Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-28, n. 202304257

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-28, n. 202304257
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304257
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2023

N. 04257/2023REG.PROV.COLL.

N. 04100/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4100 del 2021, proposto da
E B, A B, G B, I C, A C, G C, L C, A C, L D B, D D G, S F, P G, G I, D M, E M, L R, V R, R R, M R S, G S, A S, S V, R Z, rappresentati e difesi dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuditta Rosmarino, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02096/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Istruzione;

Vista la nota del 30/03/2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Marco Valentini, nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Avanti il giudice di prime cure, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell’ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.60 del 10.7.2020, con la quale sono state individuate le procedure di istituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS -, nella parte in cui è stato limitato l'accesso alla “I fascia”.

I ricorrenti hanno lamentato in particolare l’illegittimità della preclusione all’iscrizione nonostante il possesso:

-dell’abilitazione conseguita ex art.4, c.

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