Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-03-04, n. 202501857
Rigetto
Sentenza
4 marzo 2025
Sentenza
24 luglio 2024
Decreto presidenziale
3 dicembre 2024
Sentenza
24 luglio 2024
Decreto presidenziale
3 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza
4 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2025
N. 01857/2025REG.PROV.COLL.
N. 08925/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8925 del 2024, proposto da
Pfe Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 98825645CD, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Miorelli Service S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00589/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sassari e di Miorelli Service S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti gli avvocati Umberto Ilardo, l'avv. Santi Dario Tomaselli in delega dell'avv. Massimiliano Brugnoletti, nonchè l'avv. Maria Ida Rinaldi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. PFE s.p.a. ha impugnato, con due distinti ricorsi (uno relativo al Lotto 1 e l’altro relativo al Lotto 2), la determinazione n. 295 del 26 gennaio 2024, con cui il Comune di Sassari ha aggiudicato l’intero appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene di uffici ed immobili, relativamente ad entrambi i lotti, alla Morelli Service s.p.a., unitamente a tutti i verbali di gara ed a tutti gli atti presupposti e connessi, lamentando la violazione degli artt. 35, 95 e 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, oltre all’eccesso di potere, ed asserendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa. In particolare nel presente giudizio, avente ad oggetto il lotto 1, la ricorrente ha dedotto che: 1a) l’aggiudicataria, in sede di chiarimenti, ha ridotto le ore dedicate alla prestazione effettiva del servizio da 97.860,70 (originariamente indicate) a 90.610,00, includendo nel monte ore operativo le ore dedicate alla formazione (7.250,00), inizialmente non considerate, e così coprendo i relativi costi ulteriori, con una inammissibile modifica all’offerta; 1b) ha indicato un numero di interventi per l’Area 3 inferiore a quello previsto nei documenti di gara (26 all’anno e, cioè, uno ogni quindici giorni invece che 104 all’anno e, cioè, 2 alla settimana, come da Allegato C) o, in caso contrario, non ha tenuto conto dei relativi costi; 1c) non ha giustificato alcune voci di costo contemplate nell’offerta tecnica (ad esempio, migliorie volte alla qualità ed all’efficacia del servizio o controlli) –circostanze idonee a dimostrare l’anomalia dell’offerta; 2) non ha indicato il numero di macchine da utilizzare e non ha prodotto la documentazione idonea a dimostrare la loro conformità ai criteri minimi ambientali – adempimenti previsti a pena di esclusione.
2. Il T.a.r. ha rigettato il ricorso, escludendo, da un lato, la lamentata modificazione postuma dell’offerta da parte dell’aggiudicataria, “posto che la formulazione originaria non recava alcuna specificazione tale da escludere dal monte ore quelle dedicate alla formazione, il che rende la successiva specificazione di segno opposto compatibile con la formulazione originaria dell’offerta”, e, dall’altro, la necessità, in base all’art. 15 del capitolato di gara, di indicare il numero delle macchine destinate all’espletamento del servizio, essendo sufficiente precisarne la tipologia e le caratteristiche, nel rispetto del d.m. n. 51 del 2021. Inoltre, ha ritenuto che l’offerta non fosse in perdita, nonostante gli extra-costi relativi all’Area 3, stante il profitto dichiarato ed il margine delle spese generali, ed essendo irrilevante la mancata giustificazione sulle voci “Migliorie volte alla qualità ed all’efficacia del servizio..”, stante la valutazione complessiva sull’attendibilità dell’offerta.
3. Avverso la sentenza la originaria ricorrente ha proposto appello, formulando i seguenti motivi: 1) l’erroneo rigetto del primo motivo di ricorso, atteso che la natura di ore lavorate di servizio effettivo del numero indicato di 97.860 ore si ricava dal collegamento, dichiarato dalla stessa aggiudicataria, con il monte teorico collettivo (129.242) e con la proporzione, insista nelle tabelle ministeriali, ore lavorate/teoriche, pari a 1.581:2.088, sicché il maggior costo, collegato agli interventi non programmati nell’area 3 (ed alle ulteriori voci non considerate), determina sicuramente una perdita dell’offerta, oltre a tradursi in una inammissibile modifica della proposta (riduzione delle ore destinate all’espletamento del servizio; aumento degli interventi destinatati all’area omogenea 3) ed a svelare la difformità della offerta rispetto al bando, quanto al numero delle operazioni di pulizia, già da sola sufficiente a giustificare l’esclusione; 2) l’erroneo rigetto del secondo motivo di ricorso, atteso che, da un lato, il rinvio, da parte dell’art. 15 del capitolato d’oneri, al d.m. 51 del 2021, imponeva la precisazione del numero di macchine utilizzato e, dall’altro, anche qualora si potesse ritenere sufficiente l’indicazione della tipologia delle macchine, l’aggiudicataria avrebbe dovuto allegare le schede tecniche o la documentazione idonea dimostrare il rispetto dei criteri ambientali minimi.
4. Si sono costituti sia il Comune di Sassari sia la controinteressata, deducendo l’infondatezza dell’appello. In particolare la controinteressata ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, in ordine alla mancata giustificazione delle migliorie, non avendo la ricorrente allegato il relativo maggior costo da sostenere al riguardo – riproposizione contestata dalla ricorrente, secondo cui, a fronte del rigetto implicito dell’eccezione da parte del giudice di primo grado, sarebbe stata necessario un appello incidentale.
5. All’udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Il primo motivo di appello è infondato.
1.1. In ordine alle ore di formazione, l’appellante si è limitato, senza denunciare la violazione di alcuna regola ermeneutica, ad insistere nella propria tesi difensiva, secondo cui l’originaria offerta dell’aggiudicataria non ricomprendeva le ore di formazione del personale (asseritamente aggiunte successivamente dall’aggiudicataria in sede di chiarimenti, con sostanziale modifica dell’offerta, oltre che con un aggravio del costo della mano d’opera ed una sostanziale perdita economica).
Si tratta, tuttavia, di