Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-06-20, n. 201203571

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-06-20, n. 201203571
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203571
Data del deposito : 20 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00190/2003 REG.RIC.

N. 03571/2012REG.PROV.COLL.

N. 00190/2003 REG.RIC.

N. 00191/2003 REG.RIC.

N. 00192/2003 REG.RIC.

N. 00385/2003 REG.RIC.

N. 00486/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2003, proposto da:
K M, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, A Z, M C, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

contro

Comune di Merano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Manzi, Lorenzo Salvà, K Z, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti di

Provincia autonoma di Bolzano;



sul ricorso numero di registro generale 191 del 2003, proposto da:
K M, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, A Z, M C, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

contro

Comune di Merano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Manzi, Lorenzo Salvà, K Z, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti di

Provincia autonoma di Bolzano, Poletti Alberto, Comitato “Maia Alta”, Autoparcheggi Piffer s.r.l.;



sul ricorso numero di registro generale 192 del 2003, proposto da:
Piffer s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato A Z, con domicilio eletto presso M C in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

contro

Comune di Merano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Manzi, Lorenzo Salvà, K Z, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti di

Provincia autonoma di Bolzano, Poletti Alberto, Comitato “Maia Alta”, Mhard Khuen;



sul ricorso numero di registro generale 385 del 2003, proposto da:
Comitato “Maia Alta”, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Nania, Igor Janes, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Carlo Poma, 2;

contro

Comune di Merano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Manzi, Lorenzo Salvà, K Z, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti di

Provincia autonoma di Bolzano, K M, Autoparcheggi Piffer s.r.l., Poletti Alberto;



sul ricorso numero di registro generale 486 del 2006, proposto da:
Autoparcheggi Piffer s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. A Z, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Comune di Merano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati K Z, A M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti di

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, R v G, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

per la riforma

quanto al ricorso n. 190 del 2003:

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (T.r.g.a.) per la Regione Trentino Alto-Adige, Sezione autonoma di Bolzano, n. 00440/2002, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PIANO URBANISTICO RIELABORATO DEL COMUNE DI MERANO

quanto ai ricorsi n. 191, n. 192 e n. 385 del 2003:

della sentenza del T.r.g.a., Sezione autonoma di Bolzano, n. 00439/2002, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PIANO URBANISTICO RIELABORATO DEL COMUNE DI MERANO

quanto al ricorso n. 486 del 2006:

della sentenza del T.r.g.a., Sezione autonoma di Bolzano n. 00373/2005, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PIANO URBANISTICO RIELABORATO DEL COMUNE DI MERANO


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2012 il Cons. B L e uditi per le parti gli avvocati Costa, Mazzeo per delega dell’avvocato L. Manzi, Zeller, Janes, Nania e Ciociola, quest’ultimo per delega dell’avvocato Zocchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I cinque ricorsi d’appello in epigrafe vanno riuniti e trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, essendo alcuni degli stessi diretti avverso una medesima sentenza (la n. 439/2002) e risultando in tutti i giudizi di primo grado, definiti con le tre sentenze in epigrafe, impugnata la deliberazione della Giunta provinciale n. 4961 del 18 dicembre 2000, con la quale è stato approvato, con modificazioni d’ufficio apportate dall’organo provinciale, il Piano urbanistico comunale (P.u.c.) rielaborato adottato dal Comune di Merano negli anni 1999 e 2000.

Le modifiche d’ufficio, tra di loro autonome sotto un profilo oggettivo, che vengono in rilievo nel presente giudizio d’appello (tenuto conto dei limiti del devolutum ), sono costituite:

(i) dalla destinazione dell’area comprensiva della p.f. 73 e, in parte, della p.ed. 248 C.C. Merano (c.d. areale Kallmünz, di fatto adibito a parcheggio con 140 posti macchina, di proprietà di K M e concesso in locazione alla Autoparcheggi Piffer s.r.l.), a “verde privato” in superficie e a “parcheggio pubblico ad iniziativa privata” nel sottosuolo, anziché a “verde pubblico” come previsto nel P.u.c. rielaborato, adottato dal Comune;

(ii) dalla classificazione di tutte le zone B6 con densità edilizia di 1,0 mc/mq, quale prevista nel P.u.c. adottato dal Comune (il quale ha deciso di mantenere, per le ex zone di completamente G – ora zone B6 –, ivi compreso il comprensorio di Maia Alta, quartiere della città di Merano, l’esistente indice di fabbricabilità di 1,0 mc/mq), come zone B5 con densità edilizia di 1,3 mc/mq.

2. Con la sentenza n. 439/2002 (impugnata con i ricorsi in appello n. 191, n. 192 e n. 385 del 2003) lo stesso Tribunale regionale di giustizia amministrativa., pronunciando sul ricorso n. 113 del 2001 proposto dal Comune di Merano avverso la citata delibera n. 4961/2000 della Giunta provinciale, nelle parti in cui aveva apportato (tra l’altro) le menzionate modifiche d’ufficio, nonché sui ricorsi incidentali proposti dagli intervenienti ad opponendum K M e dalla Autoparcheggi Piffer s.r.l. avverso le delibere del Consiglio comunale di Merano n. 45 del 16 giugno 1999, n. 7 del 3 febbraio 2000 e n. 111 del 22 novembre 2000, di adozione del P.u.c. rielaborato e rispettivamente di presa di posizione sulle osservazioni dei privati e di formulazione delle controdeduzione nella fase di approvazione, per quanto qui interessa (considerati i limiti oggettivi del devolutum ) provvedeva come segue:

(i) dichiarava inammissibili i ricorsi incidentali proposti dagli intervenienti ad opponendum K M e Autoparcheggi Piffer s.r.l., nella parte in cui erano diretti avverso atti diversi (gli atti adottati dal Consiglio comunale) da quello impugnato in via principale dal Comune di Merano (l’atto della Giunta provinciale);

(ii) accoglieva il ricorso principale proposto dal Comune di Merano, annullando l’impugnata deliberazione adottata dalla Giunta provinciale nella parte in cui aveva approvato le modifiche d’ufficio di cui sopra sub 1.(i) e 1.(ii);

(iii) respingeva correlativamente nel merito sia gli interventi spiegati da K M e dalla Autoparcheggi Piffer s.r.l. in opposizione al ricorso del Comune di Merano, nella parte in cui questo era diretto avverso la destinazione urbanistica impressa con l’impugnata delibera della Giunta provinciale al c.d. areale Kallmünz, sia l’intervento spiegato dal Comitato “Maia Alta” in opposizione allo stesso ricorso del Comune di Merano, nella parte in cui questo investiva la classificazione, prevista nella medesima delibera della Giunta provinciale, delle zone B6 in zone B5 con sequela d’aumento della densità edilizia;

(iv) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra tutte le parti.

3. Con la sentenza n. 440/2002 (impugnata con il ricorso in appello n. 190 del 2003) lo stesso giudice, pronunciando sul ricorso n. 136 del 2001, proposto da K M avverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 4961 del 18 dicembre 2000, nella parte in cui il c.d. areale Kallmünz, in sede di modifiche d’ufficio, era stato classificato come “verde privato” in superficie, qualora tale conformazione urbanistica dovesse considerarsi ostativa al mantenimento del parcheggio in superficie secondo l’utilizzazione da tempo praticata, nonché avverso le deliberazioni del Consiglio comunale di Merano n. 45 del 16 giugno 1999, n. 7 del 3 febbraio 2000 e n. 111 del 22 novembre 2000, nella parte in cui avevano destinato l’area in questione a “verde pubblico”, qualora dette delibere dovessero acquisire efficacia definitiva in caso di annullamento della delibera della Giunta provinciale, provvedeva come segue:

(i) dichiarava inammissibile la domanda volta ad accertare che tale classificazione non pregiudicava il diritto del proprietario dell’area in questione a conservare la sua destinazione attuale a parcheggio pubblico, attesa l’inammissibilità di azioni di accertamento nell’ambito del giudizio impugnatorio di legittimità;

(ii) dichiarava improcedibile il ricorso proposto avverso la deliberazione n. 4961/2000 della Giunta provinciale, essendo la stessa in parte qua già stata annullata con la sentenza n. 439/2002 (di cui sopra sub 2.);

(iii) respingeva nel merito il ricorso proposto avverso le menzionate deliberazioni del Consiglio comunale, dovendosi il parcheggio nel suo assetto attuale considerare abusivo, con conseguente insussistenza di una posizione legittimamente acquisita in capo agli odierni appellanti, sottratta all’ambito di efficacia della sopravvenuta disciplina urbanistica;

(iv) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti.

4. Con la sentenza n. 373/2005 (impugnata con il ricorso in appello n. 486 del 2006) lo stesso giudice pronunciava sul ricorso proposto dalla Autoparcheggi Piffer s.r.l., nella sua qualità di conduttrice del c.d. areale Kallmünz adibito parcheggio per 140 posti macchina, di proprietà di K M, avverso gli stessi atti, provinciali e comunali, impugnati dal proprietario col ricorso n. 136 del 2001 (di cui sopra sub 3.), pervenendo alle medesime statuizioni (d’inammissibilità, d’improcedibilità, di reiezione nel merito e di compensazione delle spese di causa) adottate con la sentenza n. 440/2002 con riferimento alle omologhe domande e censure in quel giudizio proposte e dedotte dal proprietario.

5. Avverso la sentenza n. 439/2002 (di cui sopra sub 2.) interponevano separati appelli K M (ricorso n. 191 del 2003), la Autoparcheggi Piffer s.r.l. (ricorso n. 192 del 2003) e il Comitato “Maia Alta” (ricorso n. 385 del 2003).

5.1. L’appellante K M deduceva i seguenti motivi:

a) l’erronea declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi incidentali;

b) il travisamento dei fatti e la violazione dei principi regolatori della distribuzione dell’onere probatorio, nella parte in cui l’impugnata sentenza aveva escluso la configurabilità di una posizione giuridica soggettiva acquisita alla conservazione del parcheggio in superficie, sulla base dell’erroneo rilievo della decadenza dalla concessione edilizia n. 22 del 15 febbraio 1982 per asserita carenza di prova della realizzazione del parcheggio come da progetto autorizzato entro il termine di legge (un anno dal rilascio della concessione) e della conseguente erronea affermazione del carattere abusivo del parcheggio esistente;

c) l’erronea reiezione della censura di eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione con riguardo alle controdeduzioni del Comune ritenute (nell’appellata sentenza) illegittimamente disattese, facendo l’area destinata a “verde pubblico” nel P.u.c. adottato dal Consiglio comunale parte di un complesso immobiliare unitario recintato da mura di cinta dell’altezza di ca. tre metri, costituito dal castello Kallmünz e dal circostante terreno, in parte adibito a parco e giardino e in parte utilizzato come parcheggio pubblico, con conseguente irragionevole ed illegittima destinazione a “verde pubblico” di un’area facente parte integrante di tale compendio immobiliare, in assenza di previa espropriazione per comprovati motivi di pubblica utilità;

d) il travisamento di fatto e l’erronea motivazione, sempre con riguardo alle controdeduzioni del Comune ritenute illegittimamente disattese, circa la conformità della destinazione di “verde pubblico” al piano di viabilità adottato dal Comune con delibera consiliare n. 58 del 31 marzo 1993, trattandosi di mera fissazione di linee progettuali sulla base di uno studio preliminare, e non già di un piano vincolante e a valenza precettiva, e non essendo il c.d. areale Kallmünz né ubicato nel centro storico di Merano, né ricompreso nella zona a traffico limitato.

L’appellante chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado proposto dal Comune di Merano e l’accoglimento del proprio ricorso incidentale, ad ogni modo riproponendo i motivi di primo grado.

5.2. L’appellante Autoparcheggi Piffer s.r.l. (già Piffer s.r.l.), gestrice del parcheggio ad uso pubblico sulla base di licenza per l’esercizio di un parcheggio per 140 posti macchina, oltre a proporre motivi identici a quelli formulati dal proprietario, deduceva l’erronea omessa valorizzazione della posizione soggettiva di vantaggio acquisita da essa appellante sulla base della regolare licenza d’esercizio del parcheggio rilasciata dallo stesso Comune di Merano, insuscettibile di essere compressa da uno strumento urbanistico sopravvenuto, salvo che quest’ultimo “ (…) si accompagni – ove ne ricorrano i presupposti – a legittima misura di natura espropriativa con le correlative indennità (…) ” (v. così, testualmente, l’atto di appello). L’appellante locataria dell’area adibita in questione rassegnava, dunque, le stesse conclusioni dell’appellante proprietario, ad ogni modo riproponendo i motivi di primo grado.

5.3. L’appellante Comitato “Maia Alta”, proclamatosi costituito da 139 soggetti tra persone fisiche e imprese proprietari di immobili siti in località Maia Alta, quartiere della città di Merano, deduceva i seguenti motivi avverso il capo della sentenza statuente sulla modifica d’ufficio al P.u.c., i cui sopra sub 1.(ii):

a) l’erronea interpretazione e applicazione delle previsioni del Piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale/ Landesentwicklungs- und Raumordnungsplan (P.p.s.c.t./ LEROP ) approvato con l. prov. 18 gennaio 1995, n. 3, nonché degli artt. 35 e 36 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13 (l. urb. prov.), non potendosi l’indice minimo di edificabilità di 1,3 mc/mq stabilito dal P.p.s.c.t./ LEROP limitare alle sole zone di espansione e ritenere inapplicabile alle zone di completamento;

b) la violazione ed erronea applicazione dell’art. 20 l. urb. prov., nonché l’erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, sottraendosi la deliberazione provinciale per plurime ragioni al vizio di difetto di motivazione rilevato nell’impugnata sentenza;

c) l’erroneo rigetto dell’eccezione pregiudiziale di rito di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dal Comune di Merano, per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati, in violazione dell’art. 21 l. n. 1034 del 1971.

Il comitato appellante chiedeva dunque, in riforma dell’appellata sentenza, la reiezione, in rito e in merito, dell’avversario ricorso di primo grado.

5.4. Nei tre giudizi d’impugnazione promossi avverso la sentenza n. 439/2002 con i ricorsi in appello n. 191 del 2003 (appellante K M), n. 192 del 2003 (appellante Piffer s.r.l.) e n. 385 del 2003 (appellante Comitato “Maia Alta”) si costituiva l’appellata Amministrazione comunale, eccependo l’inammissibilità dei ricorsi in appello n. 191 e n. 192 del 2003 per la mancata impugnazione di una delle ragioni poste a base dell’impugnata sentenza (segnatamente, della carenza di motivazione dell’impugnata delibera provinciale in relazione al parere difforme espresso dalla Commissione urbanistica provinciale, rilevata nell’impugnata sentenza), autonomamente sufficiente a sorreggere la statuizione di rigetto, e contestandone comunque la fondatezza nel merito.

Quanto al ricorso in appello n. 385 del 2003, l’appellato Comune di Merano eccepiva l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione processuale in capo al Comitato “Maia Alta”, sotto vari profili (difetto di prova dell’esistenza reale del comitato nel periodo 1999-2002;
mancata prova dei vantati poteri rappresentativi;
carenza di prova in ordine alla residenza dei membri del comitato e alla proprietà di immobili nella zona di completamento B6), contestandone comunque la fondatezza nel merito e chiedendone il rigetto.

6. Avverso la sentenza n. 440/2002 interponeva appello K M (ricorso n. 190 del 2003), deducendo i seguenti motivi:

a) l’erronea declaratoria d’inammissibilità dell’azione di accertamento, in violazione dell’art. 100 Cod. proc. civ. e dei principi sottesi al riparto di giurisdizione e ai poteri attribuiti al giudice amministrativo dalla l. n. 205 del 2000;

b) l’erronea dichiarazione d’improcedibilità del ricorso proposto avverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 4961/2000 (con la motivazione che quest’ultima era stata annullata con la sentenza n. 439/2002, coeva alla qui impugnata sentenza n. 440/2002), in violazione degli artt. 100 e 295 Cod. proc. civ., per omessa riunione col giudizio sfociato nella sentenza n. 439/2002 e, comunque, per omessa sospensione ex art. 295 Cod. proc. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 439/2002;

c) l’erronea reiezione del ricorso proposto da esso appellante avverso le delibere del Consiglio comunale di Merano n. 45 del 16 giugno 1999, n. 7 del 3 febbraio 2000 e n. 111 del 22 novembre 2000, per travisamento dei fatti, erronea motivazione e violazione dei principi regolatori della distribuzione dell’onere probatorio, sotto i profili sostanzialmente identici a quelli dedotti sub 5.1.b). Per il resto, riproponeva le proprie domande e censure dedotte in primo grado, non esaminate e/o disattese, ivi compresi i profili di censura dedotti, in contesto processuale parzialmente diverso, sub 5.1.c) e 5.1.d).

6.1. Si costituiva l’appellata Amministrazione comunale, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.

7. Avverso la sentenza n. 373/2005, connotata da un’impostazione motivazionale e decisoria identica alla sentenza n. 440/2002 pronunciata sul ricorso proposto avverso gli stessi provvedimenti dal proprietario K M, interponeva appello la Autoparcheggi Piffer s.r.l. (ricorso n. 486 del 2006), formulando motivi sostanzialmente identici a quelli proposti dal proprietario avverso la sentenza n. 440/2002, seppur adattati alla diversità della propria posizione di locataria e gestrice del parcheggio sul c.d. areale Kallmünz in forza di regolare licenza rilasciata dal Comune, e comunque riproponendo le domande e censure dedotte col ricorso di primo grado, assorbite e/o disattese nell’impugnata sentenza.

7.1. Costituendosi in giudizio, l’appellato Comune di Merano contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

7.2. Si costituiva altresì l’appellata Provincia autonoma di Bolzano, resistendo e chiedendo il rigetto dell’appello.

8. All’udienza pubblica del 27 marzo 2012 le cause venivano trattenute in decisione.

9. Premesso che i cinque ricorsi d’appello in epigrafe vanno riuniti e trattati congiuntamente per le ragioni esposte sub 1., al fine di delimitare l’ambito di cognizione del presente giudizio d’appello giova precisare che:

- i motivi d’appello sub 5.1.a) e 5.2., dedotti avverso la declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi incidentali proposti dagli intervenienti ad opponendum K M e Autoparcheggi Piffer s.r.l. nel giudizio definito con la sentenza n. 439/2002, devono ritenersi superati per effetto della qui disposta riunione con i ricorsi in appello n. 190 del 2003 e n. 486 del 2006, in quanto con le correlative sentenze appellate (n. 440/2003 e n. 373/2005) i ricorsi di primo grado proposti nell’ambito di detti giudizi in via principale avverso le delibere del Consiglio comunale di Merano n. 45 del 16 giugno 1999, n. 7 del 3 febbraio 2000 e n. 111 del 22 novembre 2000 – sostanzialmente identici, quanto alle dedotte censure, coi ricorsi incidentali dichiarati inammissibili –, sono stati comunque decisi nel merito con statuizioni di rigetto impugnate nella presente sede, sicché i motivi formulati ad impugnazione della statuizione d’inammissibilità diventano improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse;

- considerazioni identiche s’impongono con riguardo ai motivi d’appello sub 6.b) e ( in parte qua ) sub 7., superati dalla qui disposta riunione delle cause;

- per esigenze di economia processuale si prescinde dalla disanima delle eccezioni di inammissibilità degli appelli n. 191 del 2003, n. 192 del 2003 e n. 385 del 2003, sollevata dall’appellata Amministrazione comunale sub 5.4. sotto vari profili (ivi compresa l’eccezione di carenza di legittimazione in capo al Comitato “Maia Alta”), attesa l’infondatezza nel merito degli appelli per le ragioni che saranno esposte di seguito;

- i ricorsi in appello proposti sub 5.1., 5.2., 6. e 7. sono inammissibili nelle parti in cui si limitano a riproporre, tali e quali, i motivi di primo grado esaminati e disattesi nelle impugnate sentenze, senza muovere una critica specifica e argomentata alle ragioni addotte nelle sentenze medesime a suffragio delle correlative statuizioni di reiezione, difettando gli atti d’appello in parte qua del requisito della specificità.

10. Scendendo alla disanima del merito degli appelli che investono le posizioni di K M e della Autoparcheggi Piffer s.r.l. (già Piffer s.r.l.), si osserva che gli stessi sono infondati.

10.1. In linea di fatto, giova premettere quanto segue.

10.1.1 Il c.d. areale Kallmünz (costituito dalla p.f. 73 e da una parte della p.ed. 248, di proprietà di K M), sulla base del P.u.c. del 1978 era classificato come “parcheggio pubblico”.

10.1.2. Il 15 febbraio 1982 il Comune di Merano – in esito all’accoglimento, con decisione n. 462 del 16 ottobre 1981 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, del ricorso proposto avverso il diniego di concessione adottato in via sostitutiva dalla Giunta provinciale e motivato dalla realizzabilità del parcheggio su sola iniziativa pubblica e dalla mancata stipula di una convenzione, ritenuto illegittimo dall’adito Consiglio di Stato – rilasciava al proprietario la concessione edilizia n. 22/82 per la realizzazione di un parcheggio pubblico in superficie, previa demolizione di alcuni manufatti preesistenti.

10.1.3. Tale concessione edilizia veniva revocata con provvedimento sindacale del 9 marzo 1982 (dopo poco più di due settimane) in vista del programmato cambio della destinazione urbanistica dell’area da “parcheggio pubblico” in “verde privato”.

10.1.4. Su ricorso del proprietario, il Consiglio di Stato con decisione della Quinta Sezione n. 394 del 3 maggio 1994 annullava il provvedimento di revoca, rilevando l’illegittimo riferimento, nell’impugnato provvedimento, a strumenti urbanistici futuri, anziché a quelli in vigore all’epoca di adozione dell’atto di revoca.

10.1.5. Con delibera n. 168 del 16 settembre 1982 – e dunque successivamente all’adozione del provvedimento di revoca –, il Consiglio comunale di Merano, a modifica del p.u.c., trasformava l’area in questione da “parcheggio pubblico” in zona di “verde privato”. Tale delibera, approvata dalla Giunta provinciale con delibera n. 1204 del 14 marzo 1983 sulla base del testuale rilievo che “ (…) con la costruzione del citato parcheggio le aree presso il castello Kallmünz, soggetto al vincolo delle belle arti, dal punto di vista paesaggistico verrebbero pregiudicate in modo notevole ed inoltrew sarebbe impossibile liberare l’antistante Piazza della Rena dal traffico motorizzato (…) ”, è rimasta inoppugnata.

10.1.6. In data 8 settembre 1992 veniva rilasciata alla Piffer s.r.l., conduttrice dell’area sulla base di contratto di locazione del 1 settembre 1991, licenza per la conduzione di un parcheggio per 140 posti macchina.

10.1.7. Con provvedimento del 30 maggio 1997 veniva respinta l’istanza di concessione edilizia tesa alla realizzazione, sull’area in questione, di un parcheggio a tre piani, di cui due interrati. Il ricorso del proprietario avverso tale provvedimento veniva respinto dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa con sentenza n. 420/2003 del 30 settembre 2003, pure appellata. La relativa causa d’appello, rubricata sub n. 519 del 2004 e pure chiamata all’odierna udienza, veniva trattenuta in decisione per essere decisa con separata sentenza.

10.1.8. Con la delibera qui impugnata n. 4961 del 18 dicembre 2000 la Giunta provinciale, in accoglimento delle osservazioni del proprietario – il quale aveva invocato, tra l’altro, la concessione edilizia n. 22/82 – e in reiezione delle controdeduzioni del Comune – il quale aveva, tra l’altro, eccepito la decadenza della concessione e l’incompatibilità di un parcheggio pubblico con le esigenze di riduzione il traffico nel centro storico e di tutela dell’assetto paesistico connotato dall’adiacente edificio monumentale (castello Kallmünz) –, a modifica d’ufficio del piano rielaborato adottato dal Comune che aveva previsto la destinazione urbanistica dell’area a “verde pubblico”, imprimeva all’area in questione la destinazione di zona di “verde privato” in superficie e a “parcheggio pubblico ad iniziativa privata” nel sottosuolo, con la motivazione testuale che “ (…) l’areale Kallmünz viene utilizzato da anni come parcheggio e come tale era già destinato nel piano urbanistico negli anni ’80 (…) ”, sebbene la Commissione urbanistica provinciale avesse fatto proprie le osservazioni del Comune ed espresso parere negativo.

10.2. O, ritiene il Collegio che il primo giudice correttamente sia pervenuto ad accogliere il ricorso proposto dal Comune di Merano avverso la modifica d’ufficio apportata dalla delibera provinciale.

10.2.1. In primo luogo, trattandosi di modifica d’ufficio discrezionale ex art. 20, comma 1, n. 3) , l. urb. prov., basata su ragioni di opportunità, la stessa deve ritenersi soggetta ad un onere motivazionale pregnante con riferimento alle controdeduzioni del Comune.

Le ipotesi di modifica d’ufficio apportabili dalla Giunta provinciale in sede di approvazione dei piani urbanistici comunali, delineate dall’art. 20 l. urb. prov., costituiscono a loro volta fattispecie insuscettibili di un’interpretazione estensiva e, specie nei casi rientranti nel n. 3) del comma 1, sono soggetti a un onere motivazionale particolarmente pregnante in ordine alla sussistenza di eventuali interessi prevalenti di pianificazione sovracomunale.

O, nell’impugnata sentenza, in corretta applicazione delle enunciate coordinate interpetative, è stata messa in rilievo la compressione illegittima dei poteri pianificatori del Comune, insita nella carenza motivazionale della modifica d’ufficio in esame.

Infatti, a fronte delle sopra ( sub 10.1.8.) riferite plurime controdeduzioni articolate dal Comune e del parere negativo della Commissione urbanistica provinciale, l’organo provinciale si è limitato a rilevare la preesistenza dell’utilizzazione dell’area in oggetto quale parcheggio, senza prendere posizione sulle controdeduzioni del Comune, in tal modo già sotto tale profilo incorrendo nel vizio di eccesso di potere rilevato dal primo giudice.

10.2.2. In secondo luogo, va confermata la statuizione affermativa dell’intervenuta decadenza dalla concessione edilizia n. 22/82 del 15 febbraio 1982, con la conseguenza che il parcheggio in superficie realizzato sull’area de qua non può ritenersi sorretto da idoneo titolo edilizio, perlomeno nell’attuale assetto e nell’attuale estensione, sicché la motivazione addotta a suffragio della modifica d’ufficio in esame deve ritenersi viziata anche sotto tale profilo.

Assurge al riguardo a valenza dirimente l’attestazione dell’Ufficio edilizia privata del Comune di Merano del 19 giugno 2001, secondo cui, con riferimento ai lavori relativi al progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico, oggetto della menzionata concessione edilizia, nella pratica edilizia “ (…) non è stata rinvenuta né la prescritta comunicazione dell’inizio dei lavori, né quella di ultimazione dei medesimi (…) ”, sicché deve escludersi che sia stata raggiunta la prova dell’inizio dei lavori entro il termine di un anno dall’efficacia della concessione, con sequela di decadenza dal titolo edilizio, la quale consegue al mero decorso del tempo correlato all’inattività dell’interessato e non necessita a tal fine un esplicito provvedimento amministrativo, costitutivo o dichiarativo (nella specie, il termine annuale per l’inizio dei lavori era prescritto dall’art. 24, comma 9, d.P.G.P. 23 gennaio 1970, n. 20, vigente all’epoca del rilascio della concessione edilizia).

Infatti, considerato che tra le parti sin dagli anni settanta pendeva un contenzioso, amministrativo e giudiziario, attorno alla destinazione urbanistica dell’area in oggetto, deve presumersi che il proprietario, qualora effettivamente avesse provveduto a comunicare all’Amministrazione comunale le dichiarazioni d’inizio e di termine dei lavori di costruzione del parcheggio (essenziali per consentire il controllo del rispetto del termine di decadenza e della conformità dei lavori di realizzazione dell’opera al progetto autorizzato), con somma probabilità avrebbe avuto cura di conservare copia dei relativi atti, con la duplice conseguenza che, per un verso, in applicazione del criterio della vicinanza della prova l’onere di dimostrare la tempestiva comunicazione dell’inizio e del termine dei lavori correttamente è stato posto a carico del proprietario, e che, per altro verso, la citata attestazione negativa del competente ufficio comunale, in difetto di prova contraria fornita dal proprietario, consente di ritenere comprovata la circostanza negativa del mancato inizio dei lavori entro il termine di legge.

Deve, poi, escludersi, che l’opera sia stata realizzata nel breve lasso di tempo intercorrente tra data di rilascio della concessione (15 febbraio 1982) e revoca della stessa (9 marzo 1982), involgendo il progetto la demolizione di manufatti preesistenti, oltre alla trasformazione della superficie in parcheggio, e comunque difettando la comunicazione d’inizio dei lavori.

L’opera doveva (e deve) dunque ritenersi illegittima, sicché la situazione risultante in esito alla sua realizzazione giammai poteva assurgere a parametro legittimante la modifica d’ufficio in esame, indicato dalla Giunta provinciale quale unico motivo a suffragio del suo provvedimento.

Si aggiunga che il parcheggio, quale di fatto realizzato, comunque non corrispondeva al progetto concessionato, il quale prevedeva 50 posti macchina, mentre nella sopra richiamata licenza d’esercizio, rilasciata l’8 settembre 1992, v’è menzione di 140 posti macchina, sicché l’opera quale di fatto realizzata doveva ritenersi illegittima anche sotto tale profilo, con la conseguenza sopra tratta in punto di fallacia della motivazione addotta a base della modifica d’ufficio in esame.

Ne deriva che il proprietario alcuna aspettativa qualificata poteva vantare al mantenimento della destinazione urbanistica corrispondente all’opera realizzata, trattandosi di situazione contra ius e non già di situazione giuridica soggettiva acquisita in forza di precedente atto concessorio, con conseguente infondatezza del motivo d’appello sub 5.1.b).

10.2.3. Quanto ai motivi d’appello sub 5.1.c) e 5.1.d), giova premettere che per consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato:

- le osservazioni dei privati in ordine ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano;

- le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici generali involgono un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità o profili di eccesso di potere per palese travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità, sicché anche la destinazione data a singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione del piano stesso;

- in sede di adozione di uno strumento urbanistico generale, nessuna aspettativa qualificata deriva dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area, rispetto alla quale l’Amministrazione conserva ampia discrezionalità, potendo modificare la destinazione urbanistica in peius rispetto agli interessi del proprietario.

Va, altresì, rilevato che la destinazione urbanistica dell’area a zona di “verde pubblico” – quale prevista nel P.u.c. rielaborato adottato dal Consiglio comunale e propugnata dal Comune nelle controdeduzioni nell’ambito della fase procedimentale sfociata nella modifica d’ufficio in contestazione – non assume la natura di vincolo ablatorio o assimilabile, ma rientra nell’ambito della normale conformazione della proprietà privata, espressione del potere di pianificazione del territorio comunale. Infatti la destinazione a “verde pubblico” di un’area è sussumibile tra le ipotesi di qualificazione delle zone territoriali omogenee di cui lo strumento urbanistico primario si compone e, anche se pone preclusione all’edificazione implicando l’esclusione della possibilità di realizzare qualsiasi opera edilizia incidente sulla destinazione a verde, rimane comunque espressione delle funzioni di ripartizione in zone del territorio, senza determinare vincoli tali da escludere potenzialmente il diritto di proprietà nella sua interezza (v. in tal senso, con riguardo specifico alla destinazione a “verde pubblico”, Cons. St., Sez. IV, 13 luglio 2011, n. 4242;
nel caso specie, quanto al regime urbanistico-edilizio delle zone di “verde pubblico”, v. art. 32 delle norme di attuazione del P.u.c. adottato con delibera del Consiglio comunale n. 45 del 16 giugno 1999).

Ciò premesso in linea di diritto, si osserva in linea di fatto che il Comune di Merano, a suffragio della destinazione urbanistica a “verde pubblico” del c.d. areale Kallmuenz, oltre al rilievo (esaminato sub 10.2.2.) della decadenza dalla concessione n. 22/82 ad esclusione della presunzione di conformità dell’opera alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e della configurabilità di una qualificata situazione di aspettativa in capo al proprietario, adduceva le seguenti motivazioni:

- tale destinazione (unitamente ad altre previsioni del piano) era tesa a conseguire il primario obiettivo pianificatorio, compreso nei criteri generali d’impostazione del piano, di conservare l’elevato dimensionamento delle superfici verdi nella città di Merano e della sua immagine come “città-giardino”;

- la destinazione urbanistica in esame, nell’ottica del perseguimento di tale obiettivo, era stato impresso anche ad altre aree del territorio comunale;

- l’attuale utilizzazione di fatto dell’area in questione come parcheggio era incompatibile col perseguimento di tale obiettivo;

- il mantenimento del parcheggio ad uso pubblico era, altresì, incompatibile con l’esigenza di ridurre il traffico nell’adiacente centro storico, anche in considerazione della circostanza che il limitrofo parcheggio di piazza della Rena solo di recente era stata classificata come zona di parcheggio accessibile ai soli residenti;

- la “ (…) commistione tra edificio monumentale ed utilizzo a parcheggio pubblico del suo cortile (…) ” contrastava con esigenze di conservazione dell’assetto paesistico-ambientale della zona.

O, alla luce delle superiori premesse in diritto, le motivazioni addotte dal Comune a giustificazione della scelta urbanistica in contestazione – peraltro, in punto di fatto collimante con le risultanze dell’ampia documentazione planimetrica e fotografica acquisita al giudizio, sicché infondate sono le censure di travisamento dei fatti con riguardo all’ubicazione in prossimità del centro storico – devono ritenersi congrue e coerenti con l’impostazione generale del piano e, per il resto, si sottraggono ad ogni vaglio di merito.

La dedotta natura meramente programmatica del piano di viabilità adottato con delibera del Consiglio comunale n. 58 del 31 marzo 1993, che enuncia come obiettivo una “ riduzione drastica ” del traffico nel centro cittadino di Merano, non è certamente ostativa a fungere da parametro di pianificazione nell’adozione dello strumento urbanistico generale, per definizione proiettato nel futuro e teso al perseguimento di obiettivi pianificatori a lungo termine. Illogica sarebbe, tutt’al contrario, tener ferme situazioni di fatto, illegittime sotto un profilo urbanistico-edilizio, incompatibili con obiettivi ritenuti meritevoli di essere perseguiti da una delibera consiliare a contenuto programmatico e d’indirizzo propedeutica a un piano di traffico della città, sebbene questo si trovi ancora in una fase di elaborazione di massima, quale nel caso di specie il piano teso al riordino della viabilità cittadina con l’obiettivo di ridurre il traffico nel centro storico e di consentirne l’accesso ai soli residenti e soggetti altrimenti autorizzati.

Ne deriva l’infondatezza dei motivi d’appello sub 5.1.c) e 5.1.d).

10.2.4. Per le esposte ragioni, s’impone il rigetto dell’appello sub 5.1., proposto da K M avverso la sentenza n. 439/2002.

10.3. Le esposte ragioni valgono, altresì, a respingere l’appello proposto ( sub 5.2.) dalla Autoparcheggi Piffer s.r.l. avverso la stessa sentenza n. 439/2002, quanto ai motivi d’impugnazione coincidenti con quelli dedotti dal proprietario K M.

Né può trovare accoglimento il motivo d’appello, personale alla Autoparcheggi Piffer s.r.l., con cui la stessa si duole dell’erronea omessa valorizzazione della posizione soggettiva di vantaggio acquisita da essa appellante sulla base della regolare licenza d’esercizio del parcheggio rilasciata dal Comune di Merano.

Infatti, la licenza n. 483 dell’8 settembre 1992 per la conduzione di un parcheggio per 140 posti macchina è stata rilasciata dal Comune all’odierna appellante non già nell’esplicazione dei poteri urbanistico/edilizi, bensì ai sensi della l. prov. 14 dicembre 1988, n. 58 ( Norme in materia di esercizi pubblici ), sicché non se ne può inferire un paventato accertamento (anche solo implicito) in ordine alla sussistenza di un titolo edilizio valido ed efficace e alla legittimità urbanistico/edilizia della realizzazione del parcheggio da parte del proprietario.

La Autoparcheggi Piffer s.r.l., conduttrice dell’area di fatto destinata a parcheggio in forza di contratto di locazione intercorso col proprietario (v. il relativo contratto, in atti), è titolare di una posizione giuridica soggettiva relativa, di natura contrattuale, dipendente da quella del proprietario locatore, con la duplice conseguenza (i) che il pregiudizio dalla stessa subito dalla sopra ( sub 10.2.2.) rilevata illegittimità dell’opera per intervenuta decadenza dalla concessione edilizia n. 22/82 (e, comunque, per difformità dal progetto concessionato) resta relegato al rapporto contrattuale intercorrente col proprietario, nei cui confronti sono eventualmente esperibili i rimedi ex art. 1578 Cod. civ. per la mancanza di qualità essenziali della cosa locata, e (ii) che l’inconfigurabilità di un’aspettativa qualificata in capo al proprietario al mantenimento di una destinazione urbanistica dell’area compatibile con il parcheggio, ivi insistente su un piano meramente fattuale (v. sopra sub 10.2.2.), a maggior ragione osta alla configurabilità di analoga aspettativa qualificata in capo alla conduttrice, titolare di una posizione dipendente da quella del proprietario locatore.

10.4. La conferma della statuizione di annullamento, in parte qua , della delibera della Giunta provinciale n. 4961 del 18 dicembre 2000 esime dall’affrontare i motivi d’appello sub 6.a) e sub 7., coi quali dal proprietario e rispettivamente dalla conduttrice del parcheggio è stata censurata l’erronea dichiarazione d’inammissibilità della domanda di accertamento del contenuto conformativo della destinazione urbanistica impressa dall’organo provinciale all’area de qua in sede di modifica d’ufficio (“verde privato” in superficie e “parcheggio pubblico ad iniziativa privata” nel sottosuolo), essendo la disanima di ogni relativa questione resa superflua dall’esito annullatorio del ricorso proposto dal Comune avverso l’atto provinciale.

10.5. Le considerazioni svolte s ub 10.2.2. e 10.2.3. a conferma della legittimità delle motivazioni addotte dal Comune a suffragio delle adottate scelte urbanistiche valgono, infine, a respingere gli appelli proposti da K M e dalla Autoparcheggi Piffer s.r.l. sub 6.1. e 7., avverso le sentenze di rigetto dei ricorso proposti ad impugnazione delle delibere del Consiglio comunale di Merano n. 45 del 16 giugno 1999, n. 7 del 3 febbraio 2000 e n. 111 del 22 novembre 2000, attesa la sostanziale identità del correlativo thema decidendum .

11. Procedendo all’esame del merito dell’appello sub 5.3. (ricorso n. 385 del 2003), interposto dal Comitato “Maia Alta” avverso la sentenza n. 439/2002, di accoglimento del ricorso proposto dal Comune avverso la modifica d’ufficio sub 1.(ii) – con la quale la Giunta provinciale ha provveduto a classificare tutte le zone B6 con densità territoriale di 1,0 mc/mq come zone B5 con densità di 1,3 mc/mq, mentre il Comune aveva prevista la conservazione, per le ex zone di completamente G (ora zone B6), ivi compreso il comprensorio di Maia Alta, l’esistente indice di densità di 1,0 mc/mq, –, si osserva che l’appello è infondato.

11.1. Destituito di fondamento è il motivo sub 5.3.c), in quanto la natura del piano regolatore generale esclude la possibilità di configurare posizioni di controinteressato al ricorso giurisdizionale proposto contro il medesimo anche nell’ipotesi di accoglimento di osservazioni o di indicazione nominativa di uno o più proprietari che risultino avvantaggiati dalle previsioni del piano approvato, atteso che l’interesse qualificato che costituisce la premessa per il riconoscimento della posizione di controinteressato deve essere espressamente tutelato dal provvedimento ed oggettivamente percepibile come un vantaggio, indipendentemente dall’interesse perseguito dal ricorrente, e tali requisiti non ricorrono nel caso dello strumento urbanistico generale, poiché la sua funzione esclusiva è quella di predisporre un ordinato assetto del territorio comunale, prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o svantaggi che ad essi possono derivare dalla pianificazione (v. in tal senso, ex plurimis , Cons. St., Sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1736;
Cons. St., Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2912), con conseguente corretta reiezione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sotto il profilo in esame sollevata dal Comitato.

11.2. Privo di pregio è, altresì, il motivo d’appello sub 5.3.a), col quale l’appellante Comitato lamenta l’erronea interpretazione e applicazione delle prescrizioni del Piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale/ Landesentwicklungs- und Raumordnungsplan (P.p.s.c.t./ LEROP ) approvato con l. prov. 18 gennaio 1995, n. 3, e degli artt. 35 e 36 l. urb. prov.

Giova al riguardo premettere che la Giunta provinciale ha motivato la modifica d’ufficio in esame col rilievo che “ (…) il LEROP prevede per zone residenziali una densità minima insediativa di 1,3 m3/m2 (…) ”, talché la previsione del P.u.c. adottato dal Comune si sarebbe posto in contrasto con le prescrizioni del Piano provinciale di sviluppo.

Come correttamente rilevato nell’appellata sentenza, la modifica così introdotta poggia su un’interpretazione erronea delle previsioni contenute al punto B.

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