Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-05-03, n. 202203444
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2022
N. 03444/2022REG.PROV.COLL.
N. 07760/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7760 del 2017, proposto da
Azienda Agricola “La Lodovica” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato B S, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons, in Roma, via Cicerone, n. 44;
contro
Comune di Vimercate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio Bernardo Scavo, in Roma, via Giuseppe Giulietti, n. 11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano (Sezione Prima) n. 01572/2017, resa tra le parti, concernente un diniego di condono.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vimercate (Mb);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il Cons. Alessandro Maggio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Azienda Agricola “La Lodovica” s.r.l. è proprietaria di una vasta area, ubicata nel Comune di Vimercate, classificata dal piano regolatore generale, applicabile ratione temporis, parte zona F2 (deputata a ospitare attrezzature e servizi di interesse generale) e parte zona AP1 (destinata ad attrezzature di interesse pubblico).
Su tale area, su cui sarebbero ospitate manifestazioni ed eventi di natura equestre, anche di livello internazionale, l’Azienda Agricola “La Lodovica” ha realizzato, a suo dire con riporto di pietre e terreno, sei manufatti, da adibire, sempre a suo dire, a “punti ristoro”.
Poiché la costruzione era avvenuta in assenza di titolo abilitativo la detta società ha chiesto il condono edilizio ex D.L. 30/9/2003, n. 269, che il comune ha negato.
Ritenendo il diniego illegittimo, l’Azienda Agricola “La Lodovica” lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Lombardia – Milano, il quale, con sentenza 10/7/2017, n. 1572, lo ha respinto.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’Azienda Agricola “La Lodovica”.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Vimercate.
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 21/4/2022 la causa è passata in decisione.
In via preliminare va disattesa l’eccezione con cui il Comune di Vimercate deduce che l’appello sarebbe inammissibile, ex artt. 40, commi 1 e 2, e 101, comma 1, del c.p.a., per violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso e del dovere di chiarezza, essendosi l’appellante limitata a riproporre i motivi di primo grado senza sviluppare alcuna critica alla sentenza.
Difatti, come emerge chiaramente dall’atto d’appello, l’Azienda Agricola “La Lodovica” ha specificamente censurato le motivazioni alla stregua delle quali il giudice di prime cure ha respinto il ricorso.
L’appello va, quindi, esaminato nel merito.
Coi primi due motivi di ricorso si denuncia l’inadeguatezza della motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta non conformità delle opere realizzate alla normativa urbanistica e alla negata natura pertinenziale dei manufatti realizzati.
E invero, sotto il primo profilo si rileva che:
a) le opere edificate sarebbero da destinarsi a punti ristoro, destinazione questa ammessa per le zone F2 dall’art. 22 delle NTA del PRG e per le zone AP1 dall’art. 23 delle medesime NTA;
b) non sarebbe stata, poi, considerata la reale natura delle opere da sanare, che non potrebbero configurarsi come “nuove costruzioni” sostanziandosi in meri riporti di terra senza interventi murari;
c) risulterebbe erroneo