Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-25, n. 202501659
Sentenza
2 gennaio 2024
Inammissibile
Sentenza
25 febbraio 2025
Sentenza
2 gennaio 2024
Inammissibile
Sentenza
25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2025
N. 01659/2025REG.PROV.COLL.
N. 06232/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6232 del 2024, proposto dalla società Arcobaleno Beach S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza 7/2024 pronunciata dal TAR Lazio – sede di Roma – pubblicata il giorno 2 gennaio 2024 non notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio e Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il Cons. Michele Tecchia e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Cellamare e Fiammetta Lorenzetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La vicenda sottoposta all’attenzione del Collegio trae origine dall’ordine di pagamento (prot. n. 104393 del 15 settembre 2017) con cui Roma Capitale aveva intimato all’odierna appellante – in qualità di titolare di una concessione demaniale marittima per effetto della quale gestisce uno stabilimento balneare sito in Roma, Lungomare Paolo Toscanelli n. 181/187 – il pagamento di un importo complessivamente pari ad € 55.556,5178 per l’anno 2017.
2. L’importo in questione comprende:
a) sia le somme dovute a titolo di canone demaniale marittimo calcolato – oltre che sulla superficie oggetto di concessione - anche su alcune specifiche pertinenze demaniali destinate ad attività commerciali (che lo Stato avrebbe incamerato gratuitamente alla scadenza della concessione ex art. 49 del codice della navigazione) pertinenze il cui canone si calcola applicando i valori di mercato immobiliare della zona di riferimento pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 251, punto 21), della Legge n. 296/2006;
b) sia le somme dovute a titolo di indennizzo per utilizzo difforme dei beni oggetto di concessione demaniale ex art. 8 d.l. n. 400 del 1993 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 494), il quale prevede che “ a decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall’applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento ”.
3. Nel provvedimento si specificava, altresì, che a conclusione dell’attività istruttoria la dimensione del lotto su cui insiste lo stabilimento balneare Arcobaleno Beach è risultata di 3.498 mq, di cui area scoperta mq 2.186,66, area occupata con impianti di facile rimozione mq 454,08, area occupata con impianti di difficile rimozione mq 510,58, aree a destinazione commerciale mq 346,69. In sede di ispezione demaniale sui luoghi di cui è causa, in particolare, sono state rilevate sostanziali modifiche allo stato dei luoghi rispetto ai contenuti dell’originario titolo demaniale e rispetto a quanto riportato nella perizia tecnica asseverata (trasmessa dalla ricorrente in occasione dell’istanza di proroga del 2014) depositate agli atti; ciò a causa della realizzazione di manufatti in difformità rispetto agli elaborati grafici oggetto dei rapporti dedotti nel titolo concessorio.
4. Con il ricorso di 1° grado, pertanto, l’odierna appellante aveva proposto 2 distinti motivi di impugnazione, ciascuno dei quali rispettivamente preordinato a caducare una specifica richiesta di pagamento contenuta nell’atto impugnato, ossia segnatamente:
(i) la richiesta di pagamento del canone demaniale marittimo nella parte in cui essa computava ( inter alia ) anche le pertinenze demaniali (cfr. 1° motivo), e cioè quelle opere non amovibili destinate ad attività commerciali che Roma Capitale riteneva acquisite allo Stato ex art. 49 cod. nav.;
(ii) la richiesta di pagamento di quel particolare indennizzo dovuto nel caso in cui il concessionario abbia compiuto un utilizzo del bene demaniale sostanzialmente difforme rispetto all’oggetto del titolo concessorio ex art. 8 d.l. n. 400 del 1993 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 494) (cfr. 2° motivo).
4.1. In particolare, per quel che concerne il 1° motivo di ricorso (intitolato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del codice della navigazione; violazione e falsa applicazione dell’articolo 49 del codice della navigazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 251, punti 2 e 2.1. della l. 296/2006; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti in fatto e in diritto; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione ”), l’odierna appellante si doleva in 1° grado del fatto che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente qualificato alcune strutture commerciali (presenti sul tratto di litorale in questione) alla stregua di pertinenze demaniali, ancorchè le stesse fossero - in tesi – del tutto prive del carattere demaniale, non essendosi verificata la fattispecie contemplata dal combinato disposto degli artt. 29 e 46 del codice della navigazione, con conseguente erronea applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, co. 251, punti 2) e 2.1.) l. n. 296/2006 (il quale prevede uno specifico canone aumentato per le pertinenze demaniali marittime “ destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi ”).
4.2. Con il 2° motivo di ricorso (intitolato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 400 del 5.10.1993 e s.m.i.; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti in fatto e in diritto; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione ”) l’odierna appellante censurava il provvedimento impugnato per avere quest’ultimo intimato alla società di pagare l’indennizzo ex articolo 8 del D.L. n. 400 del 5.10.1993 sul falso presupposto che la superficie e le aree della concessione fossero superiori rispetto a quelle che la stessa appellante aveva documentato (nel 2014) con la propria perizia tecnica asseverata trasmessa con l’istanza di proroga della concessione.
Sosteneva l’appellante, in particolare, che in base allo stesso verbale di sopralluogo del 2015 redatto dall’Amministrazione (nonchè in base alla perizia di parte del 10 novembre 2017 versata dalla ricorrente nel giudizio di primo grado sub allegato n. 6 del ricorso) le strutture insistenti nell’area di concessione sarebbero rimaste sostanzialmente invariate, salva la riduzione della superficie complessiva a causa dell’erosione del litorale.
5. Roma Capitale si era costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando innanzitutto per la sua declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione e, in subordine, per la sua reiezione nel merito.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 novembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Con successiva sentenza n. 7 del 2 gennaio 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Quinta ter) – respinta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione perché la controversia de qua ricade nel perimetro della cognizione del giudice amministrativo – ha respinto nel merito entrambi i motivi di ricorso.
7.1. In particolare, per quel che concerne il 1° motivo di impugnazione, il giudice di prime cure – richiamato preliminarmente il quadro normativo e giurisprudenziale che si è formato sul diritto dello Stato all’acquisizione gratuita (alla cessazione della concessione) delle opere non amovibili realizzate sul tratto di litorale oggetto di concessione demaniale ex art. 49 cod. nav. – ha ritenuto che nel caso di specie sussistessero i presupposti dell’art. 49 cod. nav., avuto riguardo in particolare alla sequenza di titoli concessori che hanno avuto ad oggetto il tratto di litorale in questione, con la conseguenza che le strutture di difficile rimozione (con funzione commerciale) presenti sul tratto di litorale in questione, sono state ormai acquisite al demanio pubblico e sono divenute quindi pertinenze demaniali, pertinenze il cui canone va calcolato (come fatto dall’amministrazione) ai sensi dell’articolo 1, co. 251, punti 2) e 2.1.) l. n. 296/2006.
A tal riguardo, in particolare, la sentenza appellata espone quanto segue: “ non appare sostenibile neppure la tesi di parte ricorrente secondo la quale tali nuovi manufatti non sarebbero stati oggetto di incameramento da parte dello Stato ai sensi dell’art. 49 del codice della navigazione, in considerazione del fatto che la concessione non sarebbe mai definitivamente cessata in ragione delle successive proroghe che si sarebbero avvicendate, senza soluzione di continuità, fino al 2020.
Dalla documentazione agli atti emerge infatti che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le due licenze di rinnovo, rispettivamente del 2005 e del 2009, configurano due ipotesi di rinnovo vero e proprio, come tali implicanti, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, l’acquisizione al demanio statale dei beni di difficile