Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-07-22, n. 201004826
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N. 04826/2010 REG.DEC.
N. 08257/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8257 del 2009, proposto da C N, M F, F F, T C e P M, rappresentati e difesi dall’avv. A M B, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultima in Roma, via G.Banti n. 34, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato generale dello Stato legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
nei confronti di
A C, Annamaria Tella Gaucci, L C, rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Lattanzi, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, via P.L. da Palestrina n. 47, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
C C, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Paola Salvatore, ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, viale Parioli n. 180, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
G B, C G, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 4209 del 27 aprile 2009;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati,
visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate e delle altre parti intimate;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore all’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2010 il consigliere Diego Sabatino;
uditi per le parti gli avvocati Lattanzi, Sanino, Bruni e l'avv. dello Stato Fedeli;
considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 8257 del 2009, C N, M F, F F, T C e P M proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 4209 del 27 aprile 2009 con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Avvocatura generale dello Stato per l’annullamento della graduatoria del 28 maggio 2008 a firma del Segretario generale dell’Avvocatura dello Stato per la copertura di n. 12 posti di posizione economica C1;del parere reso dal Comitato Consultivo in data 20 maggio 2008;di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla procedura loro riservata per il passaggio preferenziale tra le aree, con accesso alla posizione economica C1 e per la condanna al risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della superiore qualifica sia in forma specifica, con l’inquadramento conseguente, sia per equivalente monetario per quanto residua della restante parte risarcitoria, con interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, le parti ricorrenti avevano premesso che l’Avvocatura Generale dello Stato, con decreto n. 11357 del 21 novembre 2005, aveva indetto una procedura per il passaggio tra le aree, riservata al personale di ruolo dell’Avvocatura dello Stato alla data del 10 ottobre 2000, per la copertura di n. 12 posti nella posizione economica C1 dell’area C.
I ricorrenti, inquadrati come B3 Super, si lamentavano del fatto che l’amministrazione non aveva riconosciuto la prevalenza della posizione B3 Super, rispetto alle inferiori B1, B2 e B3, e, recependo il parere reso dal Comitato Consultivo in data 20 maggio 2008, aveva violato le disposizioni dell’art. 7 del bando e degli artt. 15 e 17 CCNL di categoria sottoscritto il 1999.
Si costituivano i controinteressati A C, A T G e L C, peraltro anche con ricorso incidentale, l’Avvocatura dello Stato e le controinteressate C C e G B, contestanto la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso, mentre interveniva ad opponendum anche C G, che aveva impugnato la medesima graduatoria per ragioni opposte rispetto a quelle dei ricorrenti.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2009, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, qualificando la posizione soggettiva vantata come attributiva di un mero vantaggio patrimoniale.
Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziavano l’erroneità della sentenza, in merito all’esatta qualificazione della loro posizione.
Nel giudizio di appello, si costituiva l’Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Avvocatura generale dello Stato, nonché A C, Annamaria Tella Gaucci, L C e C C, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 10 novembre 2009, l’esame dell’istanza cautelare veniva rinviato al merito.
Alla pubblica udienza del 18 maggio 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - Con un unico motivo di diritto, gli appellanti deducono violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali;mancata o erronea valutazione della prevalenza riservata alla posizione B3 super;violazione dell’art. 7 del bando concorso e degli articoli 15 e 17 del CCNL del 1999 e relativa interpretazione autentica del CCNL del 2003 e successivi e del CCIAS del 2000.
Il motivo, articolato in dieci punti, si sofferma sull’illegittimità della procedura che ha portato all’emissione del parere reso dal Comitato consultivo dell’Avvocatura in data 20 maggio 2008 e sulla sua erroneità sostanziale, in relazione alla considerazione della posizione B3 super come di carattere meramente retributivo, e quindi non comportante alcun vantaggio in sede concorsuale.
In concreto, poiché l’art. 7 del bando di concorso prevedeva che le graduatorie fossero stilate, ai sensi dell’art. 8, co. 2, lett. c),