Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-04-12, n. 201701709

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-04-12, n. 201701709
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701709
Data del deposito : 12 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2017

N. 01709/2017REG.PROV.COLL.

N. 08730/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8730 del 2014, proposto da:
D C, G M, rappresentati e difesi dall'avvocato T D G C.F. DGRTMS60E16D643P, con domicilio eletto presso Patrizia Titone in Roma, via T. Campanella, n.11;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00965/2014, resa tra le parti, concernente l’accertamento del diritto all’immissione nei ruoli per l'insegnamento della religione cattolica dal 2004/2005 - riconoscimento degli effetti giuridici ed economici.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell’Ufficio Scolastico della Provincia di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. C D e uditi per le parti l’avvocato Sergio Galleano, in dichiarata sostituzione dell'avv. Tommaso de Grandis, e l’avvocato dello Stato Cinzia Melillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, dinanzi al quale il ricorso era stato riassunto dopo che il Tribunale del Lavoro di Lecce, inizialmente adìto, aveva declinato la giurisdizione ordinaria, in favore di quella amministrativa, respingeva il ricorso proposto dai Proff. D C e Grazia Meleleo, nella qualità di insegnanti di religione cattolica, idonei nella relativa graduatoria concorsuale, al fine di ottenere l’accertamento del loro diritto all’immissione nei ruoli, con l’accertamento dei connessi benefici giuridici ed economici, relativamente ai posti riservati al predetto insegnamento, a partire dall’anno scolastico 2004/2005.

Avverso la predetta decisione proponevano appello i Proff. Coppola e Meleleo, eccependo la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla cognizione della loro pretesa, contestando, nel merito, la correttezza della gravata statuizione reiettiva, insistendo nel sostenere la ricorrenza delle condizioni per la loro assunzione e concludendo conformemente alle predette difese.

Resisteva il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, rilevando l’infondatezza dell’appello, difendendo la correttezza della decisione impugnata e domandandone la conferma.

L’appello veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 2 marzo 2017.



DIRITTO

1.- Il rispetto dell’ordine logico nella trattazione delle questioni controverse impone di principiare dall’esame di quella pregiudiziale di giurisdizione, sollevata dagli stessi ricorrenti come primo motivo di appello.

1.1- La censura è inammissibile, dovendo intendersi la sua proposizione in appello

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