aggiunti per omessa impugnazione dell’atto presupposto – cioè della direttiva emanata con la deliberazione della Giunta regionale n. 25/42 del 1° luglio 2010, rispetto alla quale la determinazione di prorogare sino al 31 dicembre 2012 il termine della concessione demaniale alla Saromar Gestioni s.r.l. integrava un mero atto applicativo – e, quindi, dichiarava inammissibile l’impugnazione della determinazione del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio n. 568/D del 23 marzo 2011, di cui sopra sub 1.(ii), recante la menzionata proroga;
(iii) accoglieva i secondi motivi aggiunti e, per l’effetto, annullava gli atti di cui sopra sub 1.(iii), ossia la determinazione del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio n. 24622 del 4 luglio 2012, avente per oggetto la proroga della predetta concessione fino al 31 dicembre 2015, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 28/45 del 24 giugno 2011, nella parte di interesse del Comune ricorrente.
Il T.a.r. – premettendo che la concessione, risalente al 4 febbraio 1998, riguardava « l’occupazione di uno specchio acqueo della superficie di mq. 75.745 e di un’area a terra di mq. 2.455, costituenti il porto destinato al diporto nautico nonché alla pesca […] con tutte le pertinenze demaniali comprensive anche dei pontili galleggianti […]», e che il suo rilascio rientrava, per oggetto e funzione, nell’ambito delle competenze regionali e non di quelle comunali, con conseguente infondatezza della censura di incompetenza dedotta dal Comune ricorrente –, basava le statuizioni di accoglimento sub 2.(i) e 2.(iii) sul rilievo centrale che, alla luce della disciplina normativa applicabile ratione temporis alle concessioni (quale quella all’esame) non rientranti tra quelle con finalità turistico-ricreativa, l’Amministrazione concedente non avrebbe potuto rinnovare automaticamente la concessione demaniale della Saromar Gestioni s.r.l. , anche per la presenza nel caso di specie della manifestazione di interesse di altri soggetti (segnatamente, del Comune di Portoscuso che aveva richiesto l’assegnazione della concessione con istanza del 29 luglio 2002), ma avrebbe potuto procedere all’assegnazione solo all’esito di un confronto concorrenziale tra i soggetti richiedenti.
3. Avverso tale sentenza interponeva appello la Regione autonoma della Sardegna, deducendo un unico complesso motivo, articolato nei seguenti profili di censura:
- il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto che la disciplina della proroga legale di cui all’articolo 13- bis del decreto legge 29 dicembre 2012, n. 216 (convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) e all’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), si applichi solo alle concessioni con finalità turistico-ricreative, senza tener conto delle modifiche legislative successive che ne avevano modificato, ampliandolo, l’ambito applicativo facendovi rientrare, oltre a quelle con finalità turistico-ricreative, anche tutte quelle « destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto »;
- trattandosi di proroga ex lege , e non di rinnovo, non doveva farsi luogo allo svolgimento di una procedura comparativa e di evidenza pubblica nel caso della sussistenza di una pluralità di istanze volte ad ottenere la concessione del bene, senza che in senso contrario potesse assumere rilievo l’intervenuto modifica dell’art. 37 del codice della navigazione, abrogativa del c.d. diritto di insistenza.
La Regione appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.
4. Si costituiva in giudizio l’originaria controinteressata Saromar Gestioni s.r.l., interponendo appello incidentale, con il quale, oltre a formulare motivi analoghi a quelli fatti valere con l’appello principale dalla Regione Sardegna, riproponeva, con un ulteriore motivo di gravame, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse del Comune di Portoscuso, il quale, non potendo gestire, in forza della normativa in materia di concessione di beni e servizi, direttamente il bene demaniale con una propria struttura, sarebbe privo di un interesse immediato ed attuale ad ottenere l’annullamento della proroga disposta dalla Regione a favore di Soremar.
5. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Portoscuso, chiedendo il rigetto degli appelli, proposti rispettivamente in via principale e incidentale.
6. Accolta con ordinanza n. 3709/2014 l’istanza di sospensiva, la Sezione, all’esito della pubblica udienza del 23 giugno 2015, pronunciava sentenza parziale e contestale ordinanza di rinvio pregiudiziale ( ex articolo 267 TFUE) n. 3936 del 14 agosto 2015, con la quale provvedeva come segue:
(i) respingeva l’eccezione di difetto di interesse del Comune di Portoscuso alla proposizione del ricorso introduttivo, riproposta da Soremar, ritenendo che il Comune fosse titolare di un interesse differenziato, concreto ed attuale per il solo fatto di aver presentato un’istanza diretta ad ottenere la concessione del bene demaniale controverso, mentre le considerazioni sull’ipotetico esito dell’istanza nell’ambito di un’eventuale gara di evidenza pubblica non rilevavano ai fini della decisione sulla sussistenza dell’interesse al ricorso;
(ii) accoglieva i profili di censura formulati sia in via d’appello principale sia in via d’appello incidentale, con i quali era stata dedotta l’erroneità della sentenza appellata per avere ritenuto che l’articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 194 del 2009, nel disporre la proroga ex lege delle concessioni demaniali in essere, si applicasse soltanto a quelle con finalità turistico-ricreative e non anche ai porti e gli approdi turistici, quale quello in esame, sulla base dei seguenti rilievi:
- l’articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 194 del 2009 prevedeva che « nelle more del procedimento di