Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-06, n. 202305551

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-06, n. 202305551
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305551
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2023

N. 05551/2023REG.PROV.COLL.

N. 06301/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6301 del 2017, proposto dalla società Pratonera Gestioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A B, A C, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Toscana N 30;



contro

il Comune di Cavriago, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, L P, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Giuffrè in Roma, via dei Gracchi n. 39;



nei confronti

della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna – sede di Parma, sez. I. n. 00279/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavriago;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2023 il consigliere Giuseppe Rotondo; viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda:

a) di annullamento della deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2017 con la quale la giunta comunale del Comune di Cavriago (RE) ha deliberato: i) la risoluzione parziale, per inadempimento, dell’accordo di pianificazione stipulato in data 9 marzo 2007 (e successivi atti attuativi/integrativi/modificativi), limitatamente alle dotazioni territoriali relative alla “Ristrutturazione e ampliamento scuole elementari Rodari”; ii) di dare corso all’escussione delle fideiussioni in essere prestate da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dalla ricorrente per la realizzazione del suddetto intervento;

b) di condanna del comune di Cavriago al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.

2. La questione controversa riguarda l’attuazione di un complesso piano urbanistico attuativo per lo sviluppo edificatorio (per lo più residenziale) di un esteso ambito del territorio del Comune di Cavriago. Tale piano ha posto a carico della società istante, oltre alle opere di urbanizzazione, anche l’esecuzione di una serie di opere costituenti “dotazioni territoriali”, tra le quali – per quanto qui di interesse - la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione ed ampliamento delle “Scuole elementari Rodari”.

3. Questi gli snodi principali della vicenda:

a) in data 9 marzo 2007 (prot. gen. 5502), veniva stipulato tra il comune di Cavriago e diversi proprietari o aventi titoli di aree situate nel Comune in località “Pratonera”, tra cui la società Pratonera Gestioni S.r.l, un accordo di pianificazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30, comma 10, e 18 della L.R. n. 20 del 2000, al fine di regolare i rapporti tra il comune e il soggetto attuatore;

b) il soggetto attuatore si impegnava a realizzare a propria cura e spese, con le modalità indicate in detto accordo (art. 4 della convenzione), tutte le opere costituenti dotazioni territoriali, anche fuori dal comparto, per una spesa di €. 2.392.400,00, tra le quali l’intervento oggetto del divisato provvedimento di risoluzione parziale assommante, quest’ultimo, a €. 1.500.000,00 impegnandosi, altresì, a presentare idonee fideiussioni “a prima richiesta” per i corrispondenti importi di ogni singolo intervento (art. 4 cit.);

c) tutti gli interventi come più sopra descritti dovevano essere iniziati ed ultimati, entro i termini ivi indicati e, per quanto attiene all’intervento oggetto del presente giudizio, con esecuzione dal 15 giugno 2008 al 31 luglio 2009 (art. 5 della convenzione);

d) con delibera di consiglio comunale n. 51 del 30 giugno 2008, veniva approvato il piano urbanistico attuativo del predetto ambito previsto nel P.O.C. vigente del Comune di Cavriago;

e) in data 30 luglio 2008, tra il Comune di Cavriago e il “soggetto attuatore” veniva stipulata la convenzione di comparto, ai sensi dell’art. 31, comma 6, della L.R. n. 20/2000 (rep. n. 37025/9041, registrata a Reggio Emilia in data 4 agosto 2008), per la disciplina dei rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal p.u.a.;

f) con successivo accordo di pianificazione sottoscritto il 20 aprile 2013 (approvato dalla giunta comunale con atto n. 21 del 14 marzo 2013) venivano aggiornati e modificati gli impegni assunti con l’accordo sottoscritto il 9 marzo 2007 e la convenzione del 30 luglio 2008, segnatamente, per quanto qui rileva, avuto riguardo: i) alle garanzie finanziarie; ii) all’importo per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento delle scuole elementari Rodari, rideterminato in € 2.190.000,00; iii) alle tempistiche di esecuzione dell’intervento di ristrutturazione delle scuole che, a modifica di quanto stabilito nel primo accordo del 9 marzo 2007 e relativa convenzione del 30 luglio 2008, veniva stabilito “entro due anni dalla messa a disposizione dell’immobile”;

g) in particolare, a seguito dell’aumento da €. 1.500.000,00 ad €. 2.190.000,00 dell’importo dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento delle scuole elementari Rodari, si rendeva necessario adeguare ai nuovi importi le relative garanzie finanziarie già prestate; il soggetto attuatore” avrebbe dovuto prestarle “contestualmente alla sottoscrizione della modifica della convenzione urbanistica del PUA, in recepimento del presente accordo” con modalità alternativa: o una nuova fideiussione di € 2.090.130,00 oppure ulteriore fideiussione per un importo di € 21.450,57”, prevedendosi il loro eventuale svincolo “a seguito della prestazione di nuova ulteriore garanzia fideiussoria di € 690.000,00 o di nuova fideiussione di € 2.090.130,00 a garanzia dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento delle scuole elementari Rodari”;

h) con successivo atto del 10 settembre 2014, rep. n. 43342, le parti stipulavano l’accordo di modifica ed integrazione alla convenzione urbanistica attuativa stipulata in data 30 luglio 2008;

i) con atto datato 14 luglio 2014, rep.n. 43223, l’odierna appellante stipulava con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 67 della legge fallimentare in cui si prevedeva di posticipare l’inizio dei lavori relativo alle Scuole elementari Rodari alla data del 30 giugno 2016 al fine di consentire l’avveramento delle condizioni di sostenibilità del piano di risanamento;

l) con lettera in data 25 marzo 2015, il comune invitava la società appellante “...a dare concrete e tangibili rassicurazioni sulla capacità di adempiere all’obbligo come detto assunto; e ciò con decorrenza dal 30 giugno 2015 ...”, avvertendo che “...in difetto di dette rassicurazioni, da trasmettere al comune entro e non oltre 15 giorni, dal ricevimento della presente, l’amministrazione comunale non potrà che constatare la non capacità di Pratonera di adempiere agli obblighi assunti, ritenendosi, di conseguenza, libera di agire nel modo ritenuto più opportuno a tutela degli interessi pubblici, di cui è ente esponenziale; e ciò, anche decidendo di provvedere alla escussione della fideiussione prestata dalla Cassa di Risparmio di Piacenza s.p.a., sostituendosi alla Pratonera, una volta così ottenuta la provvista finanziaria, nella ristrutturazione ed ampliamento delle scuole elementari Rodari”;

m) la società Pratonera contestava la richiesta del comune di dare inizio ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento delle scuole elementari Rodari entro il 15 giugno 2015, adducendo: i) che nell’accordo di ristrutturazione del debito stipulato con CARIPARMA l’esecuzione di tale intervento era stato spostato al giugno 2016; ii) che non risultava approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo presentato agli uffici comunali il 31 gennaio 2013 o che l’amministrazione avesse espresso, con atto formale, il proprio nulla osta/parere favorevole; iii) che all’istanza di rilascio del permesso di costruire avrebbe dovuto essere allegato il succitato documento di validazione del progetto, che a sua volta postulava il nulla-osta della Giunta;

n) il comune di Cavriago, con lettera in data 28 aprile 2015, prot. n. 4648, manifestava disponibilità ad accettare come termine di avvio dei lavori il 30 giugno 2016 alla condizione di “...avere certezza – e si insite su questo aspetto – che tale termine sia effettivo e reale; con escluso ogni ulteriore suo spostamento in avanti” e richiedendo la redazione di un cronoprogramma dei lavori “...nel senso di accompagnare i vari momenti temporali (termini), che lo contraddistinguono, con la garanzia della loro tassatività, con conseguente possibilità di escussione, anche totale, della fideiussione prestata per il mancato rispetto, anche di un solo termine o momento intermedio”;

o) con deliberazione n. 42 del 9 maggio 2015, la giunta comunale approvava “in linea tecnica il progetto esecutivo degli interventi di ristrutturazione e ampliamento della scuola elementare G. Rodari;

p) con nota datata 18 maggio 2015 prot.n. 5411, sollecitata in data 4 giugno 2015, il comune di Cavriago comunicava alla società Pratonera che, a seguito dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo di cui alla delibera di giunta comunale n. 42/2015, richiamato l’art. 5 di cui al “I° accordo del 9 marzo 2007,

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