Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-01-09, n. 201900194
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2019
N. 00194/2019REG.PROV.COLL.
N. 00911/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2014, proposto da
Comune di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, C M, Nicolo' Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio Nicolo' Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;
contro
P P s.p.a. (già Panorama s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sezione I, n. 431/2013, resa tra le parti, concernente risarcimento dei danni subiti a seguito del programma chiusure obbligatorie degli esercizi di vendita.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di P P s.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il Cons. E Q e uditi per le parti gli avvocati Natalia Paoletti su delega di Nicolo’ Paoletti, Scafarelli su delega di Cacciavillani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza redatta in forma semplificata n. 455/06 del 5 luglio 2006 il Tar Friuli Venezia Giulia accoglieva il ricorso della Panorama s.p.a., proprietaria di un centro commerciale nel comune di Udine, circoscrizione n. 7, proposto avverso l’ordinanza del 3 marzo 2006 con cui il Comune medesimo aveva inserito la struttura della società fra quelle soggette alla limitazione di vendita dei soli prodotti alimentari nelle domeniche e nei giorni festivi, pur trattandosi di struttura mista (1512 mq non alimentare e 2181 alimentare) e pur essendo il Comune a vocazione turistica, ai sensi dell’allegato C alla L.R. n. 29/2005, soggetto, quindi, al regime di piena liberalizzazione, derogabile solo con provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 30 della L.R. succitata.
Con successivo ricorso, la società chiedeva il risarcimento del danno per il periodo di efficacia dell’ordinanza impugnata (di circa quattro mesi), che veniva accolto in parte dal Tar con la sentenza oggetto della presente impugnazione.
In particolare, il Tar adito accoglieva in parte il ricorso, in considerazione della palese illegittimità del provvedimento e della colposità della condotta del Comune, riconoscendo, però, alla Panorama il solo risarcimento del danno per lucro cessante e per la sola quota di un quarto di quanto richiesto (25.037,64 euro rispetto ai 100.150,56 euro richiesti), in ragione dell’applicazione alla fattispecie dell’art. 1227 c.c. per concorso del danneggiato nella causazione del danno, allegando il colpevole ritardo nella proposizione del ricorso (che era stato notificato e depositato in prossimità della scadenza dei termini di decadenza) e la richiesta di rinvio della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare.
Riguardo al danno emergente, il giudice di primo grado respingeva l’istanza di risarcimento, perché non sufficientemente provata.
Il comune di Udine propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, essenzialmente, che la stessa sarebbe erronea perché non avrebbe esaminato l’eccezione di inammissibilità della