Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-12-18, n. 201705934

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-12-18, n. 201705934
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705934
Data del deposito : 18 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2017

N. 05934/2017REG.PROV.COLL.

N. 00478/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 478 del 2017, proposto da:
Soc. Coop. Rear e RTI Copat, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato M M, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria della Sezione al Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Consorzio Valorizzazione La Venaria Reale , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati T S M e F T, con domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, largo Messico, 7;

nei confronti di

CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.e Società Cooperativa Culture, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfiero Farinea e Alessio P, con domicilio eletto presso lo studio Alessio P in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 01324/2016, resa tra le parti, concernente l’annullamento:

- del provvedimento prot. n. 2016/CV/002023 del giorno 01.08.2016, comunicato in data 02.08.2016, con cui il Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi, per brevità. RUP) della gara d'appalto per l'affidamento del contratto misto di concessione e appalto relativo ai servizi di biglietteria, vigilanza e sorveglianza, accoglienza e assistenza al pubblico, attività didattiche e laboratori, audioguide e applicativi digitali, call center e prenotazioni presso la Reggia di Venaria Reale ¿ C.I.G. 65801439C6, presso il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale , ha aggiudicato definitivamente l'appalto al CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop;

- della comunicazione prot. n. 2016/CV/002029 del giorno 02.08.2016, con cui il RUP ha informato, ai sensi dell'art. 79, co. 5, lett. a) e art. 5 ter del D.Lgs. 163/2006, l'A.T.I. Rear Soc. Coop./CO.PA.T. Soc. Coop. dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara a favore del CNS;

- della determina prot. n. 2016/CU001579 del 26.05.2016, con cui il R.U.P. Dott. Gianbeppe C ha provveduto a nominare i componenti della Commissione giudicatrice della gara;

- di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, conseguenti o comunque connessi del procedimento, compresi i verbali riassuntivi delle operazioni di gara e di gara e i verbali riassuntivi delle operazioni di verifica dell'anomalia dell'offerta del CNS.

nonché,

la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Valorizzazione La Venaria Reale , di CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. e di Società Cooperativa Culture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017 il Cons. P G N L e uditi per le parti gli avvocati P, per delega di Milan, G, per delega di T, e P;


FATTO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. I, con la sentenza 21 ottobre 2016, n. 1324 ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso dell’attuale appellante Rear Soc. Coop. e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento 1 agosto 2016, n. prot. M2016/CV/0023 con il quale il RUP ha aggiudicato in via definitiva il servizio per cui è causa al Consorzio Naturale Servizi soc. coop.

Il Tribunale amministrativo, inoltre, ex art. 34, comma 1, lett. e) , ha disposto che il RUP provveda, ai sensi dell’art. 88, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, a esaminare la nota 1 agosto 2016 con cui la aggiudicataria provvisoria ha riscontrato la richiesta di chiarimenti del RUP del 29 luglio 2016, concludendo il procedimento di verifica con provvedimento espresso ed assumendo le determinazioni conseguenziali.

La sentenza ha rilevato che:

- il provvedimento del 1° agosto 2016, che ha affidato in via definitiva il servizio alla Cooperativa Nazionale Servizi, è firmato dal dott. C, il quale è stato assunto dal Consorzio Valorizzazione Culturale La Venaria Reale come dirigente dell’Area Fruizione e Valorizzazione e come dirigente dell’area Conservazione Beni Mobili, con la responsabilità di coordinare e dirigere le attività proprie di tali aree;

- il dott. C aveva ed ha, in quanto dirigente e coordinatore, il potere di rappresentare e di esternare la volontà della Stazione Appaltante;

- non esistendo all’interno del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale personale competente nello specifico settore di attività oggetto di gara, il dott. C ha inoltrato ad alcuni Enti la richiesta di indicazione di nominativi per comporre la Commissione giudicatrice;

- l’art. 84 comma 3 d.lgs. n. 163 del 2006 non impone l’osservanza di rigide formalità o procedure nella scelta dei commissari: è vero che tale scelta deve avvenire in modo trasparente ed in guisa tale da evitare la nomina di soggetti che possano sentirsi in qualche modo legati alla stazione appaltante, ma la norma non impone l’apertura, a tale scopo, di un sub-procedimento a carattere selettivo/comparativo;

- il RUP ha seguito, quale criterio di scelta, quello della maggior aderenza dell’esperienza specifica del candidato al settore di attività oggetto di gara;
dalla verbalizzazione, inoltre, si evince che il RUP ha effettuato un confronto tra i curricula , provvedendo ad allegare all’atto di nomina quelli dei candidati prescelti e l’atto di nomina, quindi, risulta congruamente e sufficientemente motivato;

- le norme sopra riportate del Disciplinare di gara non possono essere intese nel senso che fosse obbligatoria la indicazione del nome e del curriculum di ciascuno degli addetti;

- lo stesso Schema di contratto allegato al bando prevede, all’art. 15.6, che l’elenco nominativo del personale, con l’indicazione della qualifica professionale, del titolo di studio, delle precedenti esperienze lavorative e del certificato penale, sia consegnato alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell’avvio della attività, e la precisazione conferma che l’indicazione del nome del personale addetto non era adempimento obbligatorio da effettuarsi con l’offerta tecnica né elemento di valutazione della medesima;

- non è dato ravvisare, nella offerta tecnica della aggiudicataria, la violazione della lex specialis di gara;

- è inammissibile, siccome in realtà finalizzata a sollecitare al giudice amministrativo un sindacato su attività discrezionale, che la giurisprudenza ammette solo nei limiti della macroscopica e manifesta illogicità o travisamento, la censura sull’attribuzione dei punteggi;

- miglior sorte non può avere la censura di asserita violazione del punto 2.3. del Capitolato Prestazionale: l’aggiudicataria ha offerto di riassumere tutto il personale attualmente dipendente dal gestore uscente “per lo svolgimento dei medesimi servizi” , ma non risulta che per questo fatto la sua offerta tecnica abbia ricevuto un punteggio aggiuntivo;

- infondato è anche l’ottavo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta la legittimità dell’affidamento a favore del Consorzio Nazionale Servizi, per violazione del principio di segretezza del voto dei Commissari: essendo l’attribuzione dei punteggi rigidamente disciplinata dal Disciplinare di gara;
costituendo oggetto di valutazione non una singola persona ma un progetto, di tanto tenuto conto il Collegio non vede quale ragione di opportunità imponesse l’adozione del voto segreto, o comunque non pubblicizzato, dei Commissari di gara;

- va invece accolto il settimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che la stazione appaltante ha proceduto all’affidamento in via definitiva del contratto al Consorzio Nazionale Servizi senza attendere dallo stesso di ricevere alcuni chiarimenti, sollecitati dalla Stazione Appaltante e riguardanti la congruità della offerta economica;

- la stazione appaltante, il 29 luglio 2016, senza far cenno alla missiva pervenuta dal difensore della ricorrente, ha trasmesso al Consorzio Nazionale Servizi una nota che afferma quanto segue: “Con riferimento al piano economico finanziario presentato, dovendo questo Consorzio verificare la sostenibilità e convenienza della gestione, si chiede di specificare, alla luce di quanto dichiarato nell’offerta tecnica, l’organizzazione del personale rapportata ai costi indicati nel piano stesso per il personale di call center e accoglienza. Si invita pertanto codesta società a far pervenire quanto richiesto entro cinque giorni dal ricevimento della presente” .

L’appellante Soc. Coop. REAR contestava la sentenzaper i seguenti motivi:

- sull’incompetenza del RUP a emanare il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara: erroneità della sentenza per violazione di legge degli art. 6, comma 1, lett. e) , l. n. 241 del 1990 e art. 10, d.lgs. n. 163 del 2006;
travisamento dei fatti;

-sull’incompetenza del RUP a emanare il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice: erroneità della sentenza per violazione di legge degli art. 84, comma 2, e art. 10 d.lgs. n. 163 del 2006;
travisamento dei fatti, difetto di istruttoria;

- sull’invalidità derivata di tutte le operazioni concorsuali e, conseguentemente, dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione definitiva, in merito alla nomina delle commissioni giudicatrici: erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 84, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 282 d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’art. 97 Cost.. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi generali di trasparenza, imparzialità, competenza e delle procedure ad evidenza pubblica. Travisamento dei fatti;

- sulla composizione della Commissione giudicatrice: erroneità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006. Travisamento dei fatti. Difetto d’istruttoria;

- sull’offerta tecnica dell’aggiudicataria: erroneità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Travisamento del fine. Difetto di motivazione;

- sull’offerta tecnica proposta dall’aggiudicataria: erroneità della sentenza per violazione di legge in relazione all’art.

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