Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-01-14, n. 201600082
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N. 00082/2016REG.PROV.COLL.
N. 06961/2015 REG.RIC.
N. 08049/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6961 del 2015, proposto da:
Associazione per il Disegno Industriale - ADI, rappresentata e difesa dagli avv.ti E R e F P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Emanuele Gianturco n. 1;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti P C, A M, M L B, A M e R I, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
R M e Rita T;
nei confronti di
Immobiliare Porta Volta s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emiliano Fumagalli, Antonio Belvedere e Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;
sul ricorso numero di registro generale 8049 del 2015, proposto da:
Immobiliare Porta Volta s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emiliano Fumagalli, Antonio Belvedere e Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;
contro
R M e Rita T, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, n. 50;
nei confronti di
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti A M, R I, P C e A M, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
per la riforma
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 01315/2015, concernente adozione programma integrato di intervento - variante prg;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio quanto al ricorso n. 6961/2015 di Immobiliare Porta Volta s.r.l., e di Comune di Milano, e quanto al ricorso n. 8049/2015 di R M e Rita T.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Pavarotti, Tranquilli, su delega dell'avvocato Scoca, M, Mandarano e Cozzi.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che con sentenza 21/12/2012 n. 3186 il TAR Lombardia ha respinto il ricorso con cui i sig.ri R M e Rita T hanno impugnato un programma integrato di intervento, concernente fabbricati facenti parte di un insediamento industriale dismesso, proposto dalla proprietaria degli stessi, società Immobiliare Porta Volta s.r.l.;
b) che su appello dei sig.ri M e T il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha emesso la sentenza 12/3/2015 n. 1315, con cui, in riforma della citata sentenza del TAR Lombardia, ha annullato il detto programma integrato di intervento;
c) che con ricorso 6961/2015, l’Associazione per il Disegno Industriale - A.D.I. – che aveva stipulato con l’Immobiliare Porta Volta un accordo per la cessione di uno dei suddetti fabbricati - ha proposto ricorso in opposizione avverso la menzionata sentenza del Consiglio di Stato;
d) che con ricorso 8049/2015, l’Immobiliare Porta Volta s.r.l. ha impugnato per revocazione la succitata sentenza del Consiglio di Stato n. 1315/2015;
e) che con memoria depositata in data 4/12/2015, nell’ambito del ricorso n. 8049/2015, i sig.ri M e T, hanno rinunciato al ricorso a suo tempo proposto davanti al TAR Lombardia, all’appello avverso la sentenza di quest’ultimo e agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1315/2015;
f) che, alla luce di tale rinuncia, la Immobiliare Porta Volta ha chiesto che - annullate le sentenze nn. 3186/2012 del TAR Lombardia e 1315/2015 del Consiglio di Stato – sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per revocazione (n. 8049/2015) dalla medesima proposto;
g) che, conseguentemente, anche la Associazione per il Disegno Industriale, ha chiesto sia dichiarata l’improcedibilità pure del ricorso in opposizione n. 6961/2015;
h) che alla pubblica udienza del 17/12/2015, le cause sono passate in decisione;
i) che data l’evidente connessione i due ricorsi possono essere riuniti;
l) che, alla luce di quanto sopra, il Collegio non può che prendere atto dell’atto di rinuncia dei sig.ri M e T, annullando, per l’effetto, le menzionate pronunce di primo e secondo grado;
m) che ciò comporta la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi nn. 6961/2015 e 8049/2015, per sopravvenuta carenza di interesse;
n) che, su accordo delle parti, spese e onorari di giudizio possono essere compensati.