Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-09-25, n. 202308502
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 08502/2023REG.PROV.COLL.
N. 02949/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2949 del 2023, proposto dalla Società Uomo S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati S S e L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Campania, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5459/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 613 del 6 dicembre 2015, questa Sezione si pronunciava sull’appello proposto dalla Società Uomo S.a.s. avverso la sentenza del T.A.R. per la Campania n. 4057/2014, concernente il ricorso da quella proposto avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accreditamento istituzionale per struttura sanitaria da essa presentata in data 19 giugno 2013.
Premesso che, con la sentenza appellata, il T.A.R. per la Campania aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società Uomo s.a.s., sulla base del rilievo che, al momento della proposizione del gravame, la Regione aveva già provveduto, con il decreto commissariale n.73 del 21 giugno 2013, sulla domanda asseritamente rimasta inevasa, con la conseguenza dell’inconfigurabilità dell’inerzia denunciata dalla ricorrente, rilevava la Sezione con la sentenza n. 613/2015 che, con il predetto decreto commissariale, l’Amministrazione si era limitata ad approvare, “ in via meramente ricognitiva ed in attuazione dell’art.1, comma 237 undecies, della legge regionale Campania 15 marzo 2011, n.4 ”, “ l’elenco delle istanze di accreditamento istituzionale “risultate regolarmente ammesse sotto gli aspetti di completezza e correttezza da un punto di vista informatico”, rimettendo alle commissioni locali previste dall’art.8 della legge regionale 28 novembre 2008 le verifiche istruttorie necessarie alle determinazioni conclusive in merito agli accreditamenti regolarmente richiesti, secondo le modalità e in ossequio ai termini stabiliti all’art.1, comma 237 duodecies, l.r. n.4 del 2011 ”.
Dal “ carattere meramente endoprocedimentale (in quanto semplicemente ricognitivo delle domande correttamente trasmesse) del provvedimento commissariale in questione e della sua assoluta inidoneità a definire i procedimenti attivati con la trasmissione (tramite p.e.c.) delle istanze di accreditamento ”, la Sezione desumeva quindi che “ la Regione Campania è rimasta inadempiente all’obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento presentata dalla società ricorrente, entro il termine (inutilmente scaduto) stabilito dall’art.1, comma 237 duodecies, l.r. n.4 del 2011 ”, statuendo conseguentemente l’accoglimento del ricorso di primo grado, limitatamente alla declaratoria del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza della ricorrente, e respingendolo quanto alla domanda intesa ad ottenere l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, non ricorrendo il presupposto inerente al carattere integralmente vincolato dell’azione amministrativa ed alla insussistenza di esigenze istruttorie di competenza dell’Amministrazione.
In conclusione, la Sezione ordinava al Presidente della Regione Campania, nella qualità di Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, di provvedere sull’istanza di accreditamento istituzionale definitivo presentata dalla società ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Adita quale giudice dell’ottemperanza, questa Sezione, con la sentenza non definitiva n. 6180/2017, dichiarava la nullità del provvedimento di diniego n. 80/2016 adottato dal Commissario ad acta , sul rilievo che lo stesso era stato adottato in epoca successiva all’insediamento dell’ausiliario, nelle more nominato.
Con la medesima sentenza, la Sezione disponeva che “ la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. per danno da ritardo, formulata dalla parte ricorrente, va rimandata necessariamente all’esito del compimento dell’attività commissariale, dal momento che, allo stato, non è dato sapere quando e con quale esito il Commissario ad acta concluderà la sua attività, il che appare invece indispensabile ai fini delle determinazioni sull’an e quantum debeatur ”.
Il Commissario ad acta , con provvedimento del 14 novembre 2019, decretava l’accreditamento della casa di cura Uomo di Antonio Di Bonito s.a.s., mentre l’ASL Napoli 2 Nord, con propria deliberazione n. 755 del 10 giugno 2020, confermava la sussistenza degli ulteriori requisiti per l’accreditamento definitivo (richiamati dal suddetto decreto del Commissario ad acta quale condizione di efficacia dello stesso).
Dovendo pronunciarsi sulla residuale domanda risarcitoria relativa al danno conseguente al ritardo col quale la casa di cura aveva conseguito l’accreditamento, sul cui accoglimento essa insisteva, la Sezione emetteva l’ordinanza n. 5105/2020, con la quale, “ anche in ragione dell’evoluzione processuale, della mancata costituzione in giudizio del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro nella Regione Campania, nonché dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla Regione ”, riteneva necessario “ invitare le parti a dedurre ulteriormente circa i profili della sussistenza dell’obbligazione risarcitoria;della corretta imputazione della stessa (nel caso, come quello di specie, di Commissariamento ai fini del cd “piano di rientro” della Regione, ex legge 30 dicembre 2004, n. 311 e succ. mod.);della legittimazione passiva per tali obbligazioni nel caso di cessazione della gestione commissariale per fatti tuttavia accaduti durante la gestione predetta ”.
Con il medesimo provvedimento istruttorio, la Sezione riteneva altresì necessario acquisire “ una relazione da parte del Commissario ad acta e del Ministero della Salute che fornisca elementi utili e apporti argomentativi sui profili, sull’evoluzione del quadro normativo in pendenza della domanda di accreditamento della Uomo sas, sullo stato attuale e sulle modalità, condizioni e tempi della cessazione del regime commissariale, nonché su eventuali previsioni normative che disciplinino la sorte delle obbligazioni sorte durante tale periodo ”.
Con la successiva ordinanza n. 8427/2020, la Sezione disponeva lo svolgimento di una CTU al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, utili a comprendere quale fosse l’effettivo danno subito dalla casa di cura in conseguenza del ritardo nel riconoscimento dell’accreditamento.
La Sezione, con la sentenza n. 7161/2021, nel pronunciarsi in via definitiva, dopo l’esecuzione dell’incombente istruttorio, sulla domanda risarcitoria della società Uomo s.a.s.:
- ha respinto preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Regione Campania;
- ha ravvisato la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la configurazione della responsabilità risarcitoria della Regione Campania;
- ha respinto la domanda risarcitoria con riferimento al danno emergente, avendo riscontrato, sulla scorta della relazione di c.t.u. acquisita in giudizio, che nel periodo considerato “ la struttura non è certamente rimasta inoperativa, e l’allegazione circa l’avvenuta assunzione di medici e personale specializzato assunto senza possibilità di utilizzo si è rivelata del tutto infondata ”, altresì respingendo le ulteriori richieste istruttorie della parte ricorrente;
- ha accolto la domanda risarcitoria relativamente al lucro cessante.
In proposito, premessa l’esigenza di valutare equitativamente i danni allegati, ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, cod. civ. e richiamata la relazione di c.t.u. nella parte in cui il consulente tecnico, “ valorizzando i risultanti economici conseguiti dal ricorrente, la capienza della struttura sanitaria, l’indice medio di redditività del settore, ha stimato che se l’accreditamento fosse stato disposto e contrattualizzato a partire dal 2013, la ricorrente avrebbe potuto conseguire un profitto, relativo all’erogazione di prestazioni sanitarie in convezione, complessivamente pari a Euro 174.000 ”, ha ritenuto che “ da tale ammontare debba essere decurtato quanto la ricorrente ha verosimilmente ottenuto attraverso l’esercizio della struttura in regime privato o mediante la locazione a terzi, cifra che si stima, anche alla luce delle considerazione del CTU, in complessivi Euro 80.000 ”.
Quindi, il Collegio ha liquidato il danno complessivo in euro 94.000, oltre interessi legali sino al giorno del pagamento, condannando la Regione Campania al relativo pagamento.
La sentenza da ultimo pronunciata dalla Sezione ha costituito oggetto del ricorso per revocazione proposto, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., dalla Regione Campania.
Il ricorso è stato parzialmente accolto con la sentenza n. 5459 del 30 giugno 2022, per effetto della quale la pretesa risarcitoria della struttura privata è stata temporalmente delimitata al periodo ottobre 2017-dicembre 2020, con la conseguente liquidazione del danno risarcibile, “ parametrando al suddetto periodo l’importo risarcitorio riconosciuto con la sentenza oggetto di revocazione, non essendo contestati dalle parti i criteri ivi applicati ”, nella misura di € 40.000,00, oltre interessi legali sino al giorno dell’effettivo pagamento.
Con il ricorso di ottemperanza in esame, la società Uomo S.r.l. agisce per ottenere la piena esecuzione del dispositivo di condanna recato dalla predetta sentenza n. 5459/2022, lamentando l’inerzia in proposito serbata dalla Regione Campania.
Chiede altresì di condannare quest’ultima al pagamento della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Ciò premesso, il proposto ricorso di ottemperanza è meritevole di accoglimento, essendo conclamata l’inerzia esecutiva della Regione Campania, con esso lamentata, la quale giustifica l’esercizio dell’invocato potere sostitutivo del giudice dell’ottemperanza.
Occorre quindi ordinare alla Regione Campania di provvedere al pagamento a favore della ricorrente della somma oggetto di condanna risarcitoria, con gli accessori di legge ivi indicati, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nell’ipotesi di persistente inerzia della Regione Campania, subentrerà in via sostitutiva il Commissario ad acta , che si nomina fin d’ora in persona del Prefetto di Napoli, o suo delegato, al fine di porre in essere ogni atto utile al celere soddisfacimento della pretesa di parte ricorrente.
Sussistono altresì i presupposti per condannare la Regione Campania al pagamento della penalità di mora a favore della ricorrente, in misura pari agli interessi legali sulla somma oggetto di condanna risarcitoria per ogni giorno di ritardo decorrente dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’avvenuto adempimento ovvero all’insediamento del nominato Commissario ad acta .
La Regione Campania deve infine condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, nella complessiva misura di € 1.000, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai difensori antistatari.