Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2017-07-06, n. 201703337

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2017-07-06, n. 201703337
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703337
Data del deposito : 6 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2017

N. 00058/2017 REG.RIC.

N. 03337/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00058/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Vista la domanda depositata in data 01/06/2017 dal sig. C T, rappresentato e difeso dagli avvocati R M (C.F. MNFRFL56C12C034A), Caterina M.R. Ursillo (C.F. RSLCRN75D47B963I), ed elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Province 114b23,presso lo studio dell'avvocato Paola D'Amico in Roma,


per la correzione

dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza istruttoria n.2588/2017 resa in data 30.5.2017.


Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati C M R U, Francesco Lilli su delega di Massimo Di Sotto e Sergio Turturiello;

Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione dell’ordinanza indicata in epigrafe, nella parte in cui riferisce la disposta verificazione - avente ad oggetto la corrispondenza tra i verbali sezionali e le tabelle di scrutinio in relazione ai voti riportati dall’appellante e dalla sig.ra Sarah Grieco - alla sezione 4 anziché alla sezione 6.

Letta la memoria presentata in via incidentale dalla sig.ra Sarah Grieco, in cui per un verso si contesta l’insussistenza dei presupposti per l’effettuazione di verificazione presso la sez. 6, e per altro verso si chiede di ampliare l’oggetto della disposta istruttoria anche alla sez. 22.

Visto l'art. 86, comma 2, cod. proc. amm.;


Rilevato che in effetti v’è, nell’ordinanza citata, un refuso laddove è menzionata la sezione n. 4 in luogo della n. 6.

Ritenuto, per i restanti profili, che il rito finalizzato alla mera correzione di refusi non si presti alla valutazione di elementi ulteriori, quali quelli introdotti in via incidentale dalla sig.ra Sarah Grieco, attinenti al “merito” delle richieste istruttorie a suo tempo formulate dal collegio.

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