Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-04-01, n. 202202408

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-04-01, n. 202202408
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202408
Data del deposito : 1 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/04/2022

N. 02408/2022REG.PROV.COLL.

N. 00658/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2019, proposto da
P H T, rappresentato e difeso dagli avvocati R D e C A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di San Teodoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Trinca in Roma, via Portuense, n. 104;



nei confronti

La Ferula S.r.l., non costituita in giudizio;
S Elena Alessandra Maria Profeta e E S, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Patrizio Mereu e Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri, n. 32;



per la riforma

della sentenza del TAR per la Sardegna n. 984/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2022 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati C A M, Roberta Campesi e Antonello Rossi;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - I coniugi Simonelli Ezio e Profeta S Elena Alessandra Maria sono proprietari di un fabbricato ed annesso terreno siti in San Teodoro, località Lu Impostu/Puntaldìa, situati in area dichiarata di notevole interesse pubblico con il DM 14.10.1967.

1.1 - In data 23.3.2016, hanno stipulato un contratto d’appalto con La Ferula s.r.l. per l’esecuzione di lavori edili, prevalentemente localizzati nei terreni annessi all’immobile, come da progetto presentato presso il SUAP del Comune di San Teodoro in data 7.11.2016.

Tale progetto prevedeva “ una serie di interventi di riqualificazione ambientale ed opere pertinenziali che miglioreranno, dal punto di vista funzionale ed estetico, il bene principale e garantiranno complessivamente una migliore fruizione degli spazi aperti, quelli già adibiti, e quelli da adibirsi a giardino della villa. L’insieme di opere pertinenziali integra l’utilizzo del parco, già dotato di attrezzature sportive, con la possibilità di percorrere un circuito per l’attività fisica aerobica (Jogging, biking, esercizi con e senza attrezzi, camminata veloce) di circa 2 KM, aree per la sosta e belvedere, accesso al litorale per la balneazione e attività nautiche, aree per attività ricreative (griglia-barbeque, spazi all’aperto per pranzi, cene, picnic ecc) strettamente connesse all’uso residenziale della villa. Per fare questo sarà semplicemente messo a sistema l’esistente, riconnettendo, ad esempio, i sentieri e tratturi, creando con cura spazi all’aperto votati alle attività ricreative sopra descritte ”.

2 - Con il provvedimento n. 392 del 13.1.2017, il Comune di San Teodoro ha autorizzato i predetti interventi di riqualificazione paesaggistica ed opere pertinenziali.

3 – L’appellante ha impugnato tale provvedimento, e quelli allo stesso connessi, avanti il TAR per la Sardegna, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto:

- il Comune di San Teodoro, nell’assentire il progetto, avrebbe omesso qualsiasi tipo di analisi dello stato dei luoghi e non avrebbe valutato la compatibilità tra quanto richiesto e i valori tutelati;

- il provvedimento impugnato sarebbe stato rilasciato in assenza del parere vincolante del Soprintendente e, pertanto, sarebbe da considerarsi tamquam non esset ;

- l’intervento in questione non rientrerebbe tra quelli ammissibili in base al PPR.

4 - Il TAR adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché parte ricorrente, al riguardo, si è limitata ad affermare di essere “ proprietario di un’immobile ubicato nella zona indicata dal provvedimento ”, senza specificare “ attraverso quali modalità causali le opere in questione recherebbero un pregiudizio alla sua proprietà ”.

5 – L’originaria parte ricorrente ha proposto appello avverso tale statuizione, contestando la rilevata inammissibilità del ricorso e riproponendo i motivi di ricorso di primo grado.

Secondo l’appellante, contrariamente all’assunto del TAR, nel ricorso di primo grado non si era limitato ad allegare il solo criterio dello stabile collegamento territoriale con il contesto di cui all’intervento edilizio contestato; al contrario, nel ricorso si legge che: “ nel caso di specie sussiste indubbiamente un interesse processualmente rilevante a conseguire l’annullamento del provvedimento impugnato: in quanto il ricorrente è proprietario di un’immobile situato nella zona in cui è ubicata la costruzione di proprietà Simonelli-Profeta, oggetto del provvedimento unico (e di quello in sanatoria) e il ricorrente ha un indubbio interesse a che siano osservate le prescrizioni che regolano l’edificazione ”.

L’appellante richiama inoltre l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui “ il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare” (Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3744).

Al fine di dimostrare la propria legittimazione al ricorso, l’appellante rivendica che:

- nella località oggetto di giudizio sono state avviate opere che hanno comportato la irreversibile trasformazione della macchia mediterranea con riporti di sabbia, strade e costruzioni direttamente in riva al mare;

- i lavori realizzati dai coniugi Simonelli e Profeta sono incompatibili con il paesaggio circostante e in contrasto con l’assetto naturale dei luoghi, caratterizzato da una

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