Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-28, n. 202307390
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2023
N. 07390/2023REG.PROV.COLL.
N. 03928/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3928 del 2021, proposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore , ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione VI, n. -OMISSIS- resa inter partes .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il consigliere G S e udito per le amministrazioni appellanti l’avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto dell’appello in trattazione è la determinazione prot.n.12685 del 13 marzo 2015, a firma del Comandante della Guardia di Finanza della Compagnia di -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS- Maresciallo Capo, avverso il provvedimento disciplinare del rimprovero ai sensi dell’art. 1360 del Codice dell’ordinamento militare, emesso in data 13 gennaio 2015 per presunte mancanze accertate nei giorni 24-26 novembre 2014.
2. Avverso tali atti (il ricorso gerarchico ed il previo provvedimento disciplinare) il militare -OMISSIS- proponeva ricorso (n. -OMISSIS-) al T.a.r. Campania, chiedendone l’annullamento con un unico complesso motivo di censura, con il quale deduceva l’insussistenza dei fatti addebitatigli.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione il Tribunale adìto con la sentenza segnata in epigrafe:
- ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- la “ pausa psico-fisica ” di 30 minuti è un diritto del dipendente e comunque a questa il ricorrente ha rinunciato in una sola occasione;
- era privo di rilievo disciplinare il fatto che il ricorrente “ il giorno 25/11/2014 aveva indicato sul foglio di servizio l'orario 8/14 anziché quello 8/14 - 15/18 per essere di rientro settimanale ”;
- quanto all’addebito di non corretta esecuzione dell’incarico affidato al militare il 26 novembre e da questi delegato ad un militare subordinato, lo slittamento dell’adempimento di un solo giorno non aveva provocato alcun nocumento al regolare espletamento della pratica e nemmeno ricorreva “ un indebito ricorso alla delega, invero operante – a quanto consta – sin dal 2014 senza che le gerarchie abbiano dimostrato sul punto alcuna specifica opposizione ”.
5. Avverso tale pronuncia le amministrazioni segnate in epigrafe hanno interposto appello, notificato il 27 aprile 2021 e depositato il giorno successivo, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 3-8), che il T.a.r. non solo non aveva considerato che la sanzione disciplinare è espressione della discrezionalità di cui è titolare l’amministrazione, ma anche che le ragioni poste a base del provvedimento erano plurime e concordanti in quanto denotavano una certa superficialità da parte del militare nel disbrigo dei compiti d’istituto; questi non solo non aveva effettuato la necessaria pausa dal lavoro in ripetute occasioni, ma altresì (e soprattutto) aveva mancato di richiedere preventivamente l’autorizzazione a proseguire il servizio in orario straordinario; aveva inoltre riportato erronee indicazioni sui fogli di servizio e nessuna informazione utile aveva fornito al militare “ inopportunamente ” sub-incaricato dell’esecuzione del servizio, di cui era stato investito.
6. Le Amministrazioni hanno concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado.
7. L’appellato, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio.
8. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 6 giugno 2023, è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è meritevole di accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
10. Le questioni poste dalle amministrazioni appellanti ineriscono al corretto esercizio del potere disciplinare nei confronti dei militari, nel caso di specie di un sottufficiale della Guardia di Finanza.
10.1. Orbene, come ha ribadito di recente la Sezione, “ la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare a carico dell’appartenente al Corpo della Guardia di finanza costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento; in particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione