Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-09-10, n. 201006549

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-09-10, n. 201006549
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201006549
Data del deposito : 10 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10446/1999 REG.RIC.

N. 06549/2010 REG.DEC.

N. 10446/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10446 del 1999, proposto da:
I R S, rappresentato e difeso dall'avv. C F, con domicilio eletto presso Sabina Colletti in Roma, viale degli Ammiragli,114;



contro

U.S.L. /10 Azienda Sanitaria - Camerino, rappresentato e difeso dagli avv. S D V, A M, con domicilio eletto presso S D V in Roma, viale Angelico, 38;



nei confronti di

Regione Marche, Mantovani Angelo;



per la riforma

della sentenza del TAR MARCHE - ANCONA n. 00979/1999, resa tra le parti, concernente ACCORPAMENTO PROVVISORIO DIVISIONE DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il Cons. N R e uditi per le parti gli avvocati Tolomeo per delega dell’Avv. Fraticelli, e l’Avv. Del Vecchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso dinanzi al T.A.R. Marche n. 1465/97 il dr. I prof. Renato Salvatore impugnava, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:

il provvedimento del Direttore Generale della AUSL n. 10 di Camerino n. 182 del 4.8.1997, avente ad oggetto “Accorpamento provvisorio per 90 giorni del punto nascita programmato della Divisione di Ostetricia e Ginecologia di Camerino presso quella di San Severino Marche” e dell’ordinanza n. 1 del 5.8.1997, prot. n. 791, del Direttore Sanitario;

la deliberazione n. 283 dell’11.9.1997, avente ad oggetto “Riorganizzazione provvisoria della Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia”;

la lettera in data 27.10.1997, prot. n. 18228, del Direttore Generale della AUSL n. 10 di Camerino;

la lettera in data 29.10.1997, prot. n. 1040-int., del Direttore Generale della AUSL n. 10 di Camerino;

l’atto del Direttore Generale n. 437 del 28.10.1997, avente ad oggetto “Organigramma aziendale. Disciplina competenze e funzioni della direzione generale, dirigenti e unità operative. Modalità di adozione degli atti, relative procedure e tipologie”, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e collegato.

Le censure svolte dal ricorrente si sostanziavano in: incompetenza del Direttore Generale in materia di soppressione ed accorpamento di strutture sanitarie; violazione della convenzione per la gestione della Scuola di Ostetricia; violazione dell’art. 8 R.D.L. 15.10.1936, n. 2128; violazione dell’art. 13 R.D. 24.7.1940, n. 1630, essendo stata disattesa la sua posizione di Direttore del Reparto di Ostetricia e Ginecologia, conseguente alla funzione di Direttore della Scuola di Ostetricia.

Prima del dr. I, con ricorso dinanzi al T.A.R. Marche n. 1037/97, era insorto il Comune di Camerino avverso la decisione di accorpamento n. 182/97 del D.G. dell’Azienda, deducendo il motivo di incompetenza del Direttore Generale, essendo autorizzata a disporre degli accorpamenti delle strutture sanitarie solo la Regione, ed eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, dal momento che il provvedimento è stato adottato senza aver prima esperito tutti i tentativi per scongiurarlo ed essendo state ignorate sia la diffida del Sindaco di Camerino che le proposte del Primario di Ostetricia.

Il Comune, con successivo ricorso n. 1479/97, aveva gravato anche la decisione del D.G. dell’Azienda n. 283 dell’11.9.1997.

Il T.A.R. delle Marche, sede di Ancona, con sentenza n. 979/99, pubblicata il 25 settembre 1999, riuniti i tre ricorsi e preso atto che nelle more del giudizio il D.G. dell’Azienda aveva “individuato i Dipartimenti previsti dalla L.R. 17/7/26, n. 26, di riordino del servizio sanitario regionale in esecuzione del D.Lg.vo. 30.12.1992, n. 502, come modificato dal D.Lg.vo 7.12.1993, n. 517, allo scopo di sostituire la precedente organizzazione, basata sulla distinzione tra divisioni, reparti e servizi”, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, atteso che, ancorché fossero annullati gli atti impugnati, nessun beneficio ne deriverebbe loro, essendo il contestato assetto organizzativo definito dai provvedimenti sopravvenuti.

In particolare, per quanto riguarda la

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