Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2014-03-14, n. 201401135

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2014-03-14, n. 201401135
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401135
Data del deposito : 14 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02160/2014 REG.RIC.

N. 01135/2014 REG.PROV.CAU.

N. 02160/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2160 del 2014, proposto da:
A A, R A, L A, A M A, C B, E B, P B, I C, L C, G C, C C, Daniele D'Acunzo, Daniela D'Amato, Rosaria Marisa D'Amico, V D M, E D M, A D N, A D, N L F, L G, S G, R G D A, F I, P L T, S M, A M, L M, M M, F M, N M, F M, C P, V R, A R, M S, S S, Azzurra Smedile, Anna Sorrentino, Massimo Squillaro, Daniela Tedde, Chiara Vignudini, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Galleano, Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, N° 172;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Dip. Istruzione - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Perla Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Perper L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Per Lr Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 345/2014, resa tra le parti, concernente ammissione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento - mcp


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Rilevato, quanto al periculum, prospettato come di assoluta gravità, consistente nella mancata frequenza alle iniziali lezioni che, comunque, la trattazione collegiale è suscettibile di intervenire prima del superamento del limite del 20% delle assenze;

rilevato, peraltro, in via preliminare ed assorbente, che, nell’ipotesi di accoglimento in sede collegiale, ciò implicherebbe un obbligo conformativo a carico dell’Amministrazione, nel senso di tener conto della obiettiva non imputabilità di tali assenze, apprestando per quanto di ragione eventuali strumenti formativi compensativi delle mancate lezioni (ex obbligo ripristinatorio anticipato dalla tutela cautelare e provvisoria);

rilevato comunque che, a livello di “summaria cognitio” a fortiori propria della presente fase cautelare “anticipatoria”, le questioni di merito giuridico dedotte non paiono “prima facie” superare quanto dedotto nell’ordinanza di primo grado impugnata,


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