Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-06-23, n. 201503146

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-06-23, n. 201503146
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503146
Data del deposito : 23 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01055/2012 REG.RIC.

N. 03146/2015REG.PROV.COLL.

N. 01055/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2012, proposto da:
M A in S, rappresentata e difesa dall'avv. M A, con domicilio eletto presso M A in Roma, piazza Gondar, 22;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

M L, Luigi Maria D'Anna, V A, P C, A M, S T, M R, Felice Dell'Accio, G P, F S;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 07326/2011, resa tra le parti, concernente giudizio di avanzamento per l'anno 2004.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2015 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Antonelli e l'avv. dello Stato Vessichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con sentenza n. 07326 del 16-9-2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Prima bis, in parte dichiarava inammissibile ed in parte respingeva il ricorso proposto dalla signora A M, in qualità di erede di S Antonio, avverso l’esito del giudizio di avanzamento per il 2004, di cui al provvedimento prot. n. MD/GMIL-03-II/4/2/2004/32963-71 datato 14-7-2004 del Ministero della Difesa, in base al quale il ten. col. Antonio S era stato dichiarato idoneo, ma, essendo stato collocato al 71° posto della graduatoria, era stato escluso dal numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni stabilite per l’annualità in oggetto.

Evidenziava la predetta sentenza che il ricorrente aveva dedotto unico, articolato motivo di gravame, lamentando: violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 26 della legge n.1137/1955, del d.m. n.571/1993, nonché del decreto legislativo n.490/97 come integrato dal decreto legislativo n.216/2000;
eccesso di potere in senso assoluto e relativo.

Aggiungeva ancora che, a seguito di deposito della documentazione richiesta al Ministero con ordinanza presidenziale istruttoria n.17/2005, il ten.col. S aveva proposto motivi aggiunti, riproponendo e sviluppando le censure di cui all’atto introduttivo del giudizio.

A seguito del decesso del predetto ufficiale, avvenuto il 13 maggio 2006, la vedova dello stesso, signora A M, si era costituita con memoria notificata in data 8-11 maggio 2007, chiedendo la prosecuzione del giudizio, che , all’esito della integrazione del contraddittorio, veniva introitato per la decisione all’udienza del 28 giugno 2011.

Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato la signora A M, chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado ed, in ogni caso, la riforma della stessa in merito alla pronunciata condanna alle spese per l’importo di euro 3000.

Ha articolato unico motivo complesso, lamentando: Apoditticità della motivazione- Erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici – Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 26 della legge n.1137/1955 così come integrata dal d.m. 2 novembre 1993, n. 571 e dei decreti legislativi nn. 490/1997 e 216/2000- Eccesso di potere in senso relativo per cattivo esercizio del potere, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento- Violazione del principio di autonomia dei giudizi.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 9 giugno 2015.

DIRITTO

Ritiene preliminarmente la Sezione di evidenziare come la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non sia stata contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.

L’appellante lamenta in primo luogo che la gravata sentenza avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per genericità e per mancato assolvimento dell’onere di fornire un principio di prova nella parte in cui ha dedotto il vizio di eccesso di potere in senso relativo.

Il Tribunale Amministrativo ha in proposito affermato che parte ricorrente non ha offerto indicazione alcuna, dotata di una qualche concretezza, relativamente ai soggetti, da prendersi a riferimento, dalle cui valutazioni possa evincersi l’utilizzo, da parte della Commissione Superiore di Avanzamento, di un metro di giudizio difforme, concessivo nei confronti dei parigrado e più restrittivo nei propri confronti, né ha indicato la categoria di qualità o titoli in cui la denunciata disparità di trattamento e difformità del metro di giudizio si sarebbero realizzate. Essa ha affidato sostanzialmente l’articolazione della censura – mediante preannunciata proposizione di successivi scritti difensivi - all’esito della acquisizione della documentazione, oggetto di istanza istruttoria, relativa ai controinteressati evocati in giudizio;
con la conseguenza che la prefata istanza istruttoria si è risolta nella richiesta di atti preordinata al fine della ricerca delle eventuali illegittimità, meramente enunciate e non supportate da alcun elemento indiziario.

La doglianza – a giudizio del Collegio – è meritevole di favorevole considerazione alla luce dell’orientamento già espresso in materia dalla Sezione ( cfr. sent. n. 5696/2011 e n. 4973/2011).

E’ stato, infatti, chiarito che la possibilità di una completa e corretta prospettazione delle tesi difensive è direttamente collegata alla conoscenza dei fatti e quindi delle risultanze istruttorie e procedimentali. Per cui, se è ben vero che è inammissibile il ricorso privo dei requisiti minimi che permettano la ricostruzione dei tratti essenziali dell’azione esperita, è del pari vero che il ricorso può essere proposto, anzi deve, anche in casi in cui il ricorrente non abbia ancora conseguito una conoscenza integrale degli atti di causa.

Impugnato, dunque, l’atto nel momento in cui si ha avuta piena percezione dei suoi contenuti essenziali ( autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo), il ricorrente può proporre motivi aggiunti quando abbia avuto integrale conoscenza della documentazione sulla quale si è fondata la determinazione dell’amministrazione, soprattutto nel caso in cui il privato di tale documentazione non abbia immediata conoscenza e la stessa debba essere previamente acquisita tramite accesso ovvero, in giudizio, articolando in proposito istanza istruttoria.

Ciò posto, va osservato nel caso di specie che parte appellante ha proposto il ricorso introduttivo rispettando i termini minimi per l’identificazione dell’azione esperita e dei suoi contenuti.

Il ten. col. S ha, invero, lamentato il vizio di eccesso di potere in senso relativo, descrivendo il proprio curriculum professionale ed indicando i parigrado in relazione ai quali i punteggi sarebbero stati attribuiti con criteri concessivi rispetto a quelli restrittivi utilizzati nei propri confronti, evidenziando, dunque, che gli esiti dei giudizi di avanzamento sarebbero stati il risultato di una diversità di metro valutativo.

Egli ha, poi, introdotto in giudizio le ragioni specifiche della censura mediante atto di motivi aggiunti solo quando – all’esito della disposta istruttoria – vi è stata in giudizio completa acquisizione della documentazione sulla quale si fondava la decisione della Commissione Superiore di Avanzamento ed, in particolare, nel momento in cui è stata prodotta dall’Amministrazione la documentazione caratteristica dei parigrado promossi in relazione ai quali egli ha dedotto l’utilizzo di un diverso metro valutativo.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, ritiene, pertanto, il Collegio che il ricorso ed i successivi motivi aggiunti – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure - non siano inammissibili e vadano, dunque, esaminati nel merito nella parte in cui deducono il vizio di eccesso di potere in senso relativo.

Ritiene, peraltro, la Sezione, nei limiti di cognizione che in materia sono consentiti al giudice amministrativo, che tale vizio sia nella specie insussistente, onde l’appello risulta per tale parte infondato.

Questo Consiglio, con orientamento consolidato, ha affermato che le valutazioni compiute dalla Commissioni Superiori di Avanzamento in sede di giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali sono caratterizzate da una amplissima discrezionalità, essendo per lo più riferite ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito che non sono la mera risultanza aritmetica del titolo e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità ( cfr. Cons. Stato, IV, 19-3-2001, n. 1617;
16-10-2002, n.5688;
4-2-2003, n.556;
2-4-2004, n. 1827);
specificandosi, altresì, che tale ponderazione va effettuata in via di astrazione e di sintesi, non condizionata dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali ( cfr. Cons. stato, IV, 20-12-2002, n. 7241;
30-7-2002, n. 4074).

Invero, l’attività valutativa è precipuamente caratterizzata da un approfondito esame collegiale delle qualità e capacità dei valutandi, riscontrandosi in essa l’esercizio, da parte dell’Amministrazione, di una discrezionalità tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale, se non in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (cfr. cons. Stato, IV, 18-12-2006, n.7610;
7-12-2004, n.8207;
25-5-2010, n. 3709).

Il sistema della promozione a scelta è caratterizzato, infatti, non dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, onde l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria sulla base del punteggio attribuitogli.

Di conseguenza, rimane escluso che il giudice possa procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare, appunto, il vizio della funzione ( cfr. sez. VI, n. 4236/2003).

Risultano, pertanto, apprezzabili dal giudice amministrativo solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo, così da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da attribuire;
specificandosi ulteriormente che l’incoerenza della valutazione, la sua abnormità, il contrasto con i precedenti di carriera e la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio debbono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza ( cfr. Cons. Stato, IV, 30-7-2002, n.4074).

Parte appellante, riproponendo le censure avanzate in primo grado con l’atto di motivi aggiunti, riporta in primo luogo, a fondamento del dedotto vizio di eccesso di potere in senso relativo, un articolato quadro sinottico, nel quale pone a confronto i titoli, gli incarichi, le esperienze e gli elogi riportati dal tenente colonnello S con quelli di tre parigrado ( tenenti colonnello D F, P e L) che hanno ottenuto l’avanzamento al grado di colonnello.

Evidenzia che lo S non solo si è distinto per l’attività prestata all’estero, ma anche per quella rivestita quale Capo Reparto. Rileva, pertanto, che risultano incomprensibili i punteggi riduttivi assegnati all’allora ricorrente, anche sotto il profilo della motivazione al lavoro, visto il brillante curriculum professionale, anche alla luce dei precedenti di servizio dei parigrado indicati come parametro di riferimento che certo non emergono né per qualità morali né culturali e né professionali.

Osserva la Sezione – per come sopra già riferito – che non è consentito al giudice amministrativo procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati né verificare la congruità del punteggio attribuito, risultando la amplissima discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli ovvero di palesi aberrazioni.

Di poi, va considerato che il giudizio formulato dal suddetto organo è la risultante di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo.

E’ stato, poi, affermato che l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile) non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso di titoli diversi, valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento ( cfr. Cons.Stato, IV, n. 4326/2003;
n.4074/2002;
n.6083/2014).

D’altra parte, ci si trova in presenza di ufficiali tutti di elevato livello e con ottimi precedenti di carriera, onde non può essere un singolo encomio o elogio ovvero un singolo titolo a fondare di per sé la differenza tra gli ufficiali, evidenziandosi che ciò che la Commissione compie è una complessiva valutazione degli elementi ex lege considerabili, oltretutto con riferimento a soggetti tutti di per sé di livello elevato, in astratto positivamente considerabili ai fini dell’avanzamento.

Rileva il Collegio – sulla base dei principi giurisprudenziali sopra esposti e nei richiamati limiti di cognizione consentiti in materia al giudice amministrativo – che il dedotto vizio di eccesso di potere in senso relativo non sussiste, non emergendo dagli atti palese abnormità, illogicità o incoerenza nella valutazione della Commissione che ha assegnato al tenente colonnello S un punteggio inferiore rispetto ai parigrado D F , P e L.

Basti in proposito considerare i giudizi dagli stessi riportati nel corso della carriera, quali risultanti dalla documentazione caratteristica acquisita in giudizio.

Per il tenente colonnello S si rinvengono, nel grado di capitano, due giudizi finali di “superiore alla media”, mentre per il resto della carriera, laddove viene espresso il giudizio finale, questo è di “eccellente”. Risulta, poi, nel grado di tenente colonnello e nella scheda valutativa, l’attribuzione della formula del “vivo compiacimento” per una sola volta, con riferimento ad un periodo oggetto di valutazione di un anno (doc. n.47). Si rinvengono, inoltre, n. 3 formule di “vivo compiacimento” in rapporti informativi per periodi di circa un mese ciascuno (doc. n.57, n.62, n.64);
n. 1 formula di “vivo apprezzamento” in un rapporto informativo relativo ad un periodo di un mese (doc. n.60);
n. 1 formula di “vivissimo compiacimento” in un rapporto informativo relativo ad un periodo di circa 2 mesi (doc. n.63);
n. 1 formula di “viva lode” in un rapporto informativo relativo ad un periodo di 15 giorni (doc. n.65).

Quanto al tenente colonnello D F Giulio Cesare, si rinviene sempre, nell’arco della intera carriera, il giudizio finale di “eccellente”. Nel grado di capitano, egli ha riportato n.2 formule di “vivo apprezzamento” in schede valutative relative a periodi di durata annuale ( doc. n.15 e n.16). Nel grado di maggiore ha riportato n.1 formula di “vivissimo apprezzamento” (doc. n.19), n. 1 formula di “vivissimo compiacimento” (doc. n.20), n.1 formula di “vivo compiacimento” (doc. n.21) in schede valutative relative a periodi di durata annuale. Nel grado di tenente colonnello risultano, poi : n.2 formule di “vivo apprezzamento” in schede valutative relative a periodi di durata annuale (doc. n.22 e 33);
n.1 formula di “vivo compiacimento” in una scheda valutativa relativa a periodo di durata annuale (doc. n.27);
n.2 formule di “vivissimo compiacimento” in una scheda valutativa relativa ad un periodo di sei mesi (doc.n.28) ed in un rapporto informativo relativo ad un periodo di un mese;
n. 4 formule di “vivissimo apprezzamento”, rispettivamente in una scheda valutativa relativa ad un periodo di mesi sei (doc.n.30), in una scheda valutativa relativa ad un periodo di mesi sei (doc. n.31), in una scheda valutativa relativa ad un periodo annuale (doc. n.32) ed in altra scheda valutativa relativa ad un periodo di circa 10 mesi (doc. n.34);
n. 1 formula di “viva lode” in una scheda valutativa relativa ad un periodo annuale (doc. n.23);
n.1 formula di “vivissima lode” in una scheda valutativa relativa ad un periodo di circa sei mesi (doc. n.26);
n. 1 formula di “vivissimo apprezzamento e lode” in una scheda valutativa relativa ad un periodo di durata annuale (doc. n.35).

Quanto al tenente colonnello P Gianfranco, osserva la Sezione che l’esame della documentazione caratteristica rivela la presenza costante, nell’arco della intera carriera, della qualifica di “eccellente”. Egli ha, poi, riportato, nel grado di maggiore: n.1 formula di “vivissima lode” in una scheda valutativa relativa ad un periodo di mesi quattro (doc. n.27);
n. 1 formula di “una parola di lode” in una scheda valutativa relativa a periodo di durata annuale (doc. n.28);
n.1 formula di “viva lode” in una scheda valutativa relativa ad un periodo di dieci mesi. Nel grado di tenente colonnello, poi, risultano: n.1 formula di “vivissimo, incondizionato compiacimento” in una scheda valutativa relativa ad un periodo di sette mesi (doc. n.41);n. 1 formula di “viva, convinta ed incondizionata lode” in una scheda valutativa relativa a periodo di durata annuale (doc. n. 31);
n. 1 formula di “vivissima lode” in una scheda valutativa relativa a periodo di durata annuale (doc. n.34);
n. 1 formula di “vivissima lode” in un rapporto informativo relativo ad un periodo di due mesi;
n. 1 formula di “viva lode” in una scheda valutativa relativa ad un periodo della durata di mesi cinque (doc. n.34);
n. 1 formula di “viva lode” in un rapporto informativo relativo a periodo della durata di un mese;
n. 1 formula di “viva lode” in una scheda valutativa relativa a periodo di durata annuale (doc. n.38);
n.1 formula di “vivissima lode” in un rapporto informativo relativo a periodo della durata di quattro mesi;
n. 1 formula di “vivissima ed incondizionata lode”in un rapporto informativo relativo a periodo della durata di circa 1 mese e mezzo.

Quanto alla posizione del tenente colonnello M L, dalla documentazione caratteristica presente nel libretto personale si evince che lo stesso ha riportato sempre il giudizio finale di “eccellente” tranne che per una valutazione di “superiore alla media” riportata nel grado di capitano. Si rinvengono, inoltre, nel grado di maggiore: n. 2 formule di “viva lode” in due schede valutative relative a periodi di servizio annuale e semestrale (doc. n.22 e n. 23). Nel grado di tenente colonnello si rinvengono: n. 2 formule di “viva lode” in schede valutative relative a periodi di servizio di mesi sei (doc. n.24) e di anni uno (doc.n.25);
n. 1 formula di “vivissima lode” in una scheda valutativa relativa ad un periodo di sei mesi (doc. n.28);
n. 1 formula di “lode vivissima” in una scheda valutativa relativa a periodo di servizio di durata semestrale (doc. n.30);
n. 1 formula di “vivo compiacimento”in una scheda valutativa relativa a periodo di servizio di durata semestrale (doc. n. 31);
n. 1 formula di “vivissimo compiacimento” in un rapporto informativo relativo a periodo di servizio della durata di un mese (doc. n.36);
n. 1 formula di “vivo compiacimento” in una scheda valutativa relativa ad un periodo di durata di circa 11 mesi (doc. n.43);
n. 1 formula di “vivo apprezzamento” in una scheda valutativa relativa a periodo di servizio della durata di mesi quattro (doc. n. 49).

Orbene, la documentazione sopra richiamata, in relazione alle valutazioni ed ai giudizi riportati dai predetti ufficiali ed al loro contenuto, ben giustifica, in termini di non abnormità, illogicità ed irragionevolezza, l’attribuzione ai dottori D F, P e L di un punteggio superiore a quello assegnato al dottor S.

Con riferimento, poi, alle ulteriori doglianze prospettate dall’appellante, si osserva, a rilevarne l’infondatezza, che:

-la espressa attenuazione operata dalla Commissione, in favore del L ( a differenza di quanto avvenuto per il tenente colonnello S), della circostanza dell’aver riportato nel grado di capitano una qualifica inferiore alla massima trova ragionevole giustificazione nella circostanza che il dottor S ha in realtà riportato ( a differenza del L) per due volte tale inferiore valutazione, onde non emerge ictu oculi l’utilizzo di un difforme metro valutativo, considerandosi pure, come sopra rappresentato, che effettivamente il dott. L ha conseguito nelle fasi successive della carriera giudizi accompagnati da rilevanti e plurime valutazioni di compiacimento e lode, in misura superiore rispetto a quelle rinvenibili nella documentazione caratteristica del dott. S;

-contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non si rinvengono, nelle schede valutative formate in sede di giudizio di avanzamento per i parigrado citati quali termine di comparazione (D F, P e L), riferimenti all’esperienza professionale acquisita in incarichi internazionali, onde anche sotto tale profilo non si rinviene, in termini di evidenza ed immediatezza, difformità del metro valutativo;
si deve, poi, considerare che la valutazione della Commissione è avvenuta (e di ciò dà atto il verbale, che costituisce prova fino a querela di falso) sulla base della documentazione caratteristica presente nei libretti personali, onde deve ritenersi che tutti gli incarichi ed i servizi svolti sono stati oggetto di esame e di valutazione;

-quanto alla lamentata circostanza della erronea affermazione della insussistenza per il ten.col. S di giudizi non contenenti espressioni aggiuntive di elogio, compiacimento o apprezzamento, va evidenziato che tale omissione non vale ad inficiare la bontà del giudizio reso dalla Commissione di Avanzamento;

-il Collegio, invero, concorda con le considerazioni rese dal giudice di prime cure, secondo cui i rapporti informativi in cui tali espressioni sono contenute “si riferiscono a specifici e circoscritti periodi di attività, alcuni dei quali anche molto limitati nel tempo (circa un mese), come tali non in grado di alterare e/o attenuare l’attendibilità dei giudizi espressi nelle schede valutative che, come noto, prendono in considerazione un’intera annualità sulla scorta delle qualità complessive possedute e dimostrate dal militare”;
sotto il profilo, poi, del lamentato eccesso di potere in senso relativo, si evidenzia che la rilevata omissione non è rilevante, ove si consideri – per come emerge dalla elencazione sopra riportata - che le espressioni di compiacimento riportate dagli ufficiali citati in comparazione risultano comunque, per numero, contenuti e periodi di riferimento, ben superiori a quelle del dott. S.

Esaminando, poi, gli altri aspetti dei curriculum degli ufficiali, non si rinvengono differenze tali ( e macroscopicamente evidenti) da rendere il giudizio della Commissione – ripetesi, svolto in maniera non atomistica ma in una considerazione unitaria della complessiva personalità ed attività degli scrutinati, funzionale alla valutazione della loro idoneità a ricoprire una funzione superiore di livello dirigenziale – manifestamente illogica, irragionevole o incongrua.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, dunque, deve ritenersi la non condivisibilità della prospettata censura di eccesso di potere in senso relativo, con conseguente infondatezza dell’appello sul punto.

Con riferimento, poi, al denunziato vizio di eccesso di potere in senso assoluto, il Collegio osserva che l’appello è parimenti infondato alla luce del consolidato orientamento della Sezione.

E’ stato in proposito affermato che la procedura di avanzamento dei militari presuppone necessariamente una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi ( tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, etc.), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, di tal che i sintomi del vizio di eccesso di potere in senso assoluto possono cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto elevato dei precedenti di carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio a lui attribuito dalla Commissione di avanzamento nella scheda valutativa del tutto inadeguato;
del resto, la indiscussa qualità di coloro che concorrono per giungere ai vertici della carriera militare ed assumere posizioni di comando spesso comporta il restringimento dei valutandi in una ristretta fascia di punteggio, comunque elevata,nell’ambito della quale finiscono per assumere valenza dirimente aspetti che, pur non incidendo sulle qualità di base dell’ufficiale, determinano scostamenti minimi capaci di condizionare l’ingresso nel quadro di avanzamento. In siffatto contesto può discutersi di eccesso di potere in senso assoluto solo ove vi sia effettivo e palese scollamento tra documentazione e valutazione, in guisa da far ritenere che, posta la meritevolezza del punteggio massimo per l’ufficiale che ha primeggiato in ogni profilo rilevante, anche interno, nonché nei corsi basici, una diversa valutazione in assenza di documentati elementi decrementativi possa presumersi in assoluto non ragionevole ( cfr. Cons.Stato, IV, 10-3-2014, n. 1121;
19-3-2001, n.1622).

In ogni caso il vizio di eccesso di potere in senso assoluto non è automaticamente riscontrabile sulla base del mero apprezzamento della eccellenza dei precedenti di carriera, poiché il giudizio di avanzamento a scelta comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non consente di attribuire al possesso di certi requisiti automatiche aspettative di progressioni in carriera ( cfr. Cons.Stato, IV, 10-3-1998, n.397).

Orbene, parte appellante assume che i precedenti di servizio del dottor S sono più che brillanti, censurando la pronunzia del giudice di primo grado nella parte in cui afferma che il curriculum del ricorrente ( pur se apprezzabile e degno di considerazione) non appariva di consistenza tale da rendere irragionevole, inadeguato e macroscopicamente penalizzante il punteggio attribuito dalla Commissione.

Il Collegio condivide la determinazione reiettiva in proposito assunta dal giudice di prime cure, evidenziando che la carriera dell’ufficiale, per come sopra ricordato, non si configura in termini di assoluta eccellenza, presentando anche il conseguimento di due valutazioni di “superiore alla media”, senza il raggiungimento, nei corsi frequentati, del massimo punteggio.

Va, altresì, rilevato che il vizio di eccesso di potere in senso assoluto nella specie non ricorre anche in considerazione della collocazione in graduatoria del ricorrente, sopravanzato da ben 59 altri ufficiali, del pari non promossi.

Orbene, tale divario rende di per sé inverosimile il carattere macroscopico e di immediata evidenza della denunziata erronea, incoerente ed incongrua valutazione.

Proseguendo nella disamina del gravame, va rilevato che l’appellante censura altresì la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondate le doglianze formulate in merito alle valutazioni contenute nelle schede di valutazione, reputate ripetitive e generiche.

In particolare, viene dedotto che le motivazioni sottostanti l’attribuzione dei punteggi risultano tutte uguali l’una all’altra per ciascun ufficiale, con ciò violandosi il principio dell’autonomia di giudizio sancito dagli artt. 3 e 13 del d.m. n.571/1993 e lasciando presupporre di essere in presenza di una illegittima precostituzione della graduatoria.

La doglianza è infondata, condividendo la Sezione sul punto la determinazione reiettiva del Tribunale Amministrativo.

Va, invero, osservato, per consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’attribuzione di punteggi uguali o poco differenziati per ogni categoria di titoli non configura,di per sé, sintomo di eccesso di potere, salvo che emergano evidenti vizi di illogicità ed irrazionalità del giudizio espresso dalla Commissione.

Del pari, l’identità delle espressioni indicate in concreto non determina in via automatica l’esistenza di un vizio motivazionale, configurandone al limite mero indizio, che deve essere però supportato da elementi di concreto riscontro probatorio.

Nel caso in esame l’inesistenza del lamentato vizio di violazione del principio di autonomia dei giudizi emerge dalla circostanza, rilevabile dai verbali, che i punteggi attribuiti dai commissari sono comunque tra loro diversi, onde ciascuno di essi ha autonomamente valutato i candidati.

Di poi, la circostanza che a punteggi diversi corrispondano proposizioni valutative di contenuto identico non ridonda in vizio di legittimità, trovando giustificazione nel fatto che risulta impossibile far corrispondere a sottili differenze numeriche variazioni terminologiche senza incorrere in vizi di altra natura.

Va, invero, rimarcato che ci si trova di fronte ad ufficiali tutti di eccellente profilo, situazione questa che rende estremamente difficile e spesso impraticabile una marcata differenziazione anche sotto il profilo delle espressioni letterali utilizzate.

Parte appellante ha, inoltre, censurato la sentenza del TAR Lazio nella parte in cui ha respinto la doglianza con la quale era stata lamentata la ristrettezza dei tempi di valutazione dei candidati, avendo la Commissione Superiore di Avanzamento valutato (così analizzandone libretti e documentazione caratteristica) ben 291 ufficiali nella sola giornata del 23 marzo 2004.

Anche per tale parte l’appello non è meritevole di favorevole considerazione, rilevandosi che la ristrettezza dei tempi di valutazione può costituire mero indizio del vizio di eccesso di potere, dovendo peraltro essere supportato da ulteriori elementi idonei a corroborare l’esistenza di profili di illogicità, incoerenza ed inadeguatezza della valutazione, che nella specie, per quanto sopra evidenziato, non si rinvengono.

D’altra parte, l’esaurimento delle operazioni di valutazione in tempi brevi, lungi dal dimostrare superficialità e mancato approfondimento delle posizioni degli ufficiali, ben può giustificarsi alla luce della unanimità dei consensi in proposito rappresentati dai commissari, che non ha richiesto ulteriori approfondimenti.

Deve, da ultimo, procedersi all’esame del motivo di appello con il quale si chiede la riforma della sentenza impugnata in ordine alla condanna della signora A al pagamento delle spese processuali, liquidate nell’importo complessivo di euro 3000.

Ritiene la Sezione che l’appello sul punto sia fondato, dovendo le suddette spese del giudizio di primo grado essere integralmente compensate tra le parti costituite.

Militano, infatti, in favore della compensazione le circostanze che, come sopra evidenziato, il ricorso di primo grado non era in parte inammissibile, ma andava esaminato nel merito dal Tribunale e che la controversia presentava comunque elementi di peculiarità tali da giustificare la compensazione, quali la non rilevante differenza tra i punteggi riportati dal ricorrente tenente colonnello S e dagli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento.

La sentenza deve, dunque, per tale parte essere riformata.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese del presente grado di giudizio devono anch’esse essere compensate tra le parti costituite, pure sulla base degli elementi sopra rappresentati.

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